Cass., sez. VI-T, ord. 24 agosto 2017 n. 20381 (Pres. Iacobellis, rel. Iofrida)

 
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Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo PEC – Tempestiva – Atto da notificare – Illeggibile (a causa di disfunzioni verificatesi sul server) – Nuovo tentativo – Oltre la scadenza del termine – Validità

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS – Presidente –

Dott. MAURO MOCCI – Consigliere –

Dott. GIULIA IOFRIDA – Rel. Consigliere –

Dott. ROBERTA CRUCITTI – Consigliere –

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del, Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro C. C. SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. ***), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato C. C., che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati, G. V., N. B.;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 376/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della C. C. SRL in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 376/05/2016, depositata in data 12/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IVA ed IRAP dovute dalla società, in relazione all’anno d’imposta 2005, seguito di recupero a tassazione di maggiori ricavi, ex art.39 DPP 600/1973, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ne hanno rilevato l’inammissibilità, per difetto di motivi specifici, essendo l’atto riproduttivo delle medesime “considerazioni” svolte in sede di controdeduzioni nel giudizio primo grado, in difetto di motivo di doglianza su quanto statuito nella decisione impugnata.

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI della DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.53 d.lgs. 545/1992, essendo l’atto di appello fondato su specifici motivi e doglianze nei confronti della sentenza di primo grado.

2. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività, art.327 c.p.c..

Vero che, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un giudizio instaurato successivamente all’entrata in vigore della Novella di cui alla 1.69/2009, il 12/02/2016 e non notificata, il termine di impugnazione (di sei mesi, oltre sospensione feriale, come ridotta dall’art.16 d.l. 132/2014, conv. con modifiche dalla l.162/2014, cfr. Cass.27338/2016), scadeva il 12/09/2016, lunedì.

Risulta, tuttavia, sulla base di quanto dedotto e documentato dalle parti, che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha effettuato una prima notifica, a mezzo PEC, in data 10/09/2016 (entro dunque il termine di legge per impugnare), che, malgrado “ricevuta di avvenuta consegna”, è stata effettuata, a causa di disfunzioni verificatesi sul server (come da documentazione allegata dalla ricorrente), in forma incompleta, in quanto il file allegato, contenente il ricorso per cassazione, era “non leggibile” (come riconosciuto da entrambe le parti); la ricorrente ha quindi effettuato una seconda notifica, sempre a mezzo PEC, il successivo 15/09/2016, questa del tutto regolare e completa.

Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve ritenersi “meramente tentata ma non compiuta cioè, in definitiva, omessa” (cfr. Cass.S.U. 14916/2016).

La ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica dei ricorso, ad essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione del sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è immediatamente attivata, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art.325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria.

omissis