Trib. Roma, 20 aprile 2015 (est. Quartulli)

 

R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE DI ROMA

2° SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di Giudice del lavoro

Visto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione prodotta;

rilevato che l’atto digitale non rispetta la normativa vigente: infatti l’art. 12 del Provvedimento del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, a sua volta richiamato dall’art. 16-bis d.l. 179/2012, che prevede che il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) prevede che “L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:a) è in formato PDF;b) è privo di elementi attivi;c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini […]”;

considerato che nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso presenta uno o più elementi attivi (compare in evidenza da consolle la presenza di uno o più collegamenti ipertestuali negli allegati) e dunque la forma prevista dalla legge non è stata rispettata;

ritenuto che la violazione della forma legale non consente di ritenere raggiunto lo scopo poiché l’atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a valido processo telematico ( cfr Trib. Ordinario di Roma del 13/7/2014)

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo

Roma, 20/04/2015

Il Giudice
Dott.ssa Renata Quartulli