Aprile 2015

Quando la notifica in proprio a mezzo pec ex L.53/1994 è obbligatoria

 

di Alessandro Nicotra
Avvocato in Milano e formatore PCT

Il seguente caso, riferito da un collega lombardo, merita un approfondimento perché rappresenta un’anomalia ed una “stortura” che non si sarebbe dovuta verificare. In un procedimento monitorio, l’avvocato del creditore ricorrente depositava direttamente da fuori distretto e non eleggeva un domicilio “fisico” presso lo studio di un collega, confidando che fosse funzionalmente e giuridicamente sufficiente indicare il proprio indirizzo PEC. Di tutt’altro avviso, l’avvocato del debitore resistente che notificava l’atto di citazione in opposizione in cancelleria, arrivando successivamente ad ottenere persino una sentenza pronunciata in contumacia che metteva così in condizione il collega, solo a quel punto messo a conoscenza del provvedimento notificato direttamente al cliente, di dover approntare giudizio di appello. Si tratta di una situazione limite che oggi non si potrebbe più verificare in quanto il d.l. 90/2014 convertito con la l. 11 agosto 2014, n. 114, con l’articolo 52, comma 1, lettera b) ha introdotto nel dl 179/2012 l’articolo 16-sexies, disciplinando compiutamente il c.d. domicilio digitale ed ha chiarito definitivamente che “salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

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Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici 11/04/2015

Fonte: Portale dei Servizi Telematici – 10 aprile 2015

Si comunica che a causa di improrogabili interventi di manutenzione, il sito web del Portale dei Servizi Telematici non sarà disponibile dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 24 di domenica 12 aprile 2015.
Si precisa che saranno indisponibili i servizi di consultazione registri e pagamenti telematici.
Inoltre, saranno indisponibili i servizi di registrazione e consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
Tali servizi saranno indisponibili anche attraverso i Punti di Accesso o software specifici.
 

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Notifiche in proprio a mezzo Pec: mancato perfezionamento per causa imputabile al destinatario

 

di Fabio Callegari
Formatore PCT

 

La legge 21.01.1994 n. 53 disciplina la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

Anche tale disciplina è stata interessata dalla telematizzazione del processo civile. L’entrata in vigore dell’art. 46, d.l. 24.06.2014 n. 90, ha, peraltro, semplificato la facoltà, in capo agli avvocati, di procedere alla notificazione in proprio a mezzo Pec: è stata, infatti, eliminata la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione dal proprio ordine di appartenenza nonché l’obbligo di effettuare il pagamento dell’importo previsto dal previgente art. 10, comma n. 1, l. 53/1994.

I requisiti affinché l’avvocato possa validamente procedere con la notifica in proprio a mezzo Pec sono indicati dall’art. 3 bis della l. 53/1994, così come modificato dalla l. 11.08.2014 n. 114, di conversione del d.l. 90/2014.

Questi requisiti sono, in sostanza, quei “nuovi arnesi del mestiere” di cui l’avvocato telematico non può più fare a meno.

In primis è necessario che il soggetto notificante sia munito di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi. Ciò, in teoria, non dovrebbe porre particolari ostacoli in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della l. 28.01.2009 n. 2, gli avvocati, al pari di ogni altro professionista iscritto in albi o collegi, sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec all’ordine di appartenenza.

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Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge delega per la riforma del processo civile

Sul sito della Camera dei Deputati il testo del disegno di legge delega per la riforma del processo civile:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029500.pdf

Si riporta di seguito un passaggio di particolare interesse in ambito PCT:

pag. 24:

Ancora in chiave di semplificazione e comprensibilità del processo, viene introdotto il principio di delega sulla sinteticità, che è reso inevitabile dal processo civile telematico: la gestione informatica degli atti impone una riconsiderazione della loro lunghezza, del contenuto e della tecnica di redazione. Proprio in relazione all’attuazione in corso del processo civile telematico, si introduce uno specifico principio di delega volto a consentire l’adeguamento delle norme del rito civile alla nuova dimensione telematica del processo.

 

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Il PCT non è un pesce d’aprile

di Daniela Muradore
Avvocato in Milano e formatore PCT

 

Sono recentemente comparsi su alcuni siti e blog articoli di avvocati che chiedono che il processo civile telematico sia reso facoltativo, a causa della difficoltà di utilizzo.

Sento di dover spezzare una lancia a favore di questo bistrattato Processo Civile Telematico Obbligatorio.

Lo faccio perché lo uso da molto tempo, e mi sia consentito dire, con successo e mi ha dato molto di più di quanto ha preteso da me in termini di necessaria conoscenza, inevitabile approfondimento, continuo esercizio e, non lo nego, anche sana dose di arrabbiatura.

Trovo che tutti questi elementi, peraltro, siano del tutto comuni alla professione che esercito da qualche anno. La necessità di aggiornarsi continuamente, sia sul piano normativo, che giurisprudenziale, la difficoltà nel misurarsi con le prassi locali degli uffici, i ritardi nella gestione degli incombenti di cancelleria o delle udienze, nei reperimenti dei fascicoli.

Sono l’unica sfortunata che ha passato i primi anni della professione alla ricerca di un fascicolo perduto o aspettando il secondo turno della chiamata in aula sfratti?

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