Cass., sez. VI-T, ord. 27 giugno 2017 n. 15984 (Pres. Schirò, rel. Manzon)

 
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Notifica via PEC – Notifica del ricorso – Ammissibilità – Irritualità (formato doc anziché pdf) – Irrilevanza – Sanatoria ex art. 156 c.p.c. – Applicabilità – Raggiungimento dello scopo – Sussiste

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO SCHIRO’ – Presidente –

Dott. ENRICO MANZON – Rel. Consigliere –

Dott. LUCIO NAPOLITANO – Consigliere –

Dott. PAOLA VELLA – Consigliere –

Dott. LUCA SOLAINI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso nn-aaaa proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato B.C.;

– contro ricorrente –

 

avverso la sentenza n. nn/nn/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 17 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. nn/3/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della I. srl contro la cartella di pagamento IVA 2006. La CTR osservava in particolare che il credito portato dall’atto esattivo non poteva considerarsi fondato e che il comportamento fiscale della società contribuente doveva ritenersi corretto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato memoria.

Considerato che:

In via preliminare di rito si deve affermare l’infondatezza dell’eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente.

Il Collegio intende infatti da seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv 641104) secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi dell’art. 3 bis, legge 53/1994 (in particolare: d.m. 44/2011; provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l’ulteriore principio di diritto che « L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdr) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 — 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso.

Vi è peraltro da notare che il precedente citato in memoria (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 — 01) non è affatto pertinente, dato che riguarda il diverso caso delle notifiche a mezzo PEC nel processo avanti al giudice tributario speciale.

Omissis