violazione principio del contraddittorio

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Trib. Milano, sez. IV, decr. 27 dicembre 2016 (est. Gori)

 

ATTENZIONE

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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

QUARTA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. nn/aaaapromossa da:

 

E.SPA (C.F. ***), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. P. M. C. e dell’avv. N.M-

RICORRENTE

contro

G.L.SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. ***), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv. P. M.

RESISTENTE

 

Il Giudice dott. PIERPAOLO GORI, letta l’istanza del CTU, ing. L. G., depositata il 22.12.2016, riletti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

osservato che nel corso delle operazioni peritali nel procedimento di ATP ex art.696 bis cod. proc. civ., al CTU nominato dal Tribunale è stata contestata l’utilizzabilità ai fini della perizia di parte dei documenti prodotti da parte ricorrente e, precisamente, il CTP di parte resistente: “chiede che non vengano presi in considerazioni i documenti depositati in data 24/11/2016 dal n.14 al n. 24 , depositati dalla controparte, perché prodotti successivamente al ricorso senza autorizzazione del Giudice”, come da verbale di riunione allegato;

osservato che, in effetti, la ricorrente ha depositato telematicamente il ricorso di ATP in data 24.10.2016, ed ha depositato poi telematicamente in data 26.10.2016 i documenti indicizzati ivi indicati ma, ancora telematicamente, in data 24.11.2016 ha prodotto senza autorizzazione gli ulteriori documenti ora contestati;

osservato che alla successiva udienza di discussione del 30.11.2016 il giudice istruttore non ha preso posizione sull’acquisizione dei documenti depositati telematicamente da parte ricorrente in data 24.11.2016 unicamente perché nessuna delle difese ha sollevato eccezione e, dunque, non vi è stata questione in senso tecnico da decidere;

osservato che neppure ora vi è questione, in assenza di eccezione in senso tecnico, dal momento che non l’Avvocato, unica difesa di parte resistente deputata a proporla, ma il suo CTP ha sollevato delle contestazioni sull’utilizzabilità della documentazione;

ritenuto nondimeno che bene ha fatto il CTU a chiedere al giudice le necessarie indicazioni per procedere allo svolgimento della perizia, dal momento che il procedimento di ATP è destinato a chiudersi con il deposito della perizia e la successiva liquidazione dei compensi del CTU e, pertanto, non vi sarà un’ulteriore udienza in cui sollevare eccezioni, lasciando nell’incertezza le parti sull’utilizzabilità processuale della relazione peritale sino all’eventuale successivo processo di merito;

considerato che, da un lato, il procedimento di ATP è deformalizzato, e non prevede rigidi termini decadenziali per le produzioni documentali sia telematiche che cartacee; dall’altro, è pure vero che i documenti depositati dalla ricorrente telematicamente in data 24.11.2016 non sono indicizzati nel ricorso depositato telematicamente 30 giorni prima, e successivamente notificato via Pec alla resistente unitamente al decreto di fissazione udienza ex art.696 bis cod. proc. civ.;

considerato però in primo luogo che tali documenti integrativi sono stati depositati anteriormente all’udienza di discussione del 30.11.2016; in secondo luogo, che sono stati depositati anteriormente anche alla costituzione telematica, avvenuta il 28.11.2016, di parte resistente, la quale ha così avuto accesso al fascicolo telematico e potuto consultare i documenti prima dell’udienza, senza nulla eccepire il 30.11.2016 all’udienza di discussione nel contraddittorio delle difese;

ritenuto in conclusione che il contraddittorio sulla produzione telematica non autorizzata è stato esaustivo tra le parti e che questo, unitamente al fatto che non vi sono preclusioni ostative nel procedimento de quo, rende pienamente utilizzabile la produzione documentale predetta ai fini della perizia da parte dell’esperto nominato dal Tribunale,

invita il CTU a procedere oltre, utilizzando ai fini della perizia la documentazione integrativa depositata telematicamente dalle parti anteriormente all’udienza di discussione anche se avvenuta in assenza di espressa autorizzazione del Tribunale.

Si comunichi.

 

Milano, 27 dicembre 2016

 

Il giudice

dott. Pierpaolo Gori

 

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Trib. Milano, ord. 8 ottobre 2015 (est. Chiarentin)

 

N. R.G. aaaa/nn

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7 ottobre 2015, osserva quanto segue.

L’attrice in opposizione, nel corso dell’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. svoltasi in data 7 ottobre 2015, ha chiesto di poter depositare in formato cartaceo memoria ex art. 426 c.p.c. con allegati, rilevando di avere provveduto a depositare la predetta memoria per via telematica in data 3 luglio 2015 – dunque nel rispetto del termine perentorio del 7 luglio 2015 fissato da questo Giudice con propria ordinanza del 13 maggio 2015 – memoria che, per causa ignota all’attrice, non risultava rinvenibile nel fascicolo telematico.

A dimostrazione della tempestività del deposito telematico produceva la ricevuta di avvenuta consegna proveniente dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Parte opposta ha eccepito la tardività del deposito cartaceo della memoria e dei relativi documenti allegati.

Ciò premesso, si osserva che l’attrice opponente, a dimostrazione della tempestività del deposito telematico, ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 che espressamente prevede che “il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.

Tuttavia, l’attrice ha omesso di depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria.

Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

Nella fattispecie in esame, non avendo la difesa dell’attrice prodotto queste due ricevute, non è dato conoscere se si sia trattato di un errore del sistema oppure di un errore attribuibile all’attrice nella compilazione dell’atto per avere, ad esempio, depositato la memoria per via telematica con un numero di R.G. diverso da quello corretto.

Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha, infatti, la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove. Le stesse considerazione valgono nel caso di atto non firmato.

Funzione del citato art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n. 221 è quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili – ci si riferisce proprio ai controlli automatici effettuati dal dominio giustizia e, soprattutto, a quelli manuali degli operatori di cancelleria che possono avvenire a distanza di giorni – ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.

Ciò premesso, ed interpretando la richiesta di produzione documentale svolta all’udienza del 7 ottobre 2015 dalla difesa dell’opponente come una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ritiene il Tribunale che la parte possa accedere a una rimessione in termini qualora dimostri di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile.

Nella fattispecie in esame, non avendo parte opponente prodotto le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, non ha assolto all’onere di dimostrare che il deposito in via telematica non si sia perfezionato per causa a lei non imputabile.

A ciò si aggiunga che parte opponente è venuta a conoscenza della circostanza relativa all’assenza della propria memoria nel fascicolo telematico quantomeno a far data dal 18 settembre 2015, data in cui parte opposta ha depositato in via telematica la propria memoria integrativa nella quale dava atto che “gli attori non hanno depositato telematicamente la memoria ex art. 426 c.p.c., né tantomeno alcun nuovo documento”.

Sarebbe stato, dunque, onere dell’attrice opponente, in omaggio al generale dovere di diligenza e di lealtà processuale, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data dell’udienza del 7 ottobre 2015, condotta quest’ultima che si ritiene non solo lesiva del principio del contraddittorio, ma anche caratterizzata da un marcato fine dilatorio.

Dalle argomentazioni che precedono, segue il rigetto della richiesta di produzione avanzata dalla difesa dell’opponente.

Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione orale e decisione all’udienza del *** alle ore ***.

Si comunichi.

Milano, 8 ottobre 2015

Il Giudice

            dott. Arianna Chiarentin

 

 

Trib. Milano, ord. 8 ottobre 2015 (est. Chiarentin) Leggi tutto »

Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, ord. 16 gennaio-26 gennaio 2015

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

 

ORDINANZA

1. M S.p.A., nell’instaurare il giudizio di merito, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di riduzione del capitale sociale, assunta, ai sensi dell’art. 2445 c.c., dall’assemblea straordinaria della AB S.p.A. in data 05/08/2014, ha, con separato ricorso depositato il 07/11/2014, chiesto la sospensione dell’efficacia di quella delibera, ex art. 2378, commi 3 e 4 c.c. Il Presidente ha respinto l’istanza di sospensione inaudita altera parte ed il Giudice designato, instaurato il contraddittorio, ha pronunciato in data 27/11/2014 ordinanza, con la quale ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo che il socio impugnante non avesse allegato, né tanto meno dimostrato, l’esistenza del grave pregiudizio (richiesto ai sensi del comma 4 dell’art. 2378 c.c.), che gli sarebbe derivato dall’esecuzione della delibera.

Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in cancelleria in data 16/12/2014, la M S.p.A. ha impugnato la predetta ordinanza, lamentando che il giudice della prima fase avesse erroneamente escluso la sussistenza del pericolo di un pregiudizio, senza neppure operare una valutazione comparativa tra gli effetti dell’esecuzione della delibera impugnata e quelli della sua sospensione, pur avendo la M S.p.A. evidenziato gli effetti negativi portati dalla delibera che riguardano, in primo luogo, la società AB S.p.A., da essa partecipata, ma che certamente riverberano, direttamente ed indirettamente, i loro effetti anche sulla posizione, patrimoniale, e non solo, del socio. Per il resto la società reclamante ha richiamato le difese già svolte, in particolare con l’atto di citazione, al fine di denunciare l’illegittimità della delibera dell’assemblea straordinaria in data 5/8/2014.

Fissata l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Collegio, ed instaurato il contraddittorio con la AB S.p.A., questa si è costituita con memoria, depositata telematicamente in data 13/01/2015 ed in cancelleria in data 14/1/2005, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del reclamo e comunque, in via subordinata e nel merito, ne ha chiesto la reiezione, riproponendo anch’essa tutte le difese in punto insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora già svolte nella prima fase.    

2. Preliminarmente deve essere affrontata la questione processuale di inammissibilità del reclamo, sollevata dalla parte reclamata, per non avere la M S.p.A. depositato il ricorso in forma telematica, e ciò in violazione del combinato disposto dell’artt. 16 bis, comma uno, D.L. n. 179/2012, e sue successive modifiche, e dell’art. 44 comma uno, D.L. n. 90/2014.

Parte reclamante, nel replicare a tale eccezione all’udienza del 16/1/2015, ha sostenuto che il ricorso per reclamo non soggiacerebbe alla disciplina invocata dalla controparte, trattandosi di un atto introduttivo, con il quale viene dato avvio ad un giudizio di impugnazione, che ha una propria autonomia, sicché non potrebbe essere qualificato come atto endoprocedimentale, come specificato anche nella circolare ministeriale del 28/10/2014 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Tale conclusione troverebbe conferma anche nel Protocollo del Tribunale di Torino del 11/07/2014, adottato d’intesa tra la Magistratura e l’Ordine degli Avvocati di Torino, il quale contiene un dettagliato elenco degli atti, che possono essere depositati telematicamente con valore legale presso il Tribunale Ordinario di Torino, senza tuttavia ricomprendervi il ricorso per reclamo, e prevede che ogni atto diverso da quelli contemplati nell’elenco non sia al momento depositabile telematicamente. 

2.1 Prima di affrontare le altre considerazioni, svolte in replica dalla società reclamante, ed attinenti alle conseguenze, in punto nullità, o meno, che il deposito dell’atto in forma cartacea, anziché telematica, comporterebbe, nonché relative alla sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, è necessario stabilire se il ricorso ex art.669 terdecies c.p.c., in particolare in un procedimento cautelare in corso di causa , quale è quello di specie, rientri tra gli atti cui si riferisce il comma 1 dell’art. 16 bis, D.L. 245/2012.

Ritiene il Collegio che la risposta debba essere senz’altro positiva.

Anzitutto, riguardo alle espressioni utilizzate da parte reclamante per sostenere la propria interpretazione, va considerato come la disposizione in questione non utilizzi l’espressione “atti introduttivi”, né quella di “atti endoprocedimentali”, sicché non è dirimente soffermarsi sulla natura e funzione del reclamo, come atto diretto, o meno, ad aprire una fase del processo distinta e dotata di una sua autonomia. 

L’art. 16 bis, comma 1, utilizza infatti una diversa formulazione, stabilendo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche“. 

Il dubbio interpretativo da risolvere consiste pertanto nello stabilire se il reclamo, avverso un provvedimento cautelare emesso in corso di causa, debba essere considerato un atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita.

La risposta non può che essere affermativa, la parte è costituita nel giudizio di merito, nell’ambito del quale si inserisce il procedimento cautelare, sia per la prima fase, che per quella di reclamo, destinata a concludersi con un provvedimento che eventualmente si sostituisce a quello pronunciato dal G.I., e produce effetti, salvo sua revoca o modifica, sino all’esito del giudizio di cognizione, cui è funzionale, quanto alla tutela dei diritti fatti valere.

La stessa parte reclamante con il suo comportamento ha dimostrato di ritenere di essere costituita precedentemente alla proposizione del reclamo, visto che, non solo non ha indicato una procura conferita ad hoc, ma nell’epigrafe dell’atto non ha neppure indicato in forza di quale procura i difensori agissero, ritenendo ciò evidentemente superfluo, vista la costituzione nel giudizio di merito.

Di nessun pregio sono poi le considerazioni relative al fatto che al procedimento di reclamo venga attribuito dalla cancelleria un numero di ruolo generale, diverso da quello del giudizio, in cui si inserisce, trattandosi di questione che attiene unicamente alle modalità di tenuta dei registri di cancelleria, che non hanno ripercussioni sul piano dell’interpretazione processuale; né tantomeno rileva che debba essere versato dalla parte reclamante un contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, riguardando ciò le disposizioni tributarie che regolano il procedimento civile (ad es. un contributo unificato ulteriore deve essere versato anche per le istanze di sospensione del decreto ingiuntivo opposto formulate in corso di causa).

Argomentazioni a sostegno della tesi di parte reclamante non possono desumersi neppure dal contenuto della circolare ministeriale 28/10/2014 e dal Protocollo del processo civile telematico dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino.

Le indicazioni contenute in tali documenti non hanno ovviamente valore normativo, in ogni caso il punto 9 della circolare ministeriale si limita semplicemente a richiamare il disposto del comma 1 dell’art. 16 bis, stabilendo che “allo stato attuale della normativa, non saranno tenuti al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore“, locuzione sul cui significato già si è in precedenza argomentato. 

Il Protocollo richiama anch’esso la normativa di cui all’art. 16 bis, relativamente agli atti soggetti a deposito telematico obbligatorio, facendo seguire un elenco degli atti per i quali presso il Tribunale Ordinario di Torino – in forza anche dei decreti autorizzativi del Ministero, che hanno riguardato specifici uffici giudiziari – il deposito telematico aveva valore legale al momento in cui il Protocollo è stato predisposto.

L’elencazione di quegli atti non può essere considerata tassativa, ma meramente esemplificativa, visto il richiamo fatto al disposto normativo, in ogni caso, anche il Protocollo, nell’indicare quali siano gli atti che non possono essere depositati telematicamente, essendo il deposito telematico privo di valore legale, richiama gli “atti introduttivi del procedimento ordinario.”

Alcuna indicazione circa la natura, forma e modalità di deposito dell’atto di reclamo è dunque desumibile in positivo dal Protocollo.

2.2 Ciò posto, si tratta quindi di stabilire quali siano le conseguenze che discendono dal deposito in forma cartacea di un atto, che doveva essere depositato telematicamente.

Occorre precisare come in tal caso risulti inosservata la forma dell’atto e del deposito previsto dalla legge, dal momento che il deposito telematico deve avvenire nel rispetto “della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici“, sicché l’atto depositato telematicamente deve essere redatto in un particolare formato, che ne consenta la ricezione da parte del sistema, e deve essere sottoscritto dal difensore con firma digitale.

Le disposizioni, legislative e regolamentari, dettate in materia di processo civile telematico, non prevedono in modo espresso quali siano le conseguenze derivanti dalla inosservanza delle forme prescritte, né dettano una disciplina di coordinamento con le norme processuali codicistiche e con i principi di carattere generale, previsti dal codice di rito in tema di nullità degli atti.

L’avverbio “esclusivamente”, utilizzato al comma 1 dell’art. 16 bis, vale infatti ad indicare la modalità di deposito stabilita, ma non commina espressamente alcuna sanzione per il caso in cui quella forma, definita “esclusiva”, non sia stata rispettata, difformemente da quanto richiede il comma 1 dell’art. 156 c.p.c., affinché una nullità possa ritenersi prevista dalla legge.

È evidente dunque come anche per le prescrizioni dettate in tema di processo civile telematico, in assenza di una specifica disciplina, debbano valere quelli che sono i principi e le categorie generali della disciplina processuale.

E’ altresì da escludere che il vizio in questione possa tradursi in una inesistenza dell’atto. La categoria dell’inesistenza, creata dalla dottrina ed impiegata anche dalla giurisprudenza, riguarda infatti ipotesi di radicale difformità dal tipo legale, che non è certo ravvisabile nel caso di specie, non fosse altro perché la forma non telematica dell’atto continua nel nostro ordinamento ad essere prevista per altri atti del processo ordinario di primo grado, oltre che per gli altri gradi di giudizio.  L’art. 156 c.p.c. prevede, al primo comma, che non possa essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, cosa che, secondo quanto già rilevato, nel caso di specie la legge espressamente non fa.

La mancata espressa previsione di nullità, non esime tuttavia il giudice dal valutare se l’atto, in concreto formato, presenti delle carenze o difformità, rispetto al tipo legale previsto, così gravi da impedire all’atto di conseguire il suo scopo. Il comma 2 dell’art. 156 c.p.c. stabilisce infatti, al di là delle espresse sanzioni di nullità stabilite dalla legge, che la nullità debba essere pronunciata quando l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, precisando il comma successivo che la nullità – sia per il caso in cui sia comminata dalla legge, sia per il caso in cui discenda dalla mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo – non può mai essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso del reclamo, che deve essere proposto nelle forme previste dagli artt. 737 e 738 c.p.c., richiamati dal comma 3 dell’art. 669 terdecies, la forma con cui la domanda deve essere proposta è quella del ricorso rivolto al giudice competente.

L’atto di reclamo, con cui viene impugnata l’ordinanza, che ha concesso o negato il provvedimento cautelare, si sostanzia pertanto in una vocatio iudicis, che deve avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato.

Sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell’atto, la circostanza che l’atto – dei cui requisiti di forma-contenuto non viene fatta questione – sia stato ricevuto dalla cancelleria per via telematica, o a seguito del deposito di atto cartaceo presso gli uffici, non influisce sull’idoneità dell’atto – una volta ricevuto comunque dalla cancelleria – di conseguire lo scopo di adire il giudice competente, per ottenere la riforma del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, pervenuto l’atto alla cancelleria del giudice entro il termine dei quindici giorni (l’ordinanza reclamata è stata comunicata in data 01/12/2014 e l’atto di reclamo depositato presso la cancelleria il 16/12/2014), il Presidente del Collegio ha provveduto a fissare l’udienza, quindi, a cura della parte reclamante. è stato instaurato il contraddittorio con la controparte. 

Non può pertanto essere dichiarato inammissibile il reclamo, dovendo tale sanzione applicarsi solo nel caso in cui si abbia una nullità non sanabile o non sanata entro il termine stabilito a pena di decadenza.

Nel caso in esame invece – per quanto esposto – l’atto, pur difforme dal tipo legale prescritto, dal punto di vista funzionale ha raggiunto il suo scopo nel rispetto del termine previsto per la proposizione del reclamo.

Né alcun pregiudizio ha subito la controparte in termini di violazione del principio del contraddittorio, o lesione dei suoi diritti di difesa, per avere ricevuto la notifica di un atto depositato in forma cartacea presso la cancelleria, anziché depositato secondo le modalità telematiche. Se anche l’atto fosse stato depositato in forma telematica, essa non ne avrebbe avuto infatti visibilità prima della notifica, poiché data la natura di atto rivolto al Giudice, e sul quale spetta al Giudice instaurare il contraddittorio, non le sarebbe comunque stato portato a conoscenza. 

Da ultimo – pur trattandosi di questione non espressamente affrontata dalla difesa della parte reclamata – va ancora osservato come non possa ritenersi che l’atto così depositato, recante la sottoscrizione autografa del difensore e non quella digitale, sia privo di sottoscrizione e quindi affetto (v. Cass. 13/01/2010 n. 388) da una nullità assoluta.

La sottoscrizione in una forma diversa non è infatti equiparabile a mancanza di sottoscrizione, sicché le due forme di sottoscrizione debbono essere considerate equipollenti, tenuto conto della funzione della sottoscrizione – che viene assolta sia nell’una, che nell’altra forma – e di come, nell’attuale fase di transizione del nostro sistema processuale verso un processo civile interamente telematico, si abbia una coesistenza di diverse modalità di sottoscrizione degli atti processuali, a seconda della tipologia di atti, o a seconda del giudice dinanzi al quale è pendente il procedimento, visto che la disciplina sopra esaminata, in tema di atti telematici di parte, vale solo per i giudizi dinanzi al tribunale. 

3. Il provvedimento oggetto di reclamo ha respinto la richiesta di sospensione della delibera assembleare impugnata, ritenendo che la M S.p.A. non abbia prospettato nel ricorso come la sua posizione giuridica soggettiva potrebbe essere irreparabilmente lesa dall’esecuzione della delibera e non abbia neppure allegato la sussistenza in capo ad essa di un periculum, essendosi invece limitata a prospettare l’esistenza di un pregiudizio per la AB S.p.A., e cioè per la società che ha adottato la delibera, di talché non sarebbe possibile neppure la valutazione comparativa, prescritta dal comma 4 dell’art. 2378 c.c., tra l’interesse portato dal socio impugnante, ad ottenere la sospensione della delibera, e l’interesse portato dalla società, ad evitare i danni che conseguirebbero dalla sospensione dell’esecuzione.

La società reclamante censura la lettura data dal primo giudice alla sua prospettazione, lamentando come non sia stata fatta alcuna valutazione comparativa tra gli effetti dell’esecuzione e quelli che deriverebbero dalla sospensione, evidenziando altresì come gli effetti negativi della delibera si riverberino non solo sulla società, ma anche direttamente ed indirettamente sul socio, oltre ad avere M S.p.A., nella sua qualità di socio di minoranza, anche lamentato una violazione del principio di parità tra i soci, visto che la delibera dell’assemblea straordinaria del 05/08/2014, porterebbe a compimento un’indebita restituzione di conferimenti in favore di alcuni soltanto degli azionisti. Invero, una lettura coordinata e combinata delle allegazioni contenute nell’atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, e del ricorso per la sospensione dell’efficacia della delibera assembleare porta a ritenere che sia stato effettivamente  prospettato – a prescindere dalla valutazione della sua fondatezza – un pregiudizio per la società impugnante, per il caso di esecuzione della delibera di riduzione del capitale di AB S.p.A., mediante l’annullamento di azioni proprie.

Tale pregiudizio è stato dedotto sia dal punto di vista indiretto del socio, che vedrebbe – sempre stando alla prospettazione dell’odierna reclamante – ridotto il patrimonio netto  della società, di cui detiene una partecipazione del 5,47%, sia dal punto di vista diretto, poiché sarebbe leso il principio di parità di trattamento dei soci a vantaggio del socio di maggioranza, il quale avrebbe quindi incassato anni addietro dalla AB il prezzo della cessione di azioni, da lui a sua volta acquistate da società del Gruppo San Paolo, senza che permanga alcuna utilità in capo alla società (una volta annullate le azioni), sicché quell’operazione si sarebbe nella sostanza risolta in un rimborso del suo conferimento.

Sempre con riferimento al requisito del periculum in mora evidenzia la parte reclamante come debba tenersi conto della modifica del dettato normativo, atteso che, mentre l’art. 2378 c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2003, richiamava quanto ai presupposti della sospensione, l’esistenza di “gravi motivi“, attualmente il comma 4 fa riferimento ad una valutazione comparativa del pregiudizio del socio impugnante e di quello della società per il caso di sospensione.

Pur dovendosi considerare il portato della modifica, non v’è dubbio che – al fine di ottenere la sospensione – debba comunque essere lamentata da colui che impugna, ancora prima di entrare nel merito di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, l’esistenza di conseguenze pregiudizievoli rilevanti, insuscettibili di essere riparate nel caso in cui la delibera venga successivamente annullata.  

Nella fattispecie il pregiudizio sarebbe astrattamente ipotizzabile se la delibera impugnata fosse effettivamente idonea a produrre gli effetti paventati dalla M S.p.A.

4. Sostiene parte reclamante che la delibera in oggetto, senza alcuna plausibile ragione e senza che ciò sia in alcun modo rivolto – secondo quanto impone l’art. 2445 c.c. – al perseguimento di un interesse sociale qualificato, cancellerebbe semplicemente un valore, che esiste nel patrimonio della società, così creando un pregiudizio sia per la società, che per il socio che vede di conseguenza ridotto pro quota il patrimonio netto di cui è indirettamente titolare.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Anzitutto l’art. 2445 c.c. non prevede affatto che sia necessaria l’indicazione di un interesse sociale qualificato, tanto che la stessa M S.p.A. richiama al riguardo dottrina, la quale – nel prendere in considerazione la modifica della previsione normativa, avvenuta con la riforma del 2003 (in precedenza la riduzione del capitale era consentita solo nella ipotesi di sua “esuberanza”) – fa riferimento unicamente alla necessità che la delibera sia motivata e giustificata dall’interesse sociale, come deve avvenire per tutte le delibere, al fine di evitare che siano assolutamente arbitrarie.

Dal verbale dell’assemblea straordinaria del 5/8/2014 emerge come, nell’esaminare la proposta di riduzione del capitale sociale, il Presidente del C.d.A., difformemente da quanto lamenta parte reclamante con riferimento alla carenza di motivazione, abbia indicato come la riduzione si rendesse opportuna per essere venute meno le motivazioni, che avevano portato la società all’acquisto di azioni proprie, quali, in particolare quelle di dotare la società stessa di un interessante pacchetto azionario da spendere sul mercato, nel caso in cui si fossero verificate opportunità di “share swap” con altre società del settore, sia per occupare nuove nicchie di mercato, sia per penetrare nuovi mercati. Il Presidente del C.d.A. ha inoltre illustrato come tali prospettive fossero venute meno in considerazione del forte deterioramento delle condizioni di mercato, che avevano influenzato anche l’andamento dei risultati aziendali, rendendo di fatto irrealistica ogni ipotesi di utilizzo delle azioni proprie per alleanze finanziarie o progetti industriali con altri partner.

Sempre con riferimento alle contestazioni mosse da M S.p.A. al contenuto della motivazione, va considerato come non risulti fondata la censura di contrasto ed incoerenza della motivazione adottata al momento dell’annullamento delle azioni proprie, rispetto a quella che ha sorretto l’acquisto delle azioni da parte di AB S.p.A., in due tranches, a gennaio e a dicembre del 2008 dai soci VP e PV.

Con la delibera dell’assemblea ordinaria del 21/1/2008 veniva infatti autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 c.c., l’acquisto di n. 650.400 azioni, motivando tale decisione con l’obiettivo di evitare, a fronte della prospettata eventualità di vendita di pacchetti di azioni della società in misura superiore a quella deliberata dall’assemblea del 29/6/2007, che le vendite potessero disperdere sul mercato tali quote di capitale (v. doc. 2 parte reclamante).

Analoga motivazione conduceva all’adozione della delibera dell’11/12/2008 (v.. doc. 3 parte reclamante), essendo stato nel mentre riformata dal D.Lgs. n. 142/2008 la normativa in materia di acquisto di azioni proprie, eliminando per le società non quotate il limite contenuto al comma 3 dell’art. 2357 c.c., sicché veniva autorizzato l’acquisto di ulteriori 124.676 azioni.

Proprio perché le azioni sono state acquistate nel 2008, e poi detenute sino al 2014, allo scopo di evitare la cessioni a terzi, con conseguente loro dispersione nel mercato, con tutti gli effetti che ciò poteva comportare sotto il profilo degli assetti e del controllo della società, nel 2014 è stato valutato che il mantenimento di quelle azioni non aveva più ragion d’essere, in quanto, rimanendo ferma la decisione di non cederle a terzi, era escluso che fosse ancora realisticamente realizzabile, viste le mutate condizioni di mercato, il loro impiego in operazioni di concambio.    

Non esiste pertanto l’asserita contraddittorietà tra i motivi che avevano indotto AB S.p.A. ad acquistare azioni proprie nel 2008 e le ragioni che hanno portato l’assemblea nell’agosto 2014 a deliberare l’annullamento di quelle azioni. 

L’obiettivo normalmente perseguito attraverso l’acquisto di azioni proprie è infatti quello di restringere e concentrare l’azionariato nelle mani di coloro che in quel momento sono soci, sicché rimanendo ferma tale scelta e non presentandosi opportunità di impiego delle azioni per specifiche operazioni societarie, la decisione di annullare le azioni, riducendo conseguentemente anche il capitale sociale, per l’equivalente valore nominale delle azioni, rappresenta una scelta discrezionale, che può essere o meno condivisa da alcuni soci, ma non presenta, ex art. 2377 c.c., profili di illegittimità, in termini di contrarietà alla legge o all’atto costitutivo.

5. Da tali premesse discende altresì l’infondatezza dell’ulteriore profilo di illegittimità dedotto dalla parte reclamante, che consisterebbe nella violazione del principio di parità di trattamento tra i soci, per avere l’operazione nel suo complesso (l’acquisto delle azioni, prima, da parte della AB S.p.A. e. poi, il loro annullamento) realizzato di fatto una restituzione dei conferimenti a favore di alcuni soltanto dei soci.

Anzitutto tale ricostruzione sconta il limite di doversi fondare – per sostenere la violazione del principio di parità – su una lettura, secondo cui decisioni, assunte ben sei anni prima, sarebbero parte di un disegno unitario, preordinato a favorire alcuni soltanto dei soci.

Il dato temporale – in assenza di elementi indiziari che depongano in senso contrario – di per sé esclude che le delibere del 2008 e quella del 2014 possano essere interpretate come facenti parte di un disegno preordinato, diretto a realizzare l’obiettivo denunciato da M S.p.A.

Ma v’è di più, la decisione di acquistare azioni proprie da alcuni soltanto dei soci era stata approvata all’epoca anche dal socio, H s.r.l., dante causa della M S.p.A., che ha acquistato solo in data 30/9/2009 il pacchetto azionario di AB S.p.A..

H s.r.l. (v. doc. 8 parte reclamata) aveva infatti preventivamente rinunciato al diritto di prelazione alla stessa spettante in relazione alla prospettata cessione di azioni da parte di VP, aveva indicato le condizioni a cui sarebbe dovuto avvenire l’acquisto da parte della AB S.p.A. e  non aveva affatto subordinato il suo consenso alla richiesta che la società – nel rispetto della parità di trattamento – acquistasse anche una quota delle azioni, di cui essa era titolare. M S.p.A., avente causa a titolo particolare dal socio, che in allora aveva espresso tale posizione, non può certo ora sindacare, in combinazione con la delibera oggi impugnata, la legittimità delle delibere del 2008.  

6. Da ultimo va ancora esaminato l’ulteriore profilo di illegittimità della delibera impugnata, prospettato dalla reclamante, rappresentato dal fatto che in tal modo verrebbe a determinarsi una riduzione del patrimonio netto della società, effetto che parte reclamata fermamente contesta.

La prospettazione di parte reclamante si fonda su un evidente equivoco.

E’ evidente come le azioni proprie detenute dalla società siano beni aventi un valore economico, in quanto tali iscritte nel bilancio della società che le detiene, altra cosa sono gli effetti che tale valore economico riverbera sul patrimonio netto della società.

La stessa parte reclamante precisa infatti come le azioni proprie in portafoglio rappresentino un valore, che è suscettibile di essere monetizzato, ma ciò nel caso in cui la società decida di cedere quelle azioni, in tal caso realizzandone il loro controvalore. Scelta che, come in precedenza ampiamente analizzato, non risulta rientrare nelle decisioni strategiche adottate dalla società, che anzi ha fatto scelte di segno contrario.

Per quanto riguarda l’impatto sul patrimonio netto del valore di iscrizione a bilancio delle azioni proprie, è condivisibile quanto osservato da parte reclamata, circa il fatto che l’annullamento di azioni proprie si risolva, quanto alla sua incidenza sul patrimonio netto, in una operazione neutra, consistente nella elisione di corrispondenti voci dell’attivo e del passivo del bilancio, dal momento che la riserva azioni proprie, che deve essere iscritta al passivo nel bilancio, ha natura di posta rettificativa dell’attivo.

L’art. 2357 ter, ultimo comma, c.c. stabilisce infatti che, nel caso di acquisto di azioni proprie, la società debba costituire una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni iscritto all’attivo del bilancio, che deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

La legge prescrive ed impone pertanto che quella posta dell’attivo del bilancio, che rappresenta un credito della società verso se stessa, debba essere controbilanciato e rettificato con l’iscrizione di un’apposita riserva.

È evidente quindi come la titolarità di azioni proprie, da un lato, determini un incremento dell’attivo, dall’altro, attraverso l’iscrizione della riserva, un pari incremento del passivo, il che significa che il patrimonio netto è del tutto insensibile alla presenza, o meno, nell’attivo di azioni proprie.

7. Sulla base delle considerazioni svolte, il reclamo deve pertanto essere respinto.

Alla decisione di merito è rimessa la liquidazione delle spese processuali anche della presente fase.

P.Q.M.

respinge il reclamo; spese alla pronuncia di merito.

Così deciso nella camera di consiglio in data 16/01/2015.

                                                                                     IL PRESIDENTE                              

 

 

 

 

 

Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, ord. 16 gennaio-26 gennaio 2015 Leggi tutto »

Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. 8 febbraio 2013 (est. Mariani)

 
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Iscrizione a ruolo per via telematica – Fascicolo informatico – Impossibilità di accesso in violazione dell’art. 76 disp. att. c.p.c. – Violazione principio del contraddittorio – Nullità della costituzione in giudizio del ricorrente – Improcedibilità dell’azione

 

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 2013

Svolgimento del processo

Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, N. M. R. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di S. s.p.a.

Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di S. s.p.a. con la qualifica di Impiegato B/1 CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007.

A seguito di cessione di ramo d’azienda, a S. s.p.a. era subentrata M.P.. Con tale contratto M.P. aveva acquisito da S. S.p.A. i lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist.

A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione. Tuttavia, dai bilanci della M.P. sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento (nonostante il passaggio di liquidità con i TFR dei ceduti) al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al momento del bilancio breve del 2008.

Dunque, in alcun modo M.P. poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità.

Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo d’azienda dalla S. S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM), M.P. aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250.

Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati “secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia”.

Pertanto, N. M. R. riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui S. s.p.a. aveva valutato, ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a M.P. stante la situazione finanziaria di quest’ultima.

L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., M.P. aveva avviato le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF) ex artt. 24 e 4 L. 223/91.

Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, M.P., adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi, aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).

La situazione di M.P. si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento.

A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di M.P. appariva fortemente inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con PF. atteso che degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la M.P. metteva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro.

Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di cessione.

N. M. R. rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che aveva compromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum.

Si costituiva S. s.p.a., eccependo la sottoscrizione, presso l’Assolombarda di Milano, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt. 2113 c.c.e 411 c.p.c.

Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti insieme al ricorso telematico.

All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.

S. s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti (pure telematicamente) da N. M. R..

Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico.

Cosicché “la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4 della memoria S. s.p.a.). La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione.

2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art. 76 disp.att. c.p.c.).

Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art. 744 c.p.c. che dispone che “I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)”.

L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d’ufficio e di parte e si pone al centro dell’effettiva realizzazione del principio del contraddittorio.

Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.

Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.

Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.

Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.

La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.

3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza l’improcedibilità dell’azione;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.

Trib. Milano, sez. Lavoro, sent. 8 febbraio 2013 (est. Mariani) Leggi tutto »