Trib. Milano, ord. 23 febbraio 2008 (est. Dal Moro)

 
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Procura alle liti conferita su supporto cartaceo – Costituzione in giudizio attraverso strumenti telematici – Copia informatica autenticata con firma digitale – Congiunzione materiale (art. 83, c. 3, c.p.c.) – Sussiste

 

[…]

Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 18.2.2008 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Sulla nullità della procura.

Parte opponente ha osservato che la procura alle liti sarebbe stata rilasciata su un foglio separato dal ricorso, non allegato al medesimo ma semplicemente prodotto quale documento del fascicolo monitorio e ciò sebbene nell’intestazione dell’atto fosse stato dichiarato che l’avv. T. rappresentava la società ricorrente in forza di procura “in calce” al ricorso; ciò sarebbe avvenuto in violazione di quanto disposto dall’art. 83 commi 2 e 3 c.p.c, sicché il documento separato non potrebbe considerarsi materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, né potrebbe desumersi la certezza della riferibilità della procura all’iniziativa processuale promossa in sede monitoria per ottenere il decreto qui opposto.

Detta eccezione non pare fondata.

Il procedimento della fase monitoria si è svolto in via telematica: l’art. 10 del D.PR 123/2001 relativo al processo telematico stabilisce che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”; sicché anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere “congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura all’atto, e ciò alla luce dello stesso dato normativo sopra richiamato che, nella misura in cui lo richiede, evidentemente ritiene necessario-sufficiente che la procura su supporto cartaceo sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma digitale ed “imbustata” insieme al ricorso; nella specie dall’esame del fascicolo monitorio telematico, prodotto in forma cartacea nella presente fase di opposizione dalla società opposta, si evince che la procura alle liti, prodotta quale doc. 8 del fascicolo telematico, ed indicata nell’elenco dei documenti nel testo del ricorso in conformità a quanto previsto nelle “Prassi telematiche concordate da commissione mista Avvocati – Cancellieri – C.I.S.I.A – Magistrati” – è stata spedita all’interno della busta telematica e sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che ha presentato e depositato telematicamente il ricorso monitorio nella fase di imbustamento; la busta telematica è un insieme di documenti informatici e il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; la busta informatica, sottoscritta con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi dell’art. 20 e 71 D.Lgs 82/2005, e la firma digitale apposta sulla busta garantisce l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento (art. 20 co 2 D.Lgs 82/2005): essa infatti (c.d.busta MIME) contiene un file unico (contenente atto, procura e documenti allegati previamente scannerizzati) ed è cifrata dal sistema per l’ufficio giudiziario di destinazione in modo che solo questo ufficio possa decifrarlo e quindi leggere il contenuto della busta; la circostanza che la procura sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall’avvocato con firma digitale, soddisfa, quindi, il requisito della congiunzione materiale all’atto richiesta dall’art. 83 co. 3 ultima parte c.p.c.

Sostiene, tuttavia, l’opponente – pervero aggiungendo con ciò un obiezione alla validità della procura inizialmente non prospettata – che alla luce della modalità con cui in concreto è stata rilasciata, con la procura in discorso non sarebbe soddisfatto il requisito della certa riferibilità della stessa all’iniziativa processuale alla quale è stata unita nelle forma particolari del decreto telematico.

Anche queste obiezioni non paiono fondate.

Conviene richiamare in proposito la ratio dell’art. 83 c.p.c. terzo comma – poiché è necessario tener presente che la procedura è pur sempre uno strumento volto per far valere la tutela di posizioni sostanziali garantendo a tutte le parti il diritto di difesa, e non va trasformata in un esercizio formalistico di competenze logiche – e la lettura più aggiornata che di tale norma ha fatto la Corte di Legittimità allorché ha dovuto pronunciarsi sulla validità della procura rilasciata su foglio separato. La ratio dell’art. 83 c.p.c. risiede nella certezza, funzionale al processo, della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che in concreto sostituisce in giudizio la parte.

La Cassazione ha, dunque, stabilito che “E’ valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, deponendo per la validita’ di siffatta procura l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio puo’ ora avvenire oltreche’ in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) e’ idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura stessa al giudizio cui l’atto accede ( sottolineatura del redattore), senza che, per contro, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima puo’ gia’ ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessita’ risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte.” (Cass 13178/2003 conforme a Sez. Un. 1998/2646).

Con questa lucida pronuncia, che si condivide pienamente, la Corte sottolinea fino a che punto ha senso dubitare della “congiunzione tra la volontà della parte rappresentata e l’iniziativa processuale in concreto intrapresa da quello che risulta validamente essere il rappresentante processuale”, specialmente da parte della controparte, che potrebbe finire per trasformare una guarentigia di validità del processo in una menomazione del diritto di difesa di chi agisce in giudizio “non giustificata da esigenze di tutela della controparte”, che, infatti, neppure qui sono rappresentate.

Ciò premesso si osserva che paiono infondate tanto le considerazioni sulla base delle quali l’opponente assume si tratti nella specie di procura “a margine” dell’atto (invalida per assenza generalmente per codesta forma di procura, non basta certo a qualificarla “a margine” di un atto che non c’è; e ciò è tanto più vero se si considera che nell’epigrafe del ricorso il difensore fa riferimento ad una procura “in calce”, e ciò del tutto correttamente stante il disposto dell’art.83 terzo ultimo capoverso per cui la procura “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”; quanto le considerazioni sulla non certa riferibilità della procura alla lite in questione, sia perché i requisiti procedurali specifici del processo telematico in forza dei quali si deve ritenere che la procura sia stata congiunta materialmente all’atto cui si riferisce (richiamati poco sopra) soddisfano pienamente “la presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede”; sia perché gli elementi contenuti nel testo di questa specifica procura alle liti (nome delle controparti, individuazione dell’azione, delle modalità di presentazione e dell’autorità giudiziaria competente) non lasciano spazio a dubbi sul fatto che quella procura sia in concreto riferibile, quanto alla volontà della parte che l’ha rilasciata, al presente contenzioso, e al ricorso depositato e contenuto nella medesima busta telematica; come ha sotto lineato la difesa dell’opposta, infatti, la circostanza che l’originale della procura venga conservato presso l’ufficio del difensore – com’è avvenuto nella specie – esclude che la stessa procura possa essere utilizzata in altra diversa posizione sostanziale controversa: “se l’originale fosse stato utilizzato per un diverso procedimento cartaceo (il quale non poteva, in considerazione delle specificazioni contenute nella procura, che avere la natura del ricorso per decreto ingiuntivo ed essere rivolto contro A. spa) non potrebbe più essere disponibile preso lo studio del difensore perché sarebbe divenuto parte dell’originale del ricorso cartaceo. Se invece dovesse essere stato utilizzato per un altro decreto telematico contro A. spa dovrebbe esistere un altro decreto ingiuntivo telematico con allegata la copia informatica della medesima procura, cosa che non c’è”.

Tanto meno fondamento, peraltro, paiono avere i dubbi della difesa dell’opponente circa la riferibilità della procura ad un diverso procedimento monitorio, come si deduce dalla cronologia riferita dall’opposta (cfr. pag. 6 memoria n. 3 art. 183 VI c.p.c.) allo stato incontestata alla luce di atti e documenti di causa.

La ratio dell’art. 83 c.p.c. circa la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione controversa, e la conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte, nella specie, per quanto detto, risulta soddisfatta. Onde l’eccezione, allo stato va considerata infondata, agli effetti quantomeno dell’esame dell’ulteriore questione oggetto della riserva assunta il 18.2.2008.

 […]

 P.Q.M.

– concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

– ritenuto che la causa sia matura per la decisione, alla luce degli atto e dei documenti prodotti fissa per p.c. l’udienza del giorno […] ore 9,00

Si comunichi alle parti.

Milano, 23 febbraio 2008

IL Giudice
Alessandra Dal Moro