momento del deposito

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Tempestività del deposito e rimessione in termini: come orientarsi nel turmoil della giurisprudenza di merito

di Chiara Imbrosciano

Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata

 

Destano qualche perplessità le numerose pronunce di merito che di recente si sono occupate, con esiti diversi e talvolta imprevedibili, di accogliere, ovvero rigettare, le istanze di rimessioni in termini presentate dalle parti incorse in decadenza nel deposito eseguito telematicamente, a causa di un’anomalia, rectius un errore, non emendato prima del decorso del termine. Tali pronunce suggeriscono l’esigenza d’indagare il coordinamento della legislazione in materia di processo telematico con il disposto di cui all’art. 153, 2° comma, c.p.c., a tenore del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.

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Trib. Milano, ord. 23 aprile 2016 (est. Fascilla)

 
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Omissis

Occorre preliminarmente svolgere alcune osservazioni sul piano normativo e applicativo dei depositi telematici.

Il deposito telematico è in realtà costituito da una serie di passaggi logicamente e temporalmente susseguenti che, partendo dall’invio effettuato dal procuratore di una parte, si esaurisce con l’ultimo atto compiuto dalla cancelleria di accettazione dell’atto.

Come è noto, la fonte principale per i depositi telematici è il DM 44/2011, che all’art. 1 testualmente afferma come “Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni.”

Alla suddetta fonte normativa devono essere aggiunte le specifiche tecniche emanate con provvedimento del Direttore Generale SIA; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni abilitati al deposito.

Per comprendere i termini del problema che lo scrivente deve affrontare, occorre però evidenziare i singoli passaggi che ogni difensore deve verificare al fine del completo e positivo deposito degli atti e quindi:

a) Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo;

b) Il software applicativo produce la busta telematica;

c) Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario;

d) Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso;

e) Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante;

f) Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia;

g) Il gestore di PEC del Ministero della giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC;

h) La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante;

i) Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica;

l) L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia;

m) Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante;

n) Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC);

o) L’operatore di cancelleria o dell’ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico.

Ora, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere tempestivo il deposito nel momento in cui la parte riceve le prime due notifiche PEC, ossia le ricevute di accettazione e consegna.

Nel senso che, se le ulteriori due ricevute dovessero arrivare successivamente alla scadenza del termine previsto, comunque il deposito verrà ritenuto tempestivo.

Ma, allo stesso tempo, sta emergendo un ulteriore orientamento secondo cui la tempestività e la ritualità del deposito telematico è sospensivamente condizionato dall’esito positivo dell’intera procedura.

Ad esempio, il Tribunale di Milano ha statuito come non sia sufficiente, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la produzione in giudizio delle prime due ricevute, essendo invece necessaria la produzione anche delle “ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria. Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.”1.

Lo scrivente ritiene di condividere il suddetto orientamento, occorrendo tuttavia approfondire la tematica.

Invero, nel caso sottoposto allo scrivente, i passaggi cronologici possono essere così riassunti:

– in data 22 settembre 2015 vi è stata l’interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.;

– in data 15 dicembre 2015 risultano generate le ricevute di accettazione e consegna, con quindi tempestività del deposito del ricorso in riassunzione;

– in data 15 dicembre 2015 viene generata la terza ricevuta, con esito positivo;

– in data 25 gennaio 2016, l’atto viene rifiutato dalla cancelleria. Come motivazione viene riportata la seguente dicitura: “Altro. Inviare collegando a numero rg e sezione della relativa causa interrotta. Atti rifiutati il 25/01/2016”.

Con la conseguenza che il procuratore di parte ricorrente ha ridepositato il ricorso in data 26 gennaio 2016 e quindi, astrattamente, in ritardo, con consequenziale richiesta della parte convenuta di estinzione del giudizio.

Tuttavia, il Tribunale non può non osservare che:

– la decisione in merito a tardività, nullità e irregolarità degli atti e dei relativi depositi, una volta superati i controlli automatici previsti dal Ministero, debbono essere riservati all’autorità giudiziaria;

– invero, nel caso di rifiuto dell’atto da parte del cancelliere, il Giudice è nella totale impossibilità di verificare la correttezza della decisione del cancelliere, pregiudicando totalmente la parte nel proprio diritto costituzionale alla difesa, in quanto la decisione del cancelliere diventa, sostanzialmente, irrevocabile;

– la assenza del numero di r.g. collegato alla busta poteva essere semplicemente superato dall’apertura del file contenente il ricorso, ove sono evidenziati la sezione, il Giudice e il numero di r.g.;

– il notevole ritardo (in questo caso 40 giorni) tra la data di deposito dell’atto e la ricezione della quarta ricevuta appare compromettere qualsivoglia possibilità di rimediare ad ogni tipologia di errore commesso, anche non grave.

Inoltre, non appare inutile evidenziare che la circolare del Ministero del 28 ottobre 2014 ha statuito che:

– art. 5: “Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) è evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di “back office” rispetto a quelle di “front office”, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pubblico – a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza – consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura.”;

– art. 7: Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico.

“L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.”

Ora, nel caso di specie, nessuna anomalia di sistema era stata rilevata, in quanto la terza ricevuta aveva avuto esito positivo.

Ma anche nel caso di errori denominati Warn o Error (tra cui rientra peraltro proprio l’eventuale omissione del n. di r.g.) il Ministero ha disposto che le Cancellerie accettino il deposito, forzando l’errore e segnalando al Giudice, unico soggetto che dovrà decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito, l’eventuale problema riscontrato.

Soltanto in presenza di errori c.d. FATAL (concernenti ad esempio la impossibilità di elaborazione delle buste, la totale assenza dell’atto nella busta ecc.) allora la Cancelleria è facoltizzata a rifiutare il deposito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, lo scrivente ritiene che, pur essendo corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, possano essere valutati come causa di non tempestivo deposito.

Una volta, invece, che sia positivo l’esito dei controlli automatici, si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL.

Pertanto, il Tribunale ritenuta la non legittimità del rifiuto del deposito avvenuto in data 25 gennaio 2016 da parte della cancelleria;

ritenuta pertanto la tempestività del deposito del ricorso in riassunzione;

P.Q.M.

dispone la prosecuzione del giudizio fissando nuova udienza per il 19 maggio 2016 ore 11,15.

Si comunichi.

Milano, 23 aprile 2016

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I guasti del PCT e i loro effetti

 

di Alberto Mazza

Avvocato in Milano ed esperto di informatica giudiziaria applicata

 

L’11 aprile 2016 si è verificato nella sala server di Messina un grave guasto, che ha comportato l’interruzione dei sistemi informatici civili e penali in una vasta area a cavallo fra Sicilia e Calabria, in particolare nei distretti di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catanzaro e Reggio Calabria.

Come segnalato sul Portale dei Servizi Telematici, il malfunzionamento ha provocato la sospensione dell’invio degli esiti dei controlli automatici e manuali dei depositi telematici e l’indisponibilità dei servizi di consultazione. Il Ministero ha altresì invitato gli uffici a sospendere l’invio delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

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Trib. Milano, decr. 14 ottobre 2015 (est. Gori)

 

N. R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA SEZIONE CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART.303 C.P.C.

Il Giudice dott. Pierpaolo Gori,

visti gli atti della causa n. r.g. nn/aaaa,

letta l’istanza del 16.7.2015 volta ad ottenere l’autorizzazione al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione ex art.303 cod. proc. civ., in deroga all’art.16 bis del d.l. n.179/2012, istanza avanzata a tre mesi esatti dalla dichiarazione di interruzione del processo avvenuta all’udienza del 16.4.2015;

osservato che, a seguito del decreto del Tribunale di integrazione documentale entro 10 giorni comunicato dalla Cancelleria il 21.7.2015, in data 27.7.2015 il ricorrente ha depositato integrazione documentale in merito alla causa non imputabile ai fini e per gli effetti dell’art.153 cod. proc. civ., integrazione trasmessa a questo giudice dalla Cancelleria in data odierna;

osservato che con la documentazione integrativa è stata prodotta copia non solo della ricevuta di accettazione-deposito telematico del ricorso in riassunzione (il 15 luglio h.17,47), ma anche della consegna-deposito telematico dello stesso (il 15 luglio h.18,36);

ritenuto in primo luogo che trova applicazione analogica l’insegnamento costantemente affermato dalla giurisprudenza a seguito della  sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n.477, secondo cui la tempestività dell’adempimento va verificata avendo riguardo per il momento in cui il notificante è privato del controllo sulla conclusione del processo notificatorio;

osservato in secondo luogo che il d.l. n.179/2012, come novellato dal d.l. n.90/2014 precisa come il momento in cui si perfeziona il deposito degli atti telematici è quello riportato nella ricevuta di avvenuta consegna-deposito;

ritenuto pertanto che il deposito telematico dell’atto è stato effettuato dal ricorrente tempestivamente il 15.7.2015;

osservato inoltre che, ai fini della valutazione della causa non imputabile di cui al combinato disposto degli artt.153 1° e 2° comma cod. proc. civ., il successivo rifiuto degli atti è pervenuto al ricorrente il 20.7.2015 con la causale “Documento XML non valido”;

osservato in primo luogo che il ricorrente ha immediatamente depositato istanza di rimessione in termini, prima della scadenza del termine perentorio di riassunzione, e ben prima di ricevere prova dell’esito negativo del deposito telematico del ricorso, e ritenuto che con ciò ha dimostrato diligenza anche nell’incertezza del raggiungimento dell’effetto da parte dell’atto;

osservato in secondo luogo che l’origine del vizio è indubbiamente dovuta ad una imperfezione nell’inserimento dei dati contenuti nell’atto da parte del ricorrente, ma ritenuto che, non essendovi elementi da cui desumere l’applicabilità dell’art.164 cod. proc. civ., la fattispecie possa essere ricondotta al caso fortuito, ossia ad un evento assolutamente non prevedibile, tale essendo un’imperfezione di compilazione che, se contenuta in un atto cartaceo non lo priverebbe certo del raggiungimento degli effetti, con ogni probabilità passando inosservata all’uomo e colta solo dalla macchina,

letti gli artt. 16 bis d.l. n.179/2012, 153 1° e 2° comma, 294 3° e 4° comma cod. proc. civ.,

p.t.m.

accoglie l’istanza di remissione in termini e, per l’effetto,

autorizza il deposito cartaceo del ricorso in riassunzione ex art.303 cod. proc. civ. con effetto di deposito al 15.7.2015;

fissa udienza per la discussione in contradditorio per il 1.12.2015 ore 11,00;

assegna termine alla parte istante sino al 16.11.2015 per la notifica e alle controparti sino al 27.11.2015 per il deposito di memorie difensive.

Si comunichi.

Milano, 14 ottobre 2015

         Il giudice

              dott. Pierpaolo Gori

 

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App. Bologna, decr. 24 dicembre 2014

Con ricorso depositato presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2014, *** ha proposto reclamo contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Bologna, ex art. 708 c.p.c. , che, nel giudizio di separazione promosso dalla moglie ***, affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, regolando le visite del padre, e disponeva il versamento, da parte del reclamante, di un contributo di Euro 150 al mese alla moglie per il mantenimento della figlia.
Con nota trasmessa via telefax nello stesso giorno 17 luglio 2014, il reclamante ha chiesto che venisse considerata come data di deposito il giorno 14 luglio 2014, coincidente con la data di invio telematico dello stesso reclamo.
Si è costituita nel grado *** eccependo in via principale la inammissibilità del gravame siccome tardivamente proposto e, nel merito, la sua infondatezza. L’eccezione di inammissibilità del gravame è fondata.
Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 ter, della L. n. 179 del 2012, aggiunto dall’art. 44 del D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014 , soltanto a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite deve eseguirsi esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici; ed allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.
Alla luce di tale diposizione, dunque, è certo che al momento della introduzione del presente di grado di giudizio, le modalità del deposito dell’atto introduttivo erano ancora quelle ordinarie prevedenti il deposito dell’atto, nella forma cartacea, presso la cancelleria.
Né tale formalità può dirsi derogata, per questa Corte, dalla avvenuta emanazione del decreto previsto dall’ art. 35 del D.M. n. 44 del 2011 o, comunque, di uno dei decreti ministeriali contemplati dallo stesso comma 9 ter dell’art. 16 bis ora citato, diretti ad individuare le corti di appello nelle quali anticipare, rispetto alla data del 30 giugno 2015, l’obbligatorietà del deposito telematico.
Del resto, è opportuno rilevare che, anche quando avrà preso avvio presso le corti di appello il c.d. processo civile telematico, in ogni caso, secondo la interpretazione oggi prevalente, gli atti di costituzione delle parti dovranno sempre assumere la forma cartacea e, perciò, osservare le normali formalità di deposito, atteso che la menzionata disposizione di legge espressamente prevede che il deposito degli atti e dei documenti in via telematica avvenga ad opera dei difensori delle parti “precedentemente costituite” (dunque, con il deposito in cancelleria dell’atto di costituzione).
La giurisprudenza di merito, peraltro, si è interrogata sulla sorte degli atti processuali depositati in forma telematica nei casi in cui non è consentito o, meglio, nelle ipotesi non previste dalle richiamate disposizioni o da altre norme di legge ed è pervenuta alla conclusione, oggi maggioritaria, che l’atto telematico rispetta i requisiti di forma previsti dal codice di rito civile – sia perché l’art. 121 c.p.c. afferma il principio di libertà delle forme sia perché l’atto informatico è ora disciplinato espressamente da norme di legge ( D.Lgs. n. 82 del 2005 , c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) – e che l’invio telematico, in sostituzione del dovuto deposito in cancelleria, costituisce un vizio di nullità che resta sanato, se ed in quanto l’atto abbia raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3°, c.p.c. (scopo che, nel caso concreto, consiste nel pervenire a conoscenza del giudice entro il termine fissato ex lege per la tempestività della impugnazione).
Tale orientamento muove dal presupposto che anche il procedimento di deposito dell’atto si sia perfezionato nelle modalità previste dalla legge per l’invio telematico.
L’art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell’ art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia.
In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell’avvenuto deposito telematico.
E’, dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell’atto, avente l’effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l’atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice.
Nel caso di specie, peraltro, il deposito, con le forme anzidette, non si è mai perfezionato perché gli uffici di cancelleria di questa corte non sono mai stati abilitati a detta ricezione, in ragione del fatto che la verifica di funzionalità dei servizi e delle attrezzature informatiche non risulta mai avvenuta né ex art. 35 D.M. n. 44 del 2011 né, a maggior ragione, ex lege, posto che l’avvio del p.c.t. è prevista a far tempo dal 30 giugno 2015 (a differenza degli uffici di tribunale nei quali il processo telematico è già operativo per le cause introdotte dopo il 30 giugno 2014).
Se ne trae conferma dalla considerazione che lo stesso reclamante ha prodotto in giudizio, a sostegno della istanza con la quale ha chiesto di considerare il reclamo depositato alla data del 14 luglio 2014, la comunicazione del proprio gestore di posta elettronica certificata di accettazione dell’atto e del successivo inoltro al dominio giustizia, ma non anche la ricevuta di quest’ultimo, nelle forme sopra indicate, che non avrebbe potuto avere perché mai emessa.
Dovendosi, pertanto, considerare il reclamo depositato soltanto in data 17 luglio 2014, esso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’impugnato provvedimento, avvenuta in data 3 luglio 2014.
 
p.q.m.
 
dichiara inammissibile il reclamo; spese al definitivo
SI COMUNICHI
 
Così deciso in Bologna, il 7 novembre 2014. 
Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2014.
 

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