PAT: il Consiglio di Stato torna sulla questione dell’inammissibilità del ricorso in forma cartacea

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 1 aprile 2019, n. 2126, ha integralmente riformato la sentenza con cui il Tar Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso introduttivo e ciò per i seguenti motivi:
1) mancata redazione del ricorso in forma digitale (ovvero come documento informatico – PDF nativo);
2) mancata notifica a parte resistente di copia analogica dell’atto (il ricorso introduttivo) in originale informatico;
3) nullità della procura alle liti in quanto priva di data.

La motivazione viene censurata dall’appellante sotto i seguenti profili:
– quanto al ricorso, per violazione e falsa applicazione del principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. perchè, nel caso di specie, il resistente si era regolarmente costituito in giudizio ed ha esposto le sue difese;
– quanto alla procura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. del CAD perché l’asseverazione di conformità (della copia informatica della procura al suo originale analogico) è stata effettuata all’atto del deposito telematico della stessa unitamente agli altri atti e documenti di causa.

Tale censura così motivata è stata accolta dal Consiglio di Stato che ha ribadito il seguente principio di diritto: “il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché – pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 – non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541)” (Cons. Stato, sez. V, ord. 4 gennaio 2018, n. 56)“.

A prevalere è pertanto un condivisibile indirizzo anti-formalistico, secondo cui la redazione e la notifica del ricorso in forma cartacea (anziché telematica) integra un’ipotesi di mera irregolarità, sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.