App. Torino, sent. 21 dicembre 2015 n. 793 (Pres. Grillo Pasquarelli, rel. Rocchetti)

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Notifica a mezzo PEC – Notifica a PA – Indirizzo PEC del destinatario – Pubblico registro – Estrazione dal sito internet del destinatario – Estrazione dall’Indice PA (registro IPA) – Nullità

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI – PRESIDENTE –

Dott. Piero ROCCHETTI – CONSIGLIERE Rel. –

Dott.ssa Caterina BAISI – CONSIGLIERE –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro NN /AA R.G.L.

promossa da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE -, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti T. P. del Foro di Alessandria e F. B. del Foro di Torino, giusta procura generale alle liti del 23.12.2011 per notaio C. di Roma, elettivamente domiciliato in Torino via Arcivescovado 9 presso l’Ufficio Legale della sede provinciale dell’Istituto.

APPELLANTE

CONTRO

B. A. R., nato il GG.MM.AA ad Acqui Terme, elettivamente domiciliato in Savona, piazza *** presso lo studio dell’avv.to P. B. che lo rappresenta e assiste in virtù della procura speciale alle liti in calce al ricorso in primo grado.

APPELLATO

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.

CONCLUSIONI

Per l’appellante: come da ricorso depositato in data 30.03.2015

Per l’appellato: come da memoria difensiva depositata in data 30.10.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B. A. R. conveniva in giudizio l’INPS, avanti al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, al fine di proporre opposizione avverso l’avviso di addebito n.301 2014 000000 44 000, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 13.371,35 a titolo di contribuzione per la gestione commercianti relativa al periodo 1/2007-12/2012.

Rimaneva contumace l’INPS.

All’udienza del 26 febbraio 2015, all’esito della discussione, il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava l’illegittimità dell’avviso di addebito opposto.

Condannava l’INPS al pagamento delle spese di causa.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.98/2015), l’INPS chiedendo l’integrale riforma della stessa e conseguentemente che sia dichiarato legittimo l’avviso di addebito n. 301 2014 00000063 44 000, notificato il 5.3.2014. Resiste l’appellato, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, chiedendo che il gravame sia dichiarato inammissibile e/o respinto e la conferma dell’impugnata sentenza.

All’udienza dell’11.11.2015, all’esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo Giudice, dopo avere esaminato la norma di legge oggetto di causa (art.1, comma 203, L662/1996) e la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SU 3240/2010), ha rilevato che l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria allorché risultino integrati gli elementi costitutivi per legge.

Ha sottolineato che nel caso in oggetto:

a) B. A. R. è titolare di pensione di vecchiaia pari, ad oggi, ad € 468,00 mensili e, a decorrere dal 23.11.2007, ricopre la carica di amministratore unico della G. M. SRL che dal 27.02.2014 è stata posta in liquidazione.

b) Società che è interamente partecipata dall’I. del M. SRL, da anni inattiva, che a sua volta è partecipata per la totalità da soggetti terzi senza che l’opponente abbia mai detenuto alcuna quota.

c) A fronte della carica di amministratore unico l’opponente (che non è socio della G. M. SRL e della I. del M. SRL né ha prestato, in loro favore, alcuna attività lavorativa) non ha mai percepito alcun emolumento (doc.2,3,4 e 5 prodotti dall’opponente).

Ha pertanto ritenuto che l’opponente non sia obbligato all’iscrizione nella gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi.

Ciò premesso, l’INPS chiede l’annullamento della sentenza di primo grado sulla base di due motivi:

1) La nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio che, a dire dell’Istituto, non sarebbe stato ricevuto regolarmente e mancando agli atti la prova della rituale notifica.

2) L’erroneità della pronuncia impugnata, ritenendo invece sussistenti i presupposti per l’iscrizione del B. alla gestione commercianti.

A sua volta, l’appellata eccepisce l’inammissibilità del ricorso in appello non avendo l’INPS provveduto a produrre ritualmente in giudizio: né la sentenza impugnata né la copia notificata della stessa, con la conseguenza che l’interposto gravame dovrebbe essere dichiarato inammissibile non essendo nemmeno possibile per la Corte controllare la tempestività dell’impugnazione. Ora, ritiene la Corte che l’eccezione preliminare avanzata dalla appellata debba essere disattesa mentre fondato sia il primo motivo di appello. In primo luogo si deve evidenziare che l’INPS ha prodotto copia della sentenza di primo grado (con attestazione di conformità della stessa a quella estratta dal corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico).

Sentenza notificata telematicamente dal Difensore dell’appellato all’INPS, sede di Alessandria, all’indirizzo di posta elettronica: direzione.provinciale.alessandria@giustizia.inps.gov.it estratto dall’indice delle amministrazioni pubbliche (Indice PA o IPA).

Notifica inviata il 27/02/2015.

Ora, dalla documentazione del fascicolo d’ufficio del Tribunale di Alessandria, e da quella prodotta ( sempre in via telematica) dall’appellato, risulta che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ed il pedissequo decreto di fissazione (ex art 415 c.p.c) erano stati notificati all’INPS – sede di Alessandria all’indirizzo in questione in data 30.04.2014-h.14,45-ai sensi della legge n.53 del 1994 (nella relazione di notifica era precisato che l’indirizzo pec dell’Istituto era estratto dall’elenco pubblicato sul sito www.inps.it).

In merito si deve rammentare che il notificante deve utilizzare per la spedizione del messaggio PEC una propria utenza PEC che sia registrata in un pubblico registro e può inviare il messaggio solo a indirizzi PEC dei destinatari che siano inseriti in un pubblico registro.

Quali sono i pubblici registri è stabilito dall’articolo 16-ter del d.l. 179/2012, e successive modifiche, che richiama una serie di norme contenute in diversi provvedimenti normativi.

Gli elenchi in questione sono cinque:

1) ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente); 2) INI-PEC (l’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio Italiano); 3) il ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia); 4) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni (gestito sempre dal Ministero della Giustizia e che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche; consultabile dagli avvocati); 5) il Registro delle Imprese.

Dal 19 agosto 2014 non è più, invece, un pubblico registro l’Indice PA, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA), previsto dall’art. 57-bis del CAD, realizzato e gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Registro da non confondere con quello gestito dal Ministero della Giustizia e sopra riportato al n. 4 dell’elenco; inoltre, è importante rilevare, poiché nella prassi alcuni avvocati fanno ancora riferimento a questo registro (come è avvenuto nel caso di specie) per reperire l’indirizzo dell’amministrazione alla quale notificare a mezzo PEC, che l’iPA, per effetto di modifiche succedutesi nel tempo dell’art. 16-ter d.l. 179/12, è stato un “pubblico registro” ai fini della legge n. 53/1994 solo dal 15 dicembre 2013 al 18 agosto 2014. Pertanto, notifiche effettuate su indirizzi presenti su questo registro al di fuori di questo periodo sono nulle ai sensi dell’art. 11 di quest’ultima legge. Rammentiamo, infatti, che l’articolo 3- bis, comma 1, legge n.53 del 1994 stabilisce che:

“1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

L’articolo 11 della citata legge stabilisce poi che:

“1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

Pertanto non sussiste la prova (che va data “telematicamente”) del deposito, nel fascicolo d’ufficio telematico del Giudice di primo grado, della copia del ricorso ritualmente notificato ai sensi della L.53/1994 così come richiesto dall’articolo 9 della citata legge.

Norma che stabilisce quanto segue:

“ Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile e dell’art. 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.”

Prova non fornita perché la notifica è nulla in quanto eseguita ad un indirizzo PEC non estratto dai citati elenchi.

Ne consegue che l’appello dell’INPS, depositato in data 30/3/2015, non è tardivo in quanto la notifica della sentenza di primo grado era comunque nulla (poiché effettuata sempre allo stesso indirizzo PEC) e, soprattutto, deve essere dichiarata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio e per l’effetto, visto l’articolo 354 c.p.c, la causa deve essere rimessa al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro.

La natura della pronuncia e la novità della questione trattata induce il Collegio alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P . Q . M .

Visto l’art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell’appello,

dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e,

per l’effetto, rimette la causa al Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice del Lavoro;

compensa le spese del presente grado.

Così deciso all’udienza dell’11.11.2015

IL CONSIGLIERE est.                                                      IL PRESIDENTE

  Dott. Piero Rocchetti                                     Dott. Federico Grillo Pasquarelli