di Redazione (*)
A decorrere dal 31 marzo 2021 i difensori possono depositare con modalità telematica i propri atti e documenti anche nei procedimenti civili avanti alla Suprema Corte di Cassazione.
E ciò per effetto del combinato disposto dell’art. 221, comma 5, D.L. n. 34/2020 (conv. con modificazioni in L. n. 77/2020) con il D.M. 27 gennaio 2021.
Infatti, la normativa emergenziale:
Il riferimento va all’art. 221, comma 5, D.L. n. 34/2020 (conv. con modificazioni in L. n. 77/2020), secondo cui:
«Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».
Il decreto (di cui al secondo punto sopra citato) è stato emesso in data 27 gennaio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/1/2021).
Con tale decreto il Ministero della Giustizia ha accertato l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche presso la Corte suprema di Cassazione nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti. Il tutto a decorrere dal 31 marzo 2021.
Ne segue che, a decorrere dal 31 marzo 2021, i difensori possono (e non devono) procedere al deposito dei propri atti e documenti in via telematica anche nei procedimenti civili avanti la Suprema Corte.
Resta ferma la facoltà in capo al difensore di procedere al deposito con modalità tradizionali. Laddove, però, l’opzione cada sul deposito telematico, gli obblighi di pagamento del contributo unificato andranno assolti necessariamente in modalità telematica.
L’introduzione per via legislativa della facoltà di deposito telematico prescinde tanto dal tipo di atto depositato quanto dalla data di iscrizione del procedimento.
Sotto il primo profilo, nessuna distinzione viene introdotta dal legislatore fra atti introduttivi ovvero atti endo-procedimentali. Ne segue che il difensore potrà depositare telematicamente tanto il ricorso quanto l’eventuale memoria ex art. 378 c.p.c.
Sotto il secondo profilo, il legislatore non introduce alcuna disciplina transitoria. Ne segue che il difensore potrà depositare telematicamente la memoria ex art. 378 c.p.c. anche in un procedimento che sia stato iscritto a ruolo prima del 31 marzo 2021 con ricorso depositato in modalità tradizionale.
Tutto quanto sopra rientra nel pacchetto di misure processuali dettate dal legislatore per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. La facoltà di deposito telematico è, infatti, subordinata alla permanenza dello stato di emergenza con termine finale ad oggi fissato al 31 luglio 2021.
Si auspica che anche tale misura eccezionale (al pari delle misure sulle udienze “cartolari” e su quelle in videoconferenza), possa essere recepita dalla disciplina ordinaria del processo civile.
(*) L’argomento è stato trattato in un webinar di OPEN Dot Com: clicca qui per richiedere il replay