Cass., sez. III, sent. 8 febbraio 2019 n. 3709 (Pres. Vivaldi, rel. D’Arrigo)

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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica all’Avvocatura dello Stato – Notifica ad un indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC – Idoneità ai fini del decorso del termine breve – Non sussiste – Notifica a mezzo PEC ad indirizzo del difensore diverso da quello inserito nel ReGIndE – Nullità

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Roberta Vivaldi – Presidente –

Franco De Stefano – Consigliere –

Marco Rossetti – Consigliere –

Augusto Tatangelo – Consigliere –

Cosimo D’Arrigo – Consigliere Rel. –

a pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. NN/AAAA R.G. proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore

Agenzia del demanio, in persona del Direttore pro tempore;

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del Direttore pro tempore;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di A.N.O. s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. E.L., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ***;

– controricorrente –

C.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.S. e V.P., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, ***;

– controricorrente –

B.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

A.G.;

C.M., in proprio e quale erede di S.V. e C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 26 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2018 dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avvocato dello Stato M.L.G., per Ie parti ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. V.P. nell’interesse di C.L., che ha chiesto che il ricorso sia respinto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso, dichiarato ammissibile, venga rigettato.

FATTI DI CAUSA

Omissis

RAGIONI DELLA DECISIONE

Omissis

2. Una seconda questione preliminare riguarda il decorso del termine per impugnare e la tempestività dell’impugnazione.

Il problema si pone in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 ottobre 2016 e notificata a mezzo PEC il 28 ottobre 2016, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 26 aprile 2017, quindi nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma ben oltre la scadenza del termine c.d. “breve” di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.

Sostiene l’Avvocatura dello Stato che la notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace, in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidoneo a ricevere le notifiche telematiche. Si tratta, infatti, di un indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, l’indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall’Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali.

Si tratta di una questione che questa Corte ha già avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685).

In continuità con il citato orientamento va affermato il seguente principio di diritto:

“Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.

Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., e quindi il ricorso risulta tempestivamente proposto.

Omissis

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento in solido, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Il Consigliere estensore

Cosimo D’Arrigo

Il Presidente

Roberta Vivaldi