Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici 11/04/2015
Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 10 aprile 2015
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di Fabio Callegari
Formatore PCT
La legge 21.01.1994 n. 53 disciplina la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Anche tale disciplina è stata interessata dalla telematizzazione del processo civile. L’entrata in vigore dell’art. 46, d.l. 24.06.2014 n. 90, ha, peraltro, semplificato la facoltà, in capo agli avvocati, di procedere alla notificazione in proprio a mezzo Pec: è stata, infatti, eliminata la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione dal proprio ordine di appartenenza nonché l’obbligo di effettuare il pagamento dell’importo previsto dal previgente art. 10, comma n. 1, l. 53/1994.
I requisiti affinché l’avvocato possa validamente procedere con la notifica in proprio a mezzo Pec sono indicati dall’art. 3 bis della l. 53/1994, così come modificato dalla l. 11.08.2014 n. 114, di conversione del d.l. 90/2014.
Questi requisiti sono, in sostanza, quei “nuovi arnesi del mestiere” di cui l’avvocato telematico non può più fare a meno.
In primis è necessario che il soggetto notificante sia munito di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi. Ciò, in teoria, non dovrebbe porre particolari ostacoli in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della l. 28.01.2009 n. 2, gli avvocati, al pari di ogni altro professionista iscritto in albi o collegi, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza.
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Sul sito della Camera dei Deputati il testo del disegno di legge delega per la riforma del processo civile:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029500.pdf
Si riporta di seguito un passaggio di particolare interesse in ambito PCT:
pag. 24:
“Ancora in chiave di semplificazione e comprensibilità del processo, viene introdotto il principio di delega sulla sinteticità, che è reso inevitabile dal processo civile telematico: la gestione informatica degli atti impone una riconsiderazione della loro lunghezza, del contenuto e della tecnica di redazione. Proprio in relazione all’attuazione in corso del processo civile telematico, si introduce uno specifico principio di delega volto a consentire l’adeguamento delle norme del rito civile alla nuova dimensione telematica del processo.“
di Daniela Muradore
Avvocato in Milano e formatore PCT
Sono recentemente comparsi su alcuni siti e blog articoli di avvocati che chiedono che il processo civile telematico sia reso facoltativo, a causa della difficoltà di utilizzo.
Sento di dover spezzare una lancia a favore di questo bistrattato Processo Civile Telematico Obbligatorio.
Lo faccio perché lo uso da molto tempo, e mi sia consentito dire, con successo e mi ha dato molto di più di quanto ha preteso da me in termini di necessaria conoscenza, inevitabile approfondimento, continuo esercizio e, non lo nego, anche sana dose di arrabbiatura.
Trovo che tutti questi elementi, peraltro, siano del tutto comuni alla professione che esercito da qualche anno. La necessità di aggiornarsi continuamente, sia sul piano normativo, che giurisprudenziale, la difficoltà nel misurarsi con le prassi locali degli uffici, i ritardi nella gestione degli incombenti di cancelleria o delle udienze, nei reperimenti dei fascicoli.
Sono l’unica sfortunata che ha passato i primi anni della professione alla ricerca di un fascicolo perduto o aspettando il secondo turno della chiamata in aula sfratti?
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Il PCT non è un pesce d’aprile Leggi tutto »
di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl
La firma digitale, come definita nello stesso Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e succ. mod., di seguito CAD) all’art. 1) lettera s), è “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici“.
Se il D.P.C.M. 22/02/2013 dettava le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, è con la deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 di CNIPA (poi DigitPA, ora AgID) che vengono stabiliti i formati, gli standard e le specifiche tecniche.
Si rimanda per i testi indicati alla specifica sezione sul CAD presente nella pagina normativa di questo sito.
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