Trib. Milano, ord. 1 febbraio 2008 (est. Simonetti)

 
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Procura alle liti conferita su supporto cartaceo – Costituzione in giudizio attraverso strumenti telematici – Copia informatica autenticata con firma digitale – Congiunzione materiale (art. 83, c. 3, c.p.c.) – Sussiste

 

[…]

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede;

rileva la rituale costituzione in giudizio delle parti e in particolare che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione della A.A. srl non pare fondata in quanto dall’esame della busta verde contenente l’atto (decreto opposto) notificato a mezzo posta risulta che l’ingiunta destinataria è stata avvista del deposito del plico con raccomandata del 27.4.2007; ragionevolmente deve ritenersi che il medesimo giorno l’atto sia stato depositato nell’ufficio postale per il decorso del termine di giacenza di 10 giorni; risulta altresì che l’atto di citazione è stato presentato all’U.G. per le notifiche il 6.6.2007 dunque nel termine di 40 giorni dal 27.4.2007;

osserva sulla costituzione in giudizio della ricorrente quanto segue:

la difesa dell’opponente ha posto in via preliminare una serie di questioni circa la validità della procura alle liti in capo al difensore della società ricorrente con conseguente ricaduta sulla validità/esistenza del ricorso per D.I..

Ha dedotto:

1) la nullità della procura perché sarebbe stata rilasciata su un foglio separato dal ricorso che non è stato allegato al medesimo ma semplicemente prodotto quale documento del fascicolo monitorio e ciò sebbene nell’intestazione dell’atto fosse stato dichiarato che l’avv. R. rappresentava la società ricorrente “in forza di procura allegata al presente atto” dunque il tutto in violazione di quanto disposto dall’art. 83 commi 2 e 3 c.p.c.;

2) l’omessa trascrizione, nelle copie autentiche del ricorso e del decreto ingiuntivo notificate ai debitori ingiunti, della procura asseritamene allegata al ricorso;

3) il vizio della procura per difetto di rappresentanza della società di colui che avrebbe conferito il mandato al difensore che ha presentato e firmato il ricorso monitorio.

Nell’esaminare la valida costituzione in giudizio della ricorrente va premesso che il procedimento della fase monitoria si è svolto in via telematica.

Dall’esame del fascicolo monitorio telematico, prodotto in forma cartacea nella presente fase di opposizione dalla opposta, e dall’esame del ricorso monitorio risulta che I. spa, ricorrente, ha agito in giudizio quale procuratore di M. spa rappresentata e difesa dall’avv. R. “in forza di procura allegata al presente atto”, così come si legge nell’epigrafe del ricorso; la procura alle liti è stata prodotta quale doc. 8 del fascicolo telematico; la procura alle liti è procura rilasciata su documento cartaceo dal dott. A.B. la cui firma è stata certificata dall’avv. R., nel testo della procura c’è l’espresso riferimento all’azione contro le attuali opponenti poiché si dà mandato al legale di agire in via monitoria e nella successiva eventuale fase di opposizione contro A.A. S.r.l. e fideiussori dinanzi al Tribunale di Milano.

Ritiene il Tribunale valida la costituzione in giudizio della ricorrente opposta poiché quello che è stato denunciato come vizio della procura alle liti, perché materialmente non spillata al ricorso monitorio, pare carente nei suoi presupposti di fatto.

Si è detto che la procura alle liti risulta prodotta quale doc. 8 del ricorso monitorio, essa è stata spedita all’interno della busta telematica sottoscritta con firma digitale dall’avvocato che ha presentato e depositato telematicamente il ricorso monitorio; la busta telematica è un insieme di documenti informatici; il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; la busta informatica è sottoscritta con firma digitale e soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi dell’art. 20 e 71 D.Lgs 82/2005, la firma digitale apposta sulla busta garantisce l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento (art. 20 co 2 D.Lgs 82/2005); la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte ricorrente (risulta effettivamente presente nel fascicolo monitorio oltre che essere indicata nell’indice delle produzioni contenute nella busta telematica); la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente al ricorso monitorio, busta firmata dall’avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della congiunzione materiale all’atto richiesta dall’art. 83 co 3 ultima parte c.p.c. atteso che l’art. 10 del D.PR. 123/2001 stabilisce che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”. Dunque la normativa del cpc sulla procura alle liti non è stata modificata dal sistema normativo in vigore che regola il processo civile telematico nel senso che la procura alle liti, anche nel procedimento monitorio telematico, può essere conferita, oltre che a margine o in calce al ricorso, anche su foglio separato purché esso sia congiunto materialmente all’atto (ricorso) cui si riferisce; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce la congiunzione materiale, nel sistema telematico, della procura all’atto dato anche il disposto dell’art. 10 DPR. 123/2001 che richiede, per la procura su supporto cartaceo, che essa sia trasmessa in copia informatica asseverata conforme con firma digitale; nel caso di specie, per altro, specifici elementi contenuti nel testo della procura alle liti (nome delle controparti, individuazione dell’azione e modalità di presentazione, indicazione dell’autorità giudiziaria competente) non lasciano dubbi sul riferimento concreto di quella procura al ricorso depositato e contenuto nella medesima busta telematica.

La procura alle liti rilasciata dal dott. A.B. quale rappresentante di I. spa è valida perché dal doc.2 prodotto dalla ricorrente nella fase monitoria risulta che l’Amministratore Delegato di I. spa con procura speciale e sottoscrizione autenticata da Notaio, aveva conferito al dott. A.B. una serie di poteri tra cui quello al fine di tutelare ragioni di credito presentare ricorsi per decreti di ingiunzione eleggere domicili, nominare avvocati conferendo ad essi mandati generali o speciali alle liti per rappresentanza e difesa della società in tutti i gradi di giudizio.

Risulta altresì dal doc.1 monitorio che M. spa aveva nominato quale suo procuratore speciale ex art. 77 c.p.c. G.C. spa e che I. spa quale società incorporante si è fusa con G.C. spa il 2.8.2006; infine si rileva che la circostanza che il ricorso e il decreto ingiuntivo siano stati notificati alle parti debitrici senza la trascrizione della procura alle liti non può dare luogo alla nullità insanabile del ricorso e del decreto considerando che numerosi elementi agli atti, tra cui la certificazione di cancelleria con il depositato della busta contenente il ricorso e i documenti informatici, consentono di ritenere l’avvenuto conferimento della procura alle liti prima della costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La difesa delle parti opponenti ha chiesto di sospendere la p.e. del D.I. opposto; la richiesta non può essere accolta rilevando che l’eccezione di incompetenza per territorio non pare tale da precludere l’esame nel merito dell’opposizione; che i documenti prodotti nella fase monitoria sono idonei a dare dimostrazione scritte, nella suddetta fase monitoria, del credito dedotto in giudizio dalla banca; il contratto di finanziamento, stipulato nel 2002, risulta quanto alla pattuizione sugli interessi moratori conforme al TUF, art. 120, e alla Delibera Cicr del febbraio 2000;rilevato che le difese hanno chiesto i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. e che è opportuno che essi siano dati in udienza per avere certezza dell’uguale decorso per tutte le parti processuali,

P.Q.M.

Rileva la rituale costituzione in giudizio delle parti, rigetta l’istanza ex art. 649 c.p.c. e rinvia per la concessione dei termini di cui al’art. 183 co 6 c.p.c. all’udienza del giorno 13 marzo 2008 ore 11,20.

Si comunichi alle parti, all’avv. R. a mezzo fax.

Milano, 30 gennaio 2008.