Trib. Palermo, sez. specializzata in materia di impresa e proprietà industriale, ord. 23 febbraio – 4 marzo 2015 (est. Spiga)

 

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione specializzata in materia di impresa e proprietà industriale

Il Giudice,

letto il ricorso ex art.669 bis e ss. c.p.c. promosso da

A DIM – DIM,

nei confronti di

GA,

la comparsa di costituzione del resistente,

esaminati gli atti di causa,

sentite le parti,

emette la seguente

Ordinanza

L’associazione “DIM” in persona del suo presidente, ha agito in giudizio chiedendo

– che venga inibito a GA, ex associato della medesima associazione, l’utilizzo:

1) del nome “DIM”, e “DIM” solo o coniugato con altre parole;

2) del simbolo dell’associazione;

– che venga ordinato alle autorità competenti di provvedere alla cancellazione dei nomi a dominio contenti le parole “DIM” con o senza trattino, al resistente;

– che venga disposta la condanna di GA alla consegna delle credenziali di accesso dell’amministratore del Forum di DIM con conseguente attribuzione della qualità di amministratore del gruppo facebook denominato “***”.

A sostegno della domanda ha dedotto che il resistente, dopo aver manifestato la volontà di recedere dall’associazione, si era proclamato nuovo presidente della medesima associazione, pubblicando sul sito del blog appositamente costituito “***”, comunicati nei quali riferiva le attività compiute in tale qualità.

In particolare il 7 settembre 2014 il resistente, dopo aver riunito in modo illegittimo altri associati, aveva con questi deliberato di costituire una nuova associazione, che avrebbe perseguito quegli scopi politici di DIM che l’associazione ricorrente non era riuscita a perseguire.

L’ex socio aveva poi creato una nuova pagina facebook (***), in contrapposizione con quella già esistente dell’associazione (***), appropriandosi, divenendone amministratore, del gruppo facebook dei simpatizzanti dell’associazione, e del forum, che, per previsione statutaria, costituiva uno dei luoghi di confronto tra gli associati.

Allo stesso presidente in carica, così come ad altre associati, era stato poi vietato l’accesso al gruppo facebook, e al forum.

Poiché i fatti così descritti integravano una violazione del diritto al nome e all’identità dell’associazione, nonché violazione dell’art. 8 del c.p.i., ha chiesto l’inibitoria dei comportamenti pregiudizievoli descritti.

GA si è costituito eccependo:

1) l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Milano, quale foro del convenuto, o ancora il Tribunale di Ferrara, quale luogo ove è avvenuta la prima registrazione del marchio;

2) il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto il marchio “DIM”, così come il dominio internet *** erano stati registrati da PS.

Nel merito ha dedotto l’infondatezza della domanda.

Così brevemente ricostruite le allegazioni delle parti, deve preliminarmente affermarsi, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, la valida costituzione in giudizio di parte resistente con memoria del 12 gennaio 2015. Risulta infatti che la notifica del ricorso introduttivo si è perfezionata in data 29 dicembre 2014, pur essendo stato l’atto passato per la notifica il 22 dicembre 2014. Il termine a comparire assegnato con il decreto di fissazione (che prevedeva 16 giorni tra la data di notifica e la data dell’udienza di comparizione), non risultava rispettato, e conseguentemente, alla prima udienza è stato assegnato nuovo termine per la costituzione al resistente sino al 12 gennaio.

Non pare invece ammissibile e quindi in questa sede valutabile, la memoria del resistente depositata in forma cartacea anziché telematica, in data 23 gennaio 2015.

Va al riguardo richiamata la previsione di cui all’art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, a norma del quale “a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori e delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”. Giusta previsione dell’art. 44 del D.L. 90/2014 dette disposizioni, “si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”.

Conseguentemente gli atti processuali diversi da quelli di costituzione in giudizio (riferendosi la norma agli atti delle parti precedentemente costituite), devono essere depositati soltanto con modalità telematiche.

Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d’inammissibilità, deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica, espressamente prevista dal legislatore come forma “esclusiva”.

Si pone qui una questione che attiene sia alla forma dell’atto (ex art. 121 c.p.c., 156 c.p.c.), che alla modalità di “ingresso” dell’atto nel giudizio.

Sotto entrambi i profili va evidenziato che la specifica finalità cui è preordinata la norma (accelerazione dei processi, efficienza ed efficacia del processo), in quanto destinata a tutelare interessi sopraordinati a quelli delle parti, non consente la sanatoria dell’atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell’atto ad opera dell’altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata.

In ogni caso, deve rilevarsi come il contenuto di detta memoria ripete sostanzialmente le difese già spiegate nella memoria di costituzione in giudizio, e conseguentemente la questione, non spiega alcuna efficienza causale sull’esito della lite.

 

Omissis

 

Così deciso, Palermo 23 febbraio 2015

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Spiga