Aprile 2015

Trib. Macerata, 25 marzo 2015 (est. Canullo)

N. R.G. AA/NNNN

TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Alessandra Canullo,

– rilevato che il CTU dott. ** il 9.3.2015 ha depositato i chiarimenti richiestigli con modalità cartacea;

– rilevato, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 16 comma 1 D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12) sussiste l’obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti – quali quello in oggetto – instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo(secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. del 27/6/2014);

– rilevato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell’ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito cartaceo;

– ritenuto, pertanto, che la liquidazione del compenso al CTU per i chiarimenti resi – richiesta dall’Ausiliare con istanza allegata all’elaborato – debba necessariamente essere subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata);

P.Q.M.

Dispone che il CTU dott. ** depositi i chiarimenti demandatigli all’udienza del gg/mm/aaaa con modalità telematica, subordinando all’avvenuto deposito telematico la liquidazione del compenso spettante al CTU per l’attività svolta.

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Trib. Napoli, 20 marzo 2015

Il Giudice;
rilevato che l’ingresso del PCT sta provocando un rallentamento del lavoro di questo Giudice essendo evidente che la preparazione dell’udienza, la lettura delle memorie caricate ogni giorno sulla consolle, di lunghezza spesso eccessiva e contenenti il più delle volte allegati indicati solo numericamente o istanze non portate singolarmente all’attenzione del magistrato, l’aumento considerevole dei decreti ingiuntivi che in materia contrattuale sono ora tutti assegnati all’area IX, per non parlare di tutte le problematiche che di volta in volta occorre risolvere con gli avvocati e la cancelleria stante la frequente criticità del sistema, si traducono in un aggravio di lavoro che rende impossibile il rispetto del programma di smaltimento delle cause precedentemente prefissato; 
ritenuto, in attesa dell’adozione di più pertinenti modalità di conduzione dell’attività processuale, quali ad esempio la fissazione di un numero massimo di pagine entro cui contenere le memorie, al fine di rispettare i termini di deposito di tutte le sentenze, necessario rimettere sul ruolo le cause in primo grado iscritte a ruolo dopo il 30.6.2012 e gli appelli iscritti a ruolo dopo il 1.1.2013; 
tenuto conto che la causa è stata iscritta a ruolo il 12.2.2013 
P. Q. M. 
rimette la causa sul ruolo e fissa nuovamente per la precisazione delle conclusioni 
l’udienza del 14.3.2016
Si comunichi
Il Giudice
 

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