Trib. Milano, sent. 14 gennaio 2010, n. 393 (est. Consolandi)

 
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Decreto ingiuntivo telematico – Procura ex art. 10, d.p.r. n. 123/2001 – Notifica – Non necessaria

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione OTTAVA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ENRICO CONSOLANDI

ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

[…]

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per pagamento forniture derivanti da un contratto  estimatorio  avente  ad  oggetto  orologi,  forniti  dall’opposta  all’attrice  opponente  e  non restituiti. Erano stati forniti 50 orologi e ne sono stati restituiti 44, per cui la fornitura è di sei orologi.

L’opposizione si fonda su motivi procedurali ed in particolare la mancata notifica della procura alle liti unitamente al decreto ingiuntivo e sul fatto che, pur ammettendosi la fornitura, sarebbe stato  pattuito uno sconto del 10% ed un pagamento rateale.

Si osserva quanto alla sostanza della lite  che la convenuta opposta ha prodotto contratto, datato 26 giugno 2006 dal quale, una volta riconosciuta la fornitura, discende l’obbligo di pagamento del prezzo. Nessuno scritto conferma invece l’esistenza di una pattuizione circa uno sconto e una  dilazione, che la parte ingiungente nega.

Nulla  inoltre  comprova  il  pagamento  del  prezzo,  il  cui  onere,  in  procedimento  contenzioso,  spetta, trattandosi di prestazione  contrattuale, la parte obbligata.

Ciò impone il rigetto della opposizione.

Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza.

Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica  presso l’ufficio giudiziario l’art. 10 del d,p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso,  quale originale informatico.

L’art. 20 del d.lgs. 82 del 2005, il c.d. codice della amministrazione digitale,  stabilisce l’equiparazione del documento informatico al documento cartaceo:  “20. Documento informatico. 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge.” E proprio in base all’art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, del d.m. 17/7/2008 su G.Uff. 2.8.2008, che regolano la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici.

In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell’art. 42 delle citate norme tecniche.

La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica – in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo

Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.

Vi è da dire che poiché i file degli atti giudiziari, per le vigenti disposizioni sui formati nel processo telematico cioè il decreto del ministro della Giustizia del  29.9.2008 in G.Uff 25.10.2008 n. 251, debbono essere dei file PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta.

Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa. Come s’è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l’onere di costituirsi.

D’altronde nella procedura monitoria il decreto ingiuntivo non ha la funzione di vocatio in ius e non è atto introduttivo della lite, bensì è soltanto una ingiunzione, spettando all’ingiunto la citazione, questa sì con funzione di vocatio in ius; del resto in caso di instaurazione dell’opposizione ben potrebbe il convenuto opposto restare contumace o costituirsi con altro difensore, dal che discende che la nomina del difensore nella fase monitoria è volta solo a dimostrare il potere di rappresentanza  al giudice e non alla controparte.

Del resto l’ingiunto che intenda presentare opposizione, con il ministero del difensore, può controllare la regolarità della procura ottenendo copia dei documenti allegati al ricorso, telematico come cartaceo e svolgere in opposizione tutte le eccezioni del caso.

Ciò che non può legittimamente eccepire l’opponente  è che la procura non gli sia stata recapitata assieme al ricorso, perché la procura deve essere allegata ed unita al ricorso depositato, non alla copia notificata.

La opposizione anche sotto il profilo processuale  è dunque infondata e va rigettata, con il favore delle spese all’opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinge le domande tutte di parte attrice proposte con la opposizione avverso il decreto ingiuntivo NN-AA del Tribunale di Milano.

[…]

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.

Cosi’ deciso in data 14 gennaio 2010 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. 

il Giudice

Dott. ENRICO CONSOLANDI