Cass., sez. VI-2, ord. 14 settembre 2017 n. 21335 (Pres. Petitti, rel. Manna)

 
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Sentenza di primo grado – Notifica presso la cancelleria – Mancata indicazione dell’indirizzo PEC negli atti – Ammissibilità – Sussiste

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI – Presidente –

Dott. FELICE MANNA – Rel. Consigliere –

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO – Consigliere –

Dott. ANTONIO SCARPA – Consigliere –

Dott. MAURO CRISCUOLO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

K. A. M. A. A. W., e altri, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ***, presso lo studio dell’avvocato E. P., rappresentati e difesi dagli avvocati A. F. e S. O.;

ricorrenti

Contro

M. P., T. M., in persona del trustee dr. M. M., elettivamente domiciliati in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F.P., rappresentati e difesi dall’avvocato A. D.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

RITENUTO IN FATTO

Gli odierni ricorrenti impugnano la sentenza n. 285/14 della Corte d’appello di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile l’appello da loro proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 20.3.2012, perché notificato decorsi 30 gg. dalla notifica di tale sentenza, effettuata presso la cancelleria di detto Tribunale.

Resistono con controricorso P. M. e il T. M., in persona del trusteeM. M..

Attivato il procedimento camerale ex artt. 380-bis e 375, n. 5 c.p.c. e proposta dal consigliere relatore la reiezione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato memoria lunedì 27.2.2017.

Omissis

2. – Due i motivi di ricorso. Il primo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 R.D. n. 37 del 1934 e 125 e 366 c.p.c., come novellati dall’art. 25 legge n. 183/11. Il secondo l’omesso esame sulle medesime circostanze del fatto processuale sotteso.

Detti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale complementarietà, deducono che in applicazione di Cass. S.U. n. 10143/12 la notificazione della sentenza a mezzo PEC, invece che presso la cancelleria del giudice di primo grado nel cui circondario il difensore della parte soccombente non abbia eletto domicilio, è possibile non solo se questi abbia indicato la propria PEC ai sensi dell’art. 125 c.p.c., ma anche ove egli – come avvenuto nella specie – abbia comunicato al proprio Ordine d’iscrizione e poi alla

cancelleria la propria PEC, e la cancelleria stessa l’abbia poi utilizzata per le comunicazioni prescritte dal codice di rito (nella specie, per la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado).

3. – Tali motivi sono infondati.

Com’è noto, l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui

circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass.

S.U. n. 10143/12).

Pertanto, proprio con riguardo al precedente invocato da parte ricorrente, deve distinguersi tra comunicazione al Consiglio dell’Ordine e alla cancelleria della PEC, e indicazione della PEC negli atti processuali notificati alla controparte, la quale ultima non ha un onere di ricerca della PEC che non le sia stata resa nota nel modo di legge.

4. – Infine, è inammissibile, perché costituito da una pura e semplice petizione di principio, il dubbio di costituzionalità dell’art. 82 R.D. cit. manifestato in relazione all’art. 24 Cost.

5. – Il ricorso va dunque respinto.

6. – Seguono a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, le spese, liquidate come in dispositivo e in relazione al valore dichiarato di 5.000.000,00 di euro, nonché il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in €30.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 3.3.2017.

Il Presidente

dr. Stefano Petitti