Pubblici Elenchi e Pubbliche Amministrazioni: un commento alla sentenza 3709/2019 Cassazione

Avvocato in Milano e formatore PCT

Nella recente sentenza n. 3709 del 2019, la Corte di Cassazione affronta ancora una volta il dibattuto tema delle notificazioni effettuate dal difensore ex L. 53/1994, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La sentenza, già ben commentata, desta, infatti, non poche perplessità.

Il tema è quello relativo alla possibilità di effettuare la notificazione in proprio ex L. 53/1994 alla Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, si discute della tempestività dell’impugnazione a seguito della notificazione a mezzo PEC, ex L. 53/94, effettuata dal difensore all’Avvocatura dello Stato all’indirizzo Pec risultante dall’Indice PA.

Ripercorriamo, quindi, la disciplina sui Pubblici Elenchi dai quali il difensore può estrarre l’indirizzo certificato del destinatario della notificazione.

Con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, viene emanato il “CAD” ovvero il “Codice dell’Amministrazione Digitale“.

Il CAD con l’articolo 6, ha introdotto la possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di utilizzare la PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti che ne hanno fatto preventivamente richiesta.

Successivamente, con l’emanazione del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) all’articolo 16, viene introdotto l’obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.

Con il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221), all’articolo 5, commi 1 e 2, questo obbligo viene esteso anche alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti.

Sempre all’interno dell’articolo 5, al comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, viene apportata la prima di una lunga serie di importanti modificazioni del CAD: al decreto legislativo del 7 marzo 2005, dopo l’articolo 6 viene infatti introdotto l’articolo 6 bis che sancisce la nascita dell’INI-PEC.

L’articolo 6-bis sancisce quindi la creazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC già registrati presso il Registro delle Imprese e gli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185.

Tutte le operazioni per la creazione dell’INI-PEC sono sovrintese dal Ministero dello Sviluppo Economico che, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, con il decreto attuativo del 19 marzo 2013, emana le norme che regolamentano tempi e modalità sia della raccolta che dell’aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata messi a disposizione nel portale INI-PEC.

InfoCamere, attraverso questo portale, fornisce al personale degli Ordini e dei Collegi incaricato di adempiere a questi obblighi, tutte le istruzioni e l’assistenza necessaria al caricamento e all’aggiornamento dei dati dei propri iscritti.

Ini-Pec consente quindi, esclusivamente, il reperimento degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese.

Diverso il regime applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, i cui indirizzi PEC sono censiti all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L’IPA è definito quale archivio Ufficiale degli Enti Pubblici e dei Gestori di Pubblici Esercizi.

Inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8 dell’art. 16 del d.l. n. 185/2008, l’IPA è scomparso alla stregua della disposizione di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, modificato dall’art. 45 bis, comma 2 lettera a) del d.l. n. 90/2014 che, non richiamando il succitato art. 16, ha espunto da quella tipologia proprio il Registro IPA.

Sulla base del nuovo articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l’Elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia, l’Ini Pec e il Reginde.

Il difensore che intenda eseguire una notificazione alla Pubblica Amministrazione, dunque, dovrà utilizzare l’indirizzo reperito nell’elenco degli indirizzi PA gestito dal Ministero della Giustizia e consultabile sul portale http://pst.giustizia.it/PST/.

La Corte di Cassazione sembra meramente applicare tale interpretazione letterale della norma. Tuttavia, il riferimento all’INI-PEC appare palesemente errato e frutto, con tutta probabilità di un mero errore materiale.

Ed infatti, il riferimento non può che essere all’IPA, che il difensore ha evidentemente consultato per eseguire la notificazione all’Avvocatura dello Stato, censita all’interno di quel registro, ma non, evidentemente, in quello gestito dal Ministero della Giustizia.

La sentenza quindi deve essere letta con questa necessaria sostituzione.

Tuttavia, il principio di diritto espresso nel provvedimento relativo alla nullità della notificazione eseguita presso l’indirizzo reperito sull’Indice IPA, non può essere condiviso.

In merito non possiamo che riportarci ai principi espressi recentemente dal Consiglio di Stato nella sentenza 7026/2018, che si ripercorrono testualmente:

“…Alla stregua di tali osservazioni la notificazione del ricorso di primo grado, comunque effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico a tutti gli effetti, è da ritenersi evidentemente pienamente valida ed efficace.

Si deve, infatti, ribadire che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del citato D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

D’altra parte, l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

Pertanto, deve ritenersi che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

La sentenza della Corte di Cassazione appare quindi comunque criticabile anche sotto il citato profilo.