Cass., sez. VI-L, ord. 1 marzo 2019 n. 6175 (Pres. Curzio, rel. Spena)

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Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Redazione come documento cartaceo e come documento informatico – Notifica a mezzo PEC – Attestazione di conformità ex art. 369 c.p.c. – Mancanza – Deposito in vista dell’adunanza camerale – Mancanza – Inammissibilità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO – Presidente –
Dott. ADRIANA DORONZO – Consigliere –
Dott. PAOLA GHINOY – Consigliere –
Dott. FRANCESCA SPENA Rel. Consigliere –
Dott. LUIGI CAVALLARO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:
B.A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato M. B., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato M. G.;

– ricorrente –

contro

N.G. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. NN/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

omissis

CONSIDERATO

omissis

che ritiene il Collegio che si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso per difetto di prova della avvenuta notifica;

che parte ricorrente ha depositato un ricorso non-digitale.

La notifica del ricorso è invece avvenuta con il canale telematico, secondo la sequenza qui ricostruita:

– il difensore ha redatto la relata di -notifica, attestando— come richiede l’articolo 3 bis della legge 53/1994, comma sei— la conformità degli atti non-digitali alle copie informatiche ottenute per scansione. Per completezza si osserva che dal rapporto della PEC risulta che il difensore ha predisposto sia un ricorso digitale (file con estensione p7m, suffisso che identifica la firma di tipo CAdES) che un secondo ricorso, alla apparenza «tradizionale» (file pdf); così pure ha duplicato il mandato nonché la relata di notifica (file in estensione p7m e file pdf). Tutti questi atti figurano tra gli allegati al messaggio PEC. La attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica riguarda, a norma del richiamato comma sei, i documenti «tradizionali» (nella specie: ricorso, mandato e relata di notifica) che il notificante allega al messaggio pec prima di procedere al suo invio.

– il difensore ha poi predisposto il messaggio pec, ha allegato gli atti da notificare e provveduto all’invio, che ha generato le due ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Non essendo stato esteso al giudizio in cassazione il processo telematico— e non essendo dunque possibile procedere in questa sede al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato— l’avvocato, al fine dì provare la avvenuta notifica, avrebbe dovuto procedere a norma dell’articolo 9, comma 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 nr. 53 ovvero :

– stampare una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (ciò che ha fatto);

– attestare la conformità delle copie ai documenti informatici da cui sono tratte (articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) essendo egli stesso pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 6 della legge 53/1994).

Nella fattispecie dì causa manca la attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.

L’unica attestazione di conformità è quella contenuta nella relata di notifica, che, come si è detto, precede la spedizione della notifica ed attesta al destinatario la conformità degli allegati (non prova, dunque, la avvenuta notifica, dopo il suo perfezionamento).

In mancanza della attestazione di conformità non è raggiunta la prova della notifica telematica; del resto nella notifica «tradizionale» questa Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte ed in fattispecie di notifica telematica si è già pronunciata nel senso della inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16496 del 22 giugno 2018).

Deve darsi conto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte, successivamente alla pronuncia sopra citata, con l’arresto del 24 settembre 2018 nr. 22438.

Ivi è stata esaminata la diversa questione della procedibilità del ricorso nativo digitale (come si è detto, il ricorso depositato in questa sede, invece, non è nativo digitale); tuttavia il carattere generale dei principi enunciati, quale corollario del giusto processo ex art. 111 Cost., li rende applicabili anche nella ipotesi, qui rilevante, della notifica telematica dì un ricorso «tradizionale».

Limitando l’esame a quanto rileva in causa, le Sezioni Unite hanno chiarito che ove il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso rimanga intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372, cod.proc.civ. (e senza necessità dì notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (ex art. 9, I. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379, c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis, 380-bisi e 380-ter, c.p.c.).

Nella fattispecie di causa ricorrente non ha depositato neppure in vista della adunanza camerale la attestazione di conformità agli originali telematici del – messaggio di posta elettronica, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, pur avendo il relatore segnalato nella sua proposta necessità di verificare tale conformità;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di prova della avvenuta notifica;

che non vi è luogo a provvedere sule spese per la mancata costituzione dell’intimato;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità dei ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 20 novembre 2018