Cass., sez. VI-1, ord. 9 aprile 2019 n. 9893 (Pres. Scaldaferri, rel. Campese)

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI – Presidente –

Dott.ssa MARIA ACIERNO – Consigliere –

Dott. FRANCESCO TERRUSI – Consigliere –

Dott. ALBERTO PAZZI – Consigliere –

Dott. EDUARDO CAMPESE Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

  1. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato A. B., rappresentata e difesa dall’avvocato P. F. C.;

– ricorrente –

contro

  1. P. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato G. P., rappresentata e difesa dall’avvocato F. M.;

– controricorrente –

Contro

  1. U. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1391/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata l’11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

  1. Con sentenza n. 1391 dell’11 settembre 2017, la Corte di Appello di Ancona respinse il reclamo proposto, ex art. 18 l.fall., dalla U. SRL IN LIQUIDAZIONE contro la pronuncia del Tribunale di Urbino che, su ricorso della O. P. SRL, ne aveva dichiarato il fallimento.

1.1. Quella corte ritenne: i) inammissibile l’eccezione, sollevata dalla reclamante, di inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 18, comma 7, l.fall., perché proposta da soggetto privo di interesse a lamentare la dedotta violazione del contraddittorio; ii) infondate le doglianze prospettanti vizi nella convocazione della debitrice per l’udienza prefallimentare.

  1. Avverso detta sentenza la U. SRL IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalla O. P. SRL Non ha, invece, svolto difese la curatela fallimentare. La sola ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. I primi due motivi denunciano, rispettivamente, «Violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l.fall.» e «Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio procedurale nel procedimento notificatorio e violazione del contraddittorio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Essi ascrivono alla corte anconetana di aver disatteso l’assunto della reclamante secondo cui, alla stregua del tenore letterale del decreto di convocazione della società debitrice per l’udienza prefallimentare («qualora il debitore sia una persona giuridica, la convocazione è estesa anche al legale rappresentante ed a tutti gli eventuali soci illimitatamente responsabili») innanzi al Tribunale di Urbino, il contraddittorio avrebbe ivi dovuto essere instaurato anche nei confronti del liquidatore della stessa, nonché del socio unico di quest’ultima B. C. SPA, rimasti, invece, estranei al giudizio.

1.1. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente perché connesse, sono manifestamente infondate.

1.2. Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di fallimento della O. P. SRL fu ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, a cura della cancelleria dell’adito tribunale, ex art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a], del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della debitrice U. SRL IN LIQUIDAZIONE risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, entro l’anno dall’avvenuta cancellazione (in data 8 settembre 2016) della predetta società dal Registro delle Imprese.

1.2.1. E’ utile, poi, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale Cass. n. 31 del 2017).

1.2.2. Nessun dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla regolarità del descritto procedimento notificatorio, avendo la giurisprudenza di legittimità specificamente sancito che il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo in precedenza indicato), all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (cfr. Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016). Tanto esclude anche qualsivoglia necessità della notificazione di quel ricorso a colui che aveva ricoperto la carica di liquidatore di una tale società anteriormente alla sua avvenuta cancellazione, né le contrarie argomentazioni sul punto, ribadite dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., si rivelano idonee ad indurre il Collegio a dissentire dall’appena riportata conclusione.

Omissis