Cass., sez. VI-1, ord. 8 novembre 2017 n. 26488 (Pres. Genovese, rel. Acierno)

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Impugnazioni – Appello – Atto di citazione – Notifica in cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore costituito – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussiste

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Presidente –

Dott. MARIA ACIERNO – Rel. Consigliere –

Dott. MAURO DI MARZIO – Consigliere –

Dott. LOREDANA NAZZICONE- Consigliere –

Dott. MASSIMO FALABELLA- Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

M. W., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato F. R., che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 722/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 25/02/2016 la Corte d’appello di Catanzaro, investita del gravame proposto dal Ministero dell’interno, riformava la pronuncia resa dal Tribunale e per l’effetto rigettava la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano M. W.

La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha respinto l’eccezione sollevata dall’appellato relativa all’asserita “inesistenza” della notificazione dell’atto appello, effettuata dal Ministero dell’interno con deposito in cancelleria anziché all’indirizzo p.e.c. del difensore costituito, in quanto l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello del M. W. ha comportato la sanatoria del vizio, che deve qualificarsi come nullità e non come inesistenza.

Propone ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno. Lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare afferente al difetto di notifica, mancando di verificare corretta instaurazione del contraddittorio come imposto dall’art. 183 c.p.c. Sostiene che la notificazione, erroneamente effettuata presso la cancelleria anziché all’indirizzo p.e.c., debba considerarsi inesistente e non semplicemente nulla, da cui l’impossibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello motiva ampiamente circa l’eccezione preliminare afferente al difetto di notifica, statuendo che, esclusa l’inesistenza della notificazione e ritenuta la sua nullità, l’avvenuta costituzione in giudizio del M. W. ha comportato la sanatoria di predetta nullità. Come rilevato dall’Amministrazione controricorrente, il motivo è inammissibile ex art. 360bis, n. 1, c.p.c., avuto riguardo all’orientamento consolidato di questo Supremo Collegio relativamente alla disciplina dell’invalidità delle notificazioni (Cass. n. 1184/2001, n. 7891/2004, n. 15530/2004), di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

D’altra parte, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi formulando apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 294, 1° comma, c.p.c., dimostrando la nullità della notificazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 2100 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2017.

Il Presidente

(dr. Francesco Antonio Genovese)