Trib. Genova, sez. lavoro, 1 dicembre 2014 (est. Scotto)

IL GIUDICE

in ordine alla questione, sollevata d’ufficio, circa la ritualità della costituzione in giudizio di ** s.r.l. e di ** s.r.l., entrambe costituitesi con deposito telematico delle proprie memorie nel procedimenti RG NN/AAAA e NN/AAAA;

ritenuto che, al momento della costituzione in giudizio delle due società, il Tribunale di Genova, in forza di decreto D.G.S.I.A. del 17 dicembre 2010, era autorizzato alla ricezione in via telematica, a decorrere dal 1 gennaio 2011, di memorie, comparse conclusionali e note di replica, ma non anche alla ricezione telematica degli atti introduttivi del giudizio (autorizzazione conferita soltanto con decreto D.G.S.I.A. del 10 novembre 2014);

ritenuto che tale circostanza non può, peraltro, comportare né l’inesistenza, né la nullità, né l’inammissibilità della costituzione in giudizio;

ritenuto che, al riguardo, deve distinguersi tra atto processuale, nella specie costituito da un documento informatico, e la modalità di deposito dell’atto stesso;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 15 legge n. 59/1997, “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e che, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 123/2001 (regolamento di delegificazione emanato in forza del medesimo art. 15 legge n. 59/1997), “tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale“;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 82/2005, “il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge“, ai sensi del successivo art. 21, “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria” ed, infine, ai sensi dell’art. 45, “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico…, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale“;

ritenuto che, pertanto, le memorie di costituzione informatiche, sottoscritte – come nella specie – con firma digitale, soddisfano i requisiti formali richiesti dall’art. 416 c.p.c.;

ritenuto che, fermo il requisito della forma scritta, trova del resto applicazione il principio generale contenuto nell’art. 121 c.p.c., ai cui sensi gli atti del processo, per cui la legge non richieda forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, con conseguente facoltà delle parti di compiere gli atti processuali con libertà di forme, salvo diversa e specifica prescrizione normativa di legge, purché essi raggiungano il loro scopo;

ritenuto che, quanto al deposito in via telematica delle memorie di costituzione, avvenuto in data anteriore al 30 giugno 2014, ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 (Regolamento contenente le c.d. “regole tecniche” del processo telematico, emanate ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L n. 193/2009 convertito in legge n. 24/2010), “l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”;

ritenuto che, sulla base della gerarchia delle fonti, non sembra che la disposizione da ultimo citata, di natura meramente regolamentare, possa derogare al complesso di norme precedentemente indicate;

ritenuto che, in ogni caso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il deposito irrituale di un atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale, spedita a mezzo posta) dà luogo ad una mera irregolarità, in quanto da un lato il deposito effettuato con modalità non previste dalla legge non è sanzionato con la nullità, dall’altro l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160, seguita da tutte le pronunce successive: Cass., 4 dicembre 2012, n. 21667; Cass., 1 marzo 2012, n. 3209; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30240; Cass., 8 novembre 2011, n. 23239; Cass., 24 giugno 2010, n. 15259; Cass., 24 maggio 2010, n. 12663, risultando per contro isolata la contraria pronuncia invocata da parte ricorrente: Cass., 21 maggio 2013 n. 12391);

ritenuto che tali principi risultano applicabili anche alla presente fattispecie, in quanto le memorie inviate in via telematica sono state ricevute dal cancelliere, che le ha inserite nel fascicolo d’ufficio ed ha altresì provveduto a comunicarne il deposito al difensore dei ricorrenti, risultando così raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l’ufficio giudiziario e la controparte, essendo peraltro immediatamente possibile alla controparte l’esame della memoria di costituzione e della documentazione prodotta;

ritenuto che la modalità di deposito dell’atto adottata dalle convenute deve del resto ritenersi senz’altro idonea a raggiungere lo scopo, trattandosi dello strumento di trasmissione già all’epoca consentito per il deposito di memorie, comparse conclusionali e note di replica, ed oggi addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali;

ritenuto che, pertanto, l’atto ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria di ogni eventuale profilo di irregolarità;

confermati quindi i precedenti provvedimenti di autorizzazione delle chiamate in manleva;

rinvia per interrogatorio delle parti all’udienza del 29 gennaio 2015 ore 9.

Firmato
Il giudice
Il cancelliere