Il “D.L. banche”: nuove modifiche in materia di esecuzioni e fallimenti

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2016 il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” (c.d. d.l. banche).

L’art. 4 contiene “Disposizioni in materia espropriazione forzata” e apporta modifiche all’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, introducendo l’obbligo per il professionista delegato alle operazioni di vendita di depositare un rapporto riepilogativo iniziale e periodico delle attività svolte: tali atti dovranno essere depositati telematicamente.

L’art. 5 estende i casi in cui, nell’ambito delle procedure concorsuali, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L’art. 6 modifica la legge fallimentare, ampliando il ricorso alle modalità telematiche per vari incombenti.  

Le disposizioni sono entrate in vigore il 4 maggio 2016, salvo le modifiche al libro III del codice di procedura civile, per le quali il legislatore ha fornito indicazioni specifiche. 

Di seguito le tabelle di confronto fra il vecchio testo e quello risultante dalle modifiche delle disposizioni in questione.

Tabelle D.L. n. 59/2016