Cass., sez. VI-2, ord. 4 dicembre 2018 n. 31257 (Pres. D’Ascola, rel. Criscuolo)

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Impugnazioni – Appello – Notifica a mezzo PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Prefezionamento per il mittente – Ore 7 del giorno successivo – Tardività

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE D’ASCOLA – Presidente –
Dott. ELISA PICARONI – Consigliere –
Dott. MILENA FALASCHI – Consigliere –
Dott. LUIGI ABETE – Consigliere –
Dott. MAURO CRISCUOLO – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

I. A., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato M. A. T., rappresentata e difesa dagli avvocati G. V. R. D., A. S. giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente –

contro

D. G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4342/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente;

 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A. I. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7153/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di nullità dell’atto di cessione di immobile in favore del nipote D. G. con contestuale costituzione di rendita vitalizia, per notaio Ferrara del 25 ottobre 2005, e del successivo atto di rinuncia alla rendita vitalizia per notar Improta dell’8/11/2007, nonché la domanda subordinata di risoluzione di entrambi gli atti per inadempimento della controparte.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 4342 del 7 dicembre 2016 ha dichiarato l’appello inammissibile, rilevando che la sentenza di prime cure era stata notificata in data 9 giugno 2016, sicché il termine breve per appellare scadeva l’11 luglio 2016 (atteso che il 9 luglio era un sabato).

Tuttavia l’appello era stato notificato a mezzo pec, ma con missiva accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21 e 24 dell’11 luglio 2016.

L’art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, come modificato dalla legge n. 114/2014, dispone che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21,00 si considerano perfezionate alle ore 7,00 del giorno successivo, con la conseguenza che nella fattispecie la notifica dell’appello, in quanto eseguita dopo il detto orario, doveva reputarsi perfezionata il 12 luglio 2016, allorquando era ormai maturato il termine per appellare, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I. A. sulla base di due motivi.

D. G. non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 septies del d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 221/2012, come successivamente modificato dall’art. 45 bis co. 2 lett. b) del d.l. n. 90/2014, conv. Con modifiche nella legge n. 114/2014.

Si deduce che la previsione secondo cui la notifica eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo deve essere applicata coerentemente al principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario, con la conseguenza che dovrebbe restare fermo che per il primo la decadenza correlata alla notifica è impedita ancorché l’atto sia stato inoltrato in orario successivo alle ore 21,00.

In linea subordinata si chiede sollevarsi questione di costituzionalità in ordine al contrasto della norma con l’art. 24 Cost., ove interpretata nel senso che il perfezionamento operi anche per il mittente il giorno seguente a quello dell’inoltro. Il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui al primo motivo, per non avere i giudici valutato, in presenza di contrasti interpretativi circa la norma de qua, la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini.

I due motivi che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La notifica dell’appello è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ed a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2.

Nel caso in esame la notifica dell’appello si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 21.24 del giorno 11 luglio 2016.

Tuttavia ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, conv. Nella legge n. 221 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), si prevede che “la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile ratione temporis – dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).

Ritiene il Collegio che debba darsi continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 8886/2016, secondo cui l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater dello stesso d.I., ritenendosi quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno.

Infine, tale orientamento è stato da ultimo ribadito da Cass. n. 30766/2017, la quale ha affermato che in tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione).

Quanto al secondo motivo, va rilevato che si denuncia l’omessa adozione da parte dei giudici di appello di un provvedimento di rimessione in termini, senza peraltro precisare se e quando sia stato richiesto dalla difesa della ricorrente, come invece presupposto dal secondo comma dell’art. 153 c.p.c.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2017

Il Presidente