Trib. Macerata, 25 marzo 2015 (est. Canullo)

N. R.G. AA/NNNN

TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Alessandra Canullo,

– rilevato che il CTU dott. ** il 9.3.2015 ha depositato i chiarimenti richiestigli con modalità cartacea;

– rilevato, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 16 comma 1 D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12) sussiste l’obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti – quali quello in oggetto – instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo(secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. del 27/6/2014);

– rilevato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell’ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito cartaceo;

– ritenuto, pertanto, che la liquidazione del compenso al CTU per i chiarimenti resi – richiesta dall’Ausiliare con istanza allegata all’elaborato – debba necessariamente essere subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata);

P.Q.M.

Dispone che il CTU dott. ** depositi i chiarimenti demandatigli all’udienza del gg/mm/aaaa con modalità telematica, subordinando all’avvenuto deposito telematico la liquidazione del compenso spettante al CTU per l’attività svolta.