Due vicende giudiziarie, due frasi generate dall’intelligenza artificiale rimaste nei documenti processuali e due valutazioni differenti. Perché una svista nell’uso dell’IA può assumere un peso diverso per avvocati e magistrati?
di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
C’è un dettaglio che accomuna due recenti vicende giudiziarie e che, a mio avviso, merita attenzione.
In entrambi i casi, nel testo di un documento processuale è rimasta una frase che non avrebbe dovuto esserci: una risposta dell’intelligenza artificiale, evidentemente sfuggita alla revisione finale.
La particolarità? Nel primo caso quella frase compare nell’atto di un avvocato. Nel secondo, nella motivazione di una sentenza.
E le valutazioni che ne sono seguite offrono uno spunto di riflessione tutt’altro che scontato.
Il caso dell’avvocato: Tribunale di Verona, febbraio 2026 (di cui si era già trattato in un precedente articolo)
In un giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale di Verona si trova davanti a un atto introduttivo contenente questa frase:
«Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere».
Una frase che, evidentemente, non appartiene al linguaggio di un atto giudiziario.
Il Tribunale la considera indicativa di un utilizzo non sufficientemente controllato dell’intelligenza artificiale e, unitamente alla manifesta infondatezza dell’opposizione, la valorizza nella valutazione della responsabilità processuale aggravata.
Il risultato è una condanna della parte opponente al pagamento di 1.800 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di ulteriori 1.000 euro ai sensi del comma 4, oltre alle spese di lite.
Attenzione: non è stata la semplice presenza della frase a determinare la condanna. La decisione si fonda su una valutazione complessiva della condotta processuale.
Resta però un dato significativo: quella frase ha assunto un preciso rilievo nella valutazione del giudice, quale elemento sintomatico di un utilizzo non adeguatamente controllato dell’IA.
Il caso del giudice: Corte d’Appello di Cagliari, ordinanza n. 182 del 23 luglio 2026
Cambiamo scenario.
Questa volta la frase non si trova nell’atto di un difensore, ma nella motivazione di una sentenza del Tribunale di Oristano:
«Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido».
Anche qui, una risposta riconducibile all’interazione con un sistema di intelligenza artificiale è rimasta nel documento finale.
La vicenda arriva davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, che, pronunciandosi in sede di inibitoria, affronta la questione dell’eventuale delega all’IA delle funzioni riservate al magistrato.
La Corte riconosce che la frase costituisce un indice dell’utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale nella fase redazionale, ma ritiene che non sia sufficiente, da sola, a dimostrare che il giudice abbia delegato all’algoritmo l’attività interpretativa, valutativa o decisoria, riservata al magistrato dall’art. 15 della legge n. 132/2025.
Una precisazione fondamentale: si tratta di una valutazione compiuta nell’ambito di un procedimento di inibitoria, non di una decisione definitiva sul merito dell’appello.
Ed è qui che le due vicende diventano interessanti.
In entrambi i casi, l’intelligenza artificiale ha lasciato una traccia evidente nel documento finale.
Eppure, quella traccia sembra assumere un peso diverso.
Nell’atto dell’avvocato, la presenza della frase viene considerata un elemento significativo per valutare il mancato controllo sull’utilizzo dell’IA, contribuendo, insieme ad altri presupposti, alla condanna per responsabilità processuale aggravata.
Nella sentenza del giudice, invece, la stessa tipologia di anomalia viene ritenuta insufficiente a dimostrare che l’attività decisionale sia stata affidata all’intelligenza artificiale.
Naturalmente, le questioni giuridiche sono diverse.
Il Tribunale di Verona valuta una condotta processuale ai fini dell’art. 96 c.p.c.; la Corte d’Appello di Cagliari esamina, in sede cautelare, la consistenza di una censura relativa alla validità della sentenza.
Non siamo quindi davanti a due decisioni direttamente sovrapponibili, né a pronunce necessariamente contraddittorie.
Ma proprio questa distinzione rende interessante un particolare.
Nel primo caso, la frase contribuisce a dimostrare un difetto di controllo. Nel secondo, la frase non basta a dimostrare una delega della funzione decisionale.
Due conclusioni che possono essere giuridicamente coerenti, perché riferite a presupposti differenti, ma che lasciano emergere una diversa rilevanza attribuita al medesimo tipo di elemento.
E c’è una sfumatura che, da avvocata, trovo particolarmente significativa.
La frase comparsa nella sentenza di Oristano non si limita a suggerire un intervento di carattere formale o stilistico. Fa riferimento alla costruzione di un «paragrafo motivazionale in stile sentenza», coerente con un’impostazione già individuata.
Questo, naturalmente, non dimostra che il giudice abbia delegato all’IA la propria valutazione. Ma rende comprensibile l’interesse per il confine tra il semplice ausilio redazionale e la costruzione della motivazione.
Ed è proprio su quel confine che si concentra il ragionamento della Corte di Cagliari.
Una differenza sottile, ma tutt’altro che irrilevante.
Da un lato, una frase estranea all’atto diventa un elemento che concorre alla valutazione negativa della condotta processuale.
Dall’altro, una frase altrettanto estranea alla sentenza non viene considerata sufficiente per desumere una delega delle funzioni decisorie.
La differenza non sta necessariamente nella maggiore o minore gravità della svista, ma nel significato giuridico che a quella svista viene attribuito e nelle conseguenze che se ne possono trarre.
Ed è questo, a mio avviso, il vero punto di interesse delle due pronunce.
Non si tratta di sostenere che avvocati e magistrati debbano rispondere secondo le medesime regole, né di mettere in discussione il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello di Cagliari.
Si tratta piuttosto di osservare come un episodio apparentemente identico — una frase generata dall’IA e rimasta nel documento finale — possa acquisire un significato giuridico molto diverso a seconda del contesto in cui viene esaminato.
Una differenza che merita attenzione, soprattutto da parte dell’avvocatura, chiamata a confrontarsi con gli effetti concreti che l’impiego dell’intelligenza artificiale può assumere nel processo.
Perché, alla fine, il mistero delle due toghe non riguarda ciò che l’intelligenza artificiale ha scritto.
Riguarda il diverso peso che quella stessa traccia può assumere quando entra in un’aula di giustizia




