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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Copia cartacea – Estrazione dal fascicolo informatico (art. 16-bis, c. 9-bis, d.l. 179/2012) – Relata di notifica – Estrazione della copia cartacea del messaggio PEC pervenuto e della relata di notifica – Mancanza – Improcedibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTA VIVALDI – Presidente
Dott. LINA RUBINO – Consigliere-
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere –
Dott. COSIMO D’ARRIGO – Rel. Consigliere –
Dott. RAFFAELE ROSSI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso NN-AA proposto da:
G. G., M. E., domiciliati ex lege in ROMA, presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato V. C. giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
B. P. B. SPA in persona del suo Procuratore Dott.ssa M. L. D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ***, presso lo studio dell’avvocato G. F. M. L. S., che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
D. B. A.G. già D. SPA, e per essa dalla sua mandataria, la Soc. C. SPA, in persona della procuratrice speciale, Dott.ssa L. R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ***, presso lo studio dell’avvocato F. P., rappresentata e difesa dall’avvocato A. D. giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonchè contro
C. V. T. * MILANO , T. F. SRL, A. S., G. R.;
– intimati –
Nonché da:
F. SPA in persona del Procuratore Avv. F. B., quale mandataria della T. F. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ***, presso lo studio dell’avvocato L. D. A., che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati E. S. P., G. T. giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 13773/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del 1-2-3 motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato E. C.;
udito l’Avvocato F. P. per delega orale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Innanzi al Tribunale di Milano vennero riunite quattro procedure esecutive immobiliari, due promosse nei confronti del solo C. G. e le altre anche nei confronti di E. M., in quanto aventi ad oggetto i medesimi immobili.
Gli esecutati proposero opposizione all’esecuzione, ma – rigettata la richiesta di sospensione – si procedette egualmente alla vendita.
Successivamente, con provvedimento del 18 settembre 2012, il giudice dell’esecuzione approvò il progetto di distribuzione depositato (a seguito di numerose osservazioni e modifiche) in data 7 giugno 2012, sospendendo l’assegnazione solo limitatamente alla somma di euro 17.692,08 destinata a R. G..
Tale ordinanza fu impugnata dagli esecutati, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ. Il tribunale con sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., in data 26 novembre 2015, accolse parzialmente l’opposizione, disponendo che il progetto di distribuzione fosse riformulato, quanto all’importo di euro 101.291,96, secondo nuovi criteri.
Contro tale decisione gli esecutati, solo parzialmente vittoriosi, hanno proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., articolato in quattro motivi, ed hanno successivamente depositato una memoria difensiva con allegata una sentenza della Corte d’appello di Milano relativa alla posizione creditoria della B. P. di B. s.. La stessa B. P. di B. s., la D. B. A.G. e la F. s. resistono con controricorso e quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale seguito da memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente rilevata, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
Infatti, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodotta neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.
2. L’onere – posto a condizione di procedibilità del ricorso – di depositare copia autentica del provvedimento
impugnato permane nonostante l’originale sia stato formato digitalmente.
Il grado di merito, infatti, si è svolto nelle forme del processo civile telematico (PCT), mentre nel giudizio di cassazione il deposito ex art. 369 cod. proc. civ. non può che avere ad oggetto documenti in formato analogico (cartaceo), poiché l’applicabilità della disciplina del processo telematico nel grado di legittimità è limitata alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili (d.m. Giustizia 19 gennaio 2016, emesso ai sensi dell’art. 16, comma 10, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179).
Trova quindi applicazione l’art. 16-bis, comma 9-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
La disposizione prevede che il difensore può estrarre copia analogica degli atti processuali e dei provvedimenti giudiziari redatti in formato digitale, attestandone personalmente la conformità della copia al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico. Le copie così realizzate, munite della predetta attestazione di conformità, equivalgono all’originale.
Pertanto, l’onere imposto dall’art. 369 cod. proc. civ. doveva essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, asseverata dallo stesso difensore del ricorrenti come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico.
3. È importante sottolineare che il citato art. 16- bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012 prescrive che il difensore deve attestare la conformità delle copie analogiche «ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ».
Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l’attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica (stampa cartacea) tratta dall’originale digitale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente. Quindi, per creare la copia cartacea conforme all’originale digitale, il difensore deve accedere tramite il PCT al fascicolo informatico ed estrarre da lì la copia da asseverare. Infatti, soltanto le copie analogiche «estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità […], equivalgono all’originale» (art. 16-bis, comma bis, cit.).
Del resto, la ratio della norma è chiara: poiché l’originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse
l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull’originale scarica-to dal PCI, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall’originale.
4. Giova, a questo punto, ricordare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita
con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica anche della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, quinto comma, della legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968). In simili evenienze, dunque, il difensore sarà soggetto a un duplice onere di certificazione: da un lato, deve asseverare come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato estratta dal fascicolo informatico e, dall’altro, deve parimenti certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta.
5. Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: “Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’ art. I6-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”.
6. Poiché, come s’è già detto, nel fascicolo risulta prodotta solamente una stampa cartacea della sentenza digitale, senza alcuna attestazione di conformità, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. Medesima sorte spetta anche al ricorso incidentale. Anch’esso e improcedibile per omessa produzione della sentenza asseverata da valida attestazione di conformità all’originale.
Infatti, ai sensi dell’art. 371, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente incidentale è esonerato dall’obbligo di depositare copia autentica della decisione impugnata solamente se questa è stata depositata dal ricorrente.
Omissis
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate le spese fra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, nonché quelle fra quest’ultima e i controricorrenti B. P. di B. spa e la D. B. A.G..; condanna i ricorrenti principali in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti
B. P. di B. spa e la D. B. A.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte dei ricorrenti principali in solido e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Il Consigliere estensore (Cosimo D’Arrigo)
il presidente (Roberta Vivaldi)