L’attestazione di conformità redatta dal precedente difensore: un auspicato revirement della Cassazione

Nota critica a Cass., sez. I, 18 febbraio 2021, n. 4401

Di Chiara Imbrosciano

6 aprile 2021

Abstract

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4401 in data 18 febbraio 2021,  ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. il ricorso per cassazione in una fattispecie caratterizzata dal contemporaneo verificarsi dei seguenti due presupposti:

– la parte, assistita nel giudizio di merito da un avvocato, decide di conferire la procura alle liti per il giudizio di legittimità ad un diverso difensore;
– l’attestazione di conformità della sentenza impugnata viene redatta dal precedente difensore in data successiva al conferimento del mandato alle liti per il giudizio di legittimità al secondo difensore.

L’articolo muove dall’esame del caso concreto per poi ricostruire il contesto normativo e giurisprudenziale in cui la decisione va inquadrata, nel tentativo di mettere in luce le criticità del rigore interpretativo sposato dalla Suprema Corte e nell’auspicio di riportare l’adempimento connesso alla produzione dell’attestazione di conformità ad una fattispecie caratterizzata da un minore formalismo, in senso conforme ai principi ed alle insopprimibili garanzie che governano il processo civile.