Cass., sez. VI-3, ord. interloc. 20 marzo 2019 n. 7898 (Pres. Armano, rel. D’Arrigo)

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Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo PEC – Stampa – Attestazione di conformità – Mancanza – Deposito dell’attestazione insieme con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. – Condizioni di procedibilità – Regolarizzazione (Cass. SS.UU. n. 22438/2018)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Oggetto
Dott. ULIANA ARMANO – Presidente –
Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere –
Dott. ANTONIETTA SCRIMA – Consigliere –
Dott. MARCO ROSSETTI – Consigliere –
Dott. COSIMO D’ARRIGO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. NN/AA proposto da:

C. O., elettivamente domiciliato in Roma, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato L. B.;

– ricorrente –

contro

L. G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. NN/AA della Corte d’appello di Roma, depositata il 28/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

G. L. ha convenuto in giudizio C.O. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati da una serie di commenti diffamatori da quest’ultimo pubblicati sul forum del sito Aviazione Leggera On-Line.

La domanda, rigettata in primo grado, è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Roma.

Tale decisione è stata fatta oggetto, da parte del C.O., di ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il L.G. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il C.O. ha depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e ha depositato una copia del ricorso notificato.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC ma le stampe delle copie della notificazione telematica risultano sprovviste della necessaria attestazione di conformità.

Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell’ufficio (c.d. sezioni unite di sesta sezione), intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del ricorso, ha recentemente affermato, peraltro confermando l’univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto, che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031).

Dopo l’adunanza camerale, sono intervenute sul punto le Sezioni unite, affermando il seguente principio di diritto: il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1- bis e 1-ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01)

Alla luce di tale revirement, la proposta di improcedibilità non può trovare accoglimento.

Il L.G. è rimasto intimato e, non avendo resistito con controricorso, non ha preso posizione sulla notificazione del ricorso, assumendo quella condotta “sanante” del difetto di conformità che le Sezioni unite hanno ritenuto sufficiente a scongiurare l’improcedibilità del ricorso. Pertanto, era onere del C.O. produrre – anche tardivamente – l’asseverazione di conformità mancante. A tale onere il C.O. ha ottemperato con le memorie depositate tempestivamente ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

In particolare, con tali memorie il ricorrente ha, anzitutto, fatto osservare che tutti i fogli sui quali sono stati stampati il ricorso e le copie analogiche della notificazione telematica contenevano – in calce – la stampigliatura dell’attestazione conformità. Tale stampigliatura, tuttavia, non può essere ritenuta risulta idonea a soddisfare il requisito di procedibilità del ricorso, dal momento che difetta la sottoscrizione autografa del difensore, invece necessaria ai fini della validità dell’attestazione di conformità.

Nondimeno, unitamente alle predette memorie difensive, il C.O. ha depositato una successiva copia del ricorso e delle stampe delle ricevute delle notificazioni a mezzo PEC, questa volta munita, pagina per pagina, della dicitura di conformità regolarmente sottoscritta. Tale produzione, alla luce della citata sentenza n. NN/AA, determina la regolarizzazione delle condizioni di procedibilità del ricorso.

Ciò posto, le questioni di diritto prospettate dalle parti non presentano alcuna delle caratteristiche indicate dall’art. 375, primo comma, nn. 1) e 5), cod. proc. civ., sicché non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La causa deve essere, quindi, rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.

 Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2018 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 15 marzo 2019.

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente
Uliana Armano