Cass., sez. tributaria, ord. 20 luglio 2018 n. 19397 (Pres. Locatelli, rel. Dell’Orfano)

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it 

Notifica a mezzo PEC – Avviso di mancata consegna – Mancato perfezionamento – Imputabilità al destinatario – Irrilevanza – Rinnovazione entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza – Necessità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Giuseppe Locatelli – Presidente –

dott.ssa Andreina Giudicepietro – Consigliere –

dott. Pasqualina Anna Piera Condello – Consigliere –

dott. Riccardo Guida – Consigliere –

dott.ssa Antonella Dell’Orfano – Consigliere Relatore –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. NN-AA proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente –

contro

A. A. SAS. DI C. G., in persona del legale rappresentante p.t.
D. C. A.
C. A.

– intimati –

Avverso la sentenza n. 2/37/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 7.4.2009, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

RILEVATO CHE

l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 24.5.2010 alla sola società indicata in epigrafe e successivamente, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, in data 5.7.2011 e 6.7.2011 anche ai due soci, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 279/29/2006 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento dei ricorsi (riuniti) avverso avvisi di accertamento con cui venivano rettificati sia il reddito d’impresa della società, sia i redditi di partecipazione dei soci;

l’Agenzia delle Entrate ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/1973 e dell’art. 51, comma n. 2 e 7 DPR 633/72, nonché dell’art. 2697 c.c.» lamentando che la CTR aveva annullato gli avvisi di accertamento ritenendo raggiunta la prova liberatoria della società contribuente sulla base di generiche ed indimostrate deduzioni;

con il secondo motivo ha denunciato, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., «motivazione insufficiente in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio» per non avere la

CTR precisato «le ragioni e gli elementi in base ai quali …(aveva)… ritenuto raggiunta la prova liberatoria»

i contribuenti sono rimasti intimati

CONSIDERATO CHE

1.1. va premesso che con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza del 13.12.2016 e comunicata via PEC all’Agenzia delle Entrate in data 6.4.2017, fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci A. D. C. e A. C. e la rinnovazione della notifica del ricorso anche nei confronti della società nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della suddetta ordinanza (con termine dunque che scadeva in data 5.7.2017);

1.2. dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che: a) nei confronti della società non fu possibile disporre la notifica in quanto, nelle more, estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 23.2.2005; b) nei confronti della socia C. il ricorso fu spedito per la notifica in data 5.7.2017 e ricevuto il 6.7.2017; c) nei confronti del socio A. D. C. il ricorso fu, invece, spedito, per la notifica, a mezzo posta, in data 6.7.2017 e ricevuto in data 7.7.2017, avendo avuto esito negativo la notifica effettuata in data 5.7.2017 alla casella di posta elettronica certificata del socio, come da report di errore nella ricevuta di mancata consegna (RMC) prodotta dalla ricorrente («casella inibita alla ricezione»);

1.3. l’esito negativo della notifica, sia pure chiaramente imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, non consente di ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC;

1.4. non si applica, invero, con riguardo alla ricevuta di mancata consegna generata a seguito di notifica telematica effettuata da un Avvocato ai sensi della legge 53/1994, la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria;

1.5. nel secondo caso, infatti, l’art. 16 del D.I. n. 179/2012 e succ. mod., nel prescrivere nei procedimenti civili l’obbligatorietà dell’effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni «esclusivamente» presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancisce al comma 6 che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario»;

1.6. la disposizione normativa sopra richiamata di cui all’art. 16 del D.L. 179/2012 è riferibile, tuttavia, esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati, il che impone, dunque, di provvedere a rinnovare la notifica dell’atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c. anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);

1.7. occorre comunque richiamare, nella fattispecie, il principio sancito con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui «la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie» (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352/2009); tale principio di diritto opera, invero, allorquando, come nel caso in esame, la mancata conclusione positiva della notifica non derivi da circostanze imputabili al notificante e sempreché quest’ultimo assolva all’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario, entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza, la ripresa del procedimento notificatorio, come avvenuto nella specie, avendo la ricorrente provveduto a rinnovare la notifica il giorno 6.7.2017, ovvero il giorno immediatamente successivo al tentativo di notifica a mezzo PEC non andato a buon fine;