REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO – Presidente –
Dott. LAURA CURCIO – Consigliere –
Dott. ROSA ARIENZO – Consigliere –
Dott. FEDERICO DE GREGORIO – Consigliere –
Dott. CATERINA MAROTTA – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso NN-AAAA proposto da:
S. D. SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato G. R., elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
contro
S. E., rappresentata e difesa dagli avvocati G. M. e A. T. elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1243/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata l’1/12/2016; R.G.N. 714/2015
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/5/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omissis
6. La controricorrente preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.
7. L’eccezione è fondata.
L’art. 16 septies del d.L. 18/10/2012, n. 179 conv. in I. 17/12/2012, n. 221, intitolato ‘Tempo delle notificazioni’ prevede espressamente che: “La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Questa Corte ha chiarito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30766, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31209) che la previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 cod. proc. civ. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 ‘si considera perfezionata’ alle 7 del giorno dopo.
Il legislatore pertanto ha esteso la delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche (prima parte) ed ha trasformato quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, ‘si considera perfezionata’ solo alle 7 del giorno dopo.
E’, quindi, intervenuto sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino.
Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. Sicché tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall’art. 3 bis I. 21 gennaio 1994, n. 53, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.
Nella specie, a fronte della notifica della sentenza di appello avvenuta a mezzo pec in data 16/12/2016 (v. all. n. 3 al controricorso oltre che pag. 1 del ricorso per cassazione), la notifica del ricorso per cassazione con modalità telematiche è stata chiesta dalla ricorrente l’ultimo giorno utile e cioè il 14/2/2017 (martedì), ma dopo le 21 (si veda la relata di notifica telematica allegata al ricorso per cassazione attestante la richiesta di notifica in data 14/2/2017 alle ore 22:50, notifica accettata dal destinatario, come da ricevuta pure allegata, alle ore 22:51).
Ai sensi di quanto sopra evidenziato, dunque, il perfezionamento di tale notifica deve considerarsi avvenuto il giorno 15/2/2017, quando i termini per l’impugnazione erano già scaduti.
8. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
10. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore degli avvocati G. M. e A. T., antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018
Il Cons. Est.
Dott. Caterina Marotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Napoletano