Trib. Prato, decr. 23 maggio 2013 (est. Brogi)

 
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Notifiche via PEC – Notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza – Mancata costituzione del debitore – Prova della notifica – Deposito della ricevuta di avvenuta consegna nel sistema PCT o su supporto durevole non modificabile

 

N. R.G. nn/aaaa

TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Francesco Antonio Genovese Presidente

Dott. Maria Novella Legnaioli Giudice

Dott. Raffaella Brogi Relatore

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento iscritto al n. r.g. nn/aaaa promosso nei confronti di:

BETA SRL-

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che ALFA ha chiesto la dichiarazione di fallimento di_BETA s.r.l.

A seguito del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 15 L fall., la parte istante ha notificato la copia del ricorso all’indirizzo pec della società debitrice risultante dal registro delle imprese. All’udienza prefallimentare non si è costituita la società debitrice.

A tal proposito la parte istante ha richiamato il contenuto dell’art. 25, III comma, legge n. 183/2011, che ha modificato l’art. 1, I comma, legge 21 gennaio 1994, n. 53, inserendo la possibilità per l’avvocato di eseguire le notificazioni non solo a mezzo del servizio postale, ma anche tramite la posta elettronica certificata.

Ritenuto che la procedura in esame rientri nell’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 15 L fallo precedente alle innovazioni introdotte dal d.L n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, secondo le quali dopo il 31/12/2013 la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza saranno eseguiti all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore a cura della cancelleria.

Tuttavia, la formulazione dell’art. 15 L fallo attualmente vigente dispone che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza siano fatti a cura della parte, senza imporre alcuna specifica modalità di notificazione.

Ne consegue che a seguito della riforma introdotta dall’art. 25, III comma, della legge n. 183/2011, l’avvocato può notificare – fino alla data del 31 dicembre 2013 – il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese.

Tuttavia, la prova del rispetto delle formalità di tale tipologia di notificazione deve essere fornita mediante la produzione della ricevuta di consegna del messaggio pec, che contiene l’intero messaggio di posta elettronica certificata inviato, compresi gli allegati  (nella specie il ricorso ed il decreto di fIssazione dell’udienza). Tale ricevuta è sottoscritta digitalmente da parte del gestore della PEC e serve a dimostrare il compimento delle attività necessarie per il perfezionamento della notificazione. La stessa, trattandosi di un file, non può essere prodotta in formato meramente cartaceo, dal momento che in tal modo viene persa la firma digitale. È pertanto necessario che la parte che ha eseguito la notificazione – tanto più nelle ipotesi di mancata costituzione del notificatario – proceda o al deposito della ricevuta in PCT oppure provveda a trasferirla su un supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R), che venga depositato.

Nella specie la ALFA s.p.a. ha dichiara di aver notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 15 l. fall. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dal registro delle imprese. La società ricorrente ha, tuttavia, depositato solamente una ricevuta di avvenuta consegna in formato cartaceo, inidonea ex Je a consentire la verifica dell’avvenuto perfezionamento della notifica in via telematica (anche in relazione alla verifica del rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 bis legge n. 53/1994. La stessa deve essere pertanto invitata a depositare la ricevuta di avvenuta consegna in P.C.T. o a trasferirla su un supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R) da depositare entro la prossima udienza fissata davanti al Giudice delegato.

P.Q.M.

dispone che la società ricorrente depositi la ricevuta di avvenuta consegna in P.C.T. o a trasferirla su un supporto durevole, non modificabile (CD-R o DVD-R) da depositare entro la prossima udienza fissata davanti al Giudice delegato dr.ssa Raffaella Brogi per la data del 13 giugno 2013 ore 10.00.

Si comunichi.

Prato, 23/05/2013

Il Presidente

dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

Il Giudice rel. ed est.

Dr.ssa RAFFAELLA BROGI