valore probatorio

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Aggiornamento giurisprudenza – 3 aprile 2018

Notifica a mezzo PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Perfezionamento – Ore 7 del giorno successivo – Questione di legittimità costituzionale – Esclusione – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE – Esclusione
 
Notifiche a mezzo PEC – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Fino a prova contraria – Querela di falso – Non necessaria
 
Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) – Modalità – Copia non autentica del solo messaggio PEC – Insufficienza – Copia autentica degli allegati – Mancanza – Improcedibilità

 
Titolo esecutivo giudiziale – Decreto ingiuntivo telematico – Data sul documento – Irrilevante – Accettazione della cancelleria – Necessità
 

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Cass., sez. 6-1, ord. 1 marzo 2018 n. 4789 (Pres. Campanile, rel. Ferro)

 
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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it
 
Notifiche a mezzo PEC – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Fino a prova contraria – Querela di falso – Non necessaria
 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta-Prima Civile

 

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Pietro Campanile – Presidente

Dott. Carlo De Chiara – consigliere

Dott. Massimo Ferro – consigliere relatore

Dott. Guido Mercolino – consigliere

Dott. Francesco Terrusi – consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

E. I. s.r.I., in persona del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv. P. D., elett. dom. presso lo studio di questi in

Roma, via ***, come da procura a margine dell’atto RG NN/AA-

 -ricorrente-

Contro

F. E. I. s.r.I., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. P. C. ed elett.dom. presso lo studio dell’avv. P. D. P., in Roma, via ***, come da procura in calce all’atto

-controricorrente-

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI

– intimato-

Per la cassazione della sentenza App. Bari 7.11.2016, n. NN/AA, in R.G. NN/AA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro; il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1.E. I. s.r.l. impugna la sentenza App. Bari 7.11.2016, n. NN/AA, in R.G. NN/AA, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso la mancata ammissione al concordato preventivo, seguita da dichiarazione di fallimento, pronunce rese da Trib. Bari 27.10.2015;

2. per la corte l’iniziale omessa notifica del reclamo al P.G. non era stata rimediata dall’assolvimento, entro il termine impartito, all’ordine di integrazione del contraddittorio verso tale organo, ufficio promotore del fallimento, conseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione ex art.331 c.p.c.;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità della sentenza ove ha negato che la locuzione “luogo e data dell’invio”, apposta sul documento informatico costituito dalla parte, non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data, della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31.3.2016, come comprovato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell’atto notificato ex I.

n.53/1994.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, posto che in motivazione la corte d’appello si è limitata ad escludere che la locuzione “data e luogo dell’invio”, per come isolata dal contesto della più complessa attività notificatoria attuata dalla parte, potesse assumere valore certificante l’avvenuta notifica, entro la data impartita ex art.331 c.p.c., della integrazione del contraddittorio alla parte pubblica, il Procuratore generale presso la stessa corte e così dovendosi valutare la idoneità allo scopo degli atti stessi;

2. in realtà, la sequenza notificatoria adottata dalla reclamante il 18.3.2016, ed iniziata alle ore 20.31.09 (dunque nel rispetto dell’art.147 c.p.c.) con il cd. invio del messaggio alla PEC della PG presso la Corte d’appello di Bari, ha avuto per oggetto la predetta ordinanza, la procura difensiva, il reclamo ex art.18 I.f., e la relata di notifica ex art.3 I. n.53/1994, è stata seguita da ricevuta di accettazione (RA) alle ore 20.31.19 ed infine è stata chiusa con laricevuta di avvenuta consegna (RAC) accertativa della avvenutaconsegna del messaggio nella casella di destinazione, alle ore20.31.55; si tratta di adempimenti, tutti svolti nella giornata del18.3.2016, da un canto conformi al termine dato per integrare ilcontraddittorio e, dall’altro, coerentemente documentati mediantedeposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna informato «.eml», mentre l’estratto polisweb in un primo tempo ne hariferito l’inserimento nel fascicolo informatico e poi con la scansione perimmagine ha provato ulteriore documentazione;

3. va invero dato corso al più generale principio per cui «in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili […] la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, l’art. 16 del d. m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario» (Cass. 15035/2016); orbene, nella vicenda lasentenza non ha dubitato della portata probatoria degli atti, ma si èlimitata – erroneamente – a non considerare le parti di essi ulterioririspetto a quelle iniziali, c rispondenti al mero avvio della notificatelematica, così incorrendo in vizio che impone la cassazione delconseguente provvedimento;

4. infatti appare da riscontrare il rispetto dell’art.3bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 ove prevede che: La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata; La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″.(indicata nel fascicolo informatico del procedimento); nonché eparimenti dell’art.19bis del D.M. Giustizia 16 aprile 2014 per il quale(co.5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo

12, comma 1, lettera e;

5. il ricorso è pertanto fondato, imponendosi la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

 

il Presidente
dott. Pietro Campanile

Cass., sez. 6-1, ord. 1 marzo 2018 n. 4789 (Pres. Campanile, rel. Ferro) Leggi tutto »

Cass., sez. I, sent. 21 luglio 2016 n. 15035 (Pres. Est. Nappi)

 

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L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. NAPPI Aniello                                                                          – est. Presidente –

Dott. DIDONE Antonio                                                                    – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea                                                           – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo                                                                     – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco                                                                – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso nn-aaaa proposto da:

 

D.L.P., (C.F. ***), rappresentato e difeso dagli avv.ti R.C. e B.S., elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, ***;

– ricorrente –

 

contro

 

FALLIMENTO DI D.L.P., (C.F. ***), in persona del curatore fallimentare pro tempore;

 

O.M.S. S.A.S. DI P.P. & C. (C.F. ***), in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

E.N. S.P.A. (C.F. ***), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

 

avverso

la sentenza n. nn/aaaa della Corte d’Appello di Trieste, depositata il giorno *** dicembre 2015;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Andrea Scaldaferri;

udito l’avv. S. per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

P.D.L., titolare della omonima impresa individuale, propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento.

Dedusse di non avere avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento e della fissazione della udienza prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata fallita e quella della società D.L. s.r.l.; all’udienza di discussione del reclamo, inoltre, D.L. produsse documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata.

Con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, la Corte d’appello di Trieste respinse il reclamo, rilevando, quanto alla corrispondenza dell’indirizzo PEC a due soggetti distinti, che non ricorreva l’ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante perché utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso D.L. a comunicare il medesimo indirizzo PEC per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite.

Quanto alla mancata ricezione del messaggio all’indirizzo PEC dell’imprenditore, la corte distrettuale, premessa l’inidoneità probatoria del documento depositato in udienza in difetto di un soggetto cui riferirlo con certezza, evidenziò che l’allegazione circa la difformità dal vero della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso onde porre nel nulla detta attestazione.

Avverso tale sentenza P.D.L. propone ricorso a questa Corte affidato a tre motivi.

L’intimata Curatela del fallimento, al pari del creditore istante e di altro creditore intervenuto, non hanno svolto difese.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15 1.fall., in relazione all’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all’art. 6, comma 2 e 3, d.p.r. n. 68 del 2005 e all’art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all’art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, avendo la corte di merito erroneamente ritenuto superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una querela di falso.

Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all’art. 6, coma 2 e 3, d.p.r. n. 68 del 2005, all’art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all’art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo PEC fosse intestato a soggetti diversi (l’impresa individuale e una società a responsabilità limitata), circostanza questa idonea a recidere il vincolo presuntivo di conoscenza in capo al destinatario.

Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di formulare querela di falso avverso la ricevuta di avvenuta consegna, generata in occasione della notifica tramite PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno parimenti respinti, dovendosi tuttavia apportare, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., talune correzioni alla motivazione della sentenza impugnata.

Com’è noto, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31 dicembre 2013 – è il caso sottoposto all’esame di questa Corte -, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l.fall., come sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179-Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.

Su un piano processuale più generale, poi, l’art. 16, comma 4, del cennato d.l. n. 179 del 2012, ha stabilito che – al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (art. 16, comma 9, d.l. n. 179 del 2012) – in tutti procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria” sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

E proprio l’art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, rinviando poi per i relativi effetti giuridici senz’altro agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82-Codice dell’amministrazione digitale.

In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta” (art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005), mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC “sono opponibili ai terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005).

A sua volta, l’art. 6 del richiamato d.p.r. n. 68 del 2005, prevede che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”.

3. – Orbene, alla luce del descritto complesso quadro normativo, ritiene il Collegio che in tema di notifiche telematiche nell’ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisca documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.

E ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei ad incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di “opponibilità” ai terzi, ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

4. – E’ vero poi che l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, equipara la PEC alla notifica a mezzo posta, ma siffatta assimilazione appare riferita esclusivamente all’efficacia giuridica di questa forma di trasmissione dei documenti elettronici, ma non vale a rendere senz’altro applicabile l’intera disciplina prevista dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, in tema di notifiche tramite il sistema postale, dovendosi sul punto sottolineare che il gestore di posta elettronica certificata, ancorché tenuto all’iscrizione presso un pubblico elenco e sottoposto alla vigilanza dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 68 del 2005), salvo che sia gestito direttamente da una pubblica amministrazione, rimane comunque un soggetto privato, sempre costituito in forma di società di capitali e, quindi, naturalmente privo del potere di “attribuire pubblica fede”, ai sensi dell’art. 2699 c.c., ai propri atti.

Vero è che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, questa Corte in plurime occasioni ha ritenuto che l’attestazione apposta sull’avviso di ricevimento, con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso e non già sino a prova contraria. Il descritto orientamento del Giudice di legittimità, tuttavia, si fonda sulla circostanza che tale notificazione costituisce un’attività direttamente delegata all’agente postale dall’ufficiale giudiziario, che in forza dell’art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, è autorizzato, salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria o della parte, ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico (Cass. 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 23 luglio 2003, n. 11452; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065).

Nel caso in esame, invece, la notifica telematica è avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e, soprattutto, si è conclusa – nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria (il d.m. n. 44 del 2011), che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica -, con l’emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario), a differenza di quanto previsto ancora oggi per le notifiche telematiche che siano state eseguite dall’ufficiale giudiziario, il quale è tenuto a formare una “relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale” (art. 16, comma 5, d.m. n. 44 del 2011), naturalmente dotata di fede privilegiata.

5. – Dunque, erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 15, comma terzo, l.fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.

6. – Chiarito che per contestare le risultanze della RAC non era necessario proporre la querela di falso, i motivi in esame devono tuttavia andare egualmente respinti, in quanto la corte d’appello ha correttamente rilevato che il documento prodotto dal fallito all’udienza di discussione del reclamo, trattandosi di scrittura priva di sicura riferibilità al gestore della sua casella di PEC, non costituiva elemento di prova idoneo a superare la richiamata presunzione di avvenuta consegna dell’atto telematico, discendente dalla precedente emissione della RAC.

7. – Del tutto irrilevante, poi, si mostra la circostanza che D.L. avesse comunicato al registro delle imprese il medesimo indirizzo PEC, sia per l’impresa individuale poi fallita che per altra società di capitali di cui era comunque amministratore, dovendo ribadirsi che, in difetto della prova del contrario di cui è onerato il destinatario, la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell’indirizzo di PEC ancorché lo stesso sia contemporaneamente riferibile a più soggetti -, nel momento in cui risulta emessa la RAC da parte del suo gestore di posta elettronica certificata.

8. – Il terzo motivo resta assorbito per difetto di interesse, non essendo necessaria, come visto in precedenza, alcuna querela di falso per contestare le risultanze della RAC emessa dal gestore della PEC. 9. – Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

 

P.Q.M.

 

La Corte respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

 

Cass., sez. I, sent. 21 luglio 2016 n. 15035 (Pres. Est. Nappi) Leggi tutto »

Come le persone anche le leggi sono figlie del loro tempo

Avvocato in Milano e formatore PCT

 

Lo sviluppo tecnologico ha comportato una così profonda trasformazione degli strumenti di comunicazione che quanto previsto, in materia di prova documentale, nel 1942 si dimostra oggi anacronistico e lacunoso. Il codice civile denota tutta la sua anzianità laddove contempla solo il telegramma (art. 2705 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.), le riproduzioni o copie di atti e documenti su supporto cartaceo (art. 2716 c.c.), nonché le riproduzioni meccaniche (art. 2712 c.c.), senza traccia alcuna di ammodernamento, se si esclude un fugace accenno alle riproduzioni informatiche (art. 2712 c.c., come modificato, a partire dal 25 gennaio 2011, dall’art. 23 quater del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Pertanto se, da un lato, il documento nella sua forma digitale acquista una posizione preponderante nella pratica quotidiana, dall’altro brilla la sua assenza nel codice civile, trovando una specifica collocazione e definizione solamente nel Decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale (d’ora in avanti, CAD) e nel Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, c.d. eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Come le persone anche le leggi sono figlie del loro tempo Leggi tutto »

Trib. Milano, sez. V, sent. 17 ottobre 2016 n. 11402 (est. Consolandi)

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO –  QUINTA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. nn/aaaa R.G. promossa da:

G. SAS IN LIQ. (c.f. *** ), con il patrocinio dell’ avv.  R.M.A.

ATTORE;

contro:

M.S. (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. S.A.

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

omissis

 

Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto

Si tratta della opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture per compensi di un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica.

È pacifico, nonché provato per testimoni, che il convenuto opposto abbia prestato collaborazione alla società opponente e che venisse retribuito con la emissione di fatture; la parte attrice eccepisce che spetti alla controparte provare le sue prestazioni e che il documento 10, una e-mail del socio accomandatario della società attrice, ove si tratta la questione riconoscendo la esistenza di un debito e la difficoltà a pagarlo, non possa considerarsi valido documento in quanto non sottoscritto.

In effetti l’assenza di un contratto scritto rende del tutto la misura della retribuzione, anche se è provato che il convenuto abbia collaborato sino al maggio 2009, quando interruppe la collaborazione proprio per la mancata corresponsione dei compensi.

Sono stati sentiti i due testi della parte convenuta, che se da un lato confermano un’opera continuativamente svolta da parte del convenuto, dall’altro non sanno chiarire più di tanto i termini economici. Tuttavia la assenza di contestazione specifica sul punto e la sostanziale equità della prestazione richiesta consentono di ritenere fondata la pretesa azionata in via monitoria.

È stato confermato dal teste C. il capitolato di parte convenuta, nei punti 1,2 e 3, vale a dire sulla collaborazione del convenuto opposto come libero professionista dall’aprile 2007 e inserimento nello staff produttivo nel settore informatico, di grafica Web e multimediale, anche se sulla circostanza quattro, attinente alla quantità della retribuzione, il teste dichiara di non essere a conoscenza, ma di immaginare che fossero dovute anche delle provvigioni su certi affari.

Importante è la conferma della circostanza sei ad opera dei testi, colleghi di lavoro del convenuto opposto, circostanza che verte sul fatto che fino al maggio 2009 il convenuto ha osservato un orario lavorativo fisso dalle nove alle 18 dal lunedì al venerdì, oltre ad altri lavori, anche fuori da questi orari per alcuni clienti quali Impregilo e Mediaset. Tenuto conto che la richiesta si aggira fra i 2000 e i 2500 euro mensili, con tutti gli oneri a carico del prestatore d’opera, si tratta di una richiesta in linea con gli standard di mercato, per persona laureata e richiesta; è provato per testi, difatti, che altra società, tale M., aveva offerto al convenuto di lavorare per lei.

Ancora il teste ricorda che il convenuto aveva trovato questo altro cliente e che l’architetto Sc., accomandatario della società attrice, in una riunione manifestò la sua contrarietà al doppio impiego e chiese che il convenuto lavorasse soltanto per lui ed a questo fine promise il compenso che questo altro cliente poteva dare al Sa..

Infine il teste conferma gli insoluti sulle retribuzioni, l’impegno dello Sc. a pagare le fatture, con la dicitura “collaborazione mese” sulle fatture di S., su accordo specificamente preso.

Altro teste, B.S., altro collaboratore della attrice opponente, sostanzialmente conferma:

1.      che S. lavorava continuativamente presso la G. con retribuzione fissa più provvigioni,

2.      che S. ricevette una proposta da altro cliente e che Sc. volle tenerlo rivolgendogli allo scopo la offerta di una retribuzione fissa, senza confermare che fosse euro 20 orari

3.      che vi erano dei ritardi nei pagamenti e che a gennaio 2009 venne formulato un piano di rientro, alla sua presenza, visto che anche il teste attendeva pagamenti scaduti

4.      che S. a metà maggio 2009 cessò di lavorare per la attrice, anche a causa di insoluti.

La affermazione di parte attrice per cui non vi sarebbe prova della prestazione di cui il professionista chiede pagamento è smentita dunque dai testimoni, i quali ben ricordano il convenuto opposto lavorare al loro fianco, rinunciare ad altra opportunità per le esigenze della società attrice, avanzare soldi per le sue prestazioni e quindi abbandonare il lavoro non potendo rinunciare alla sua fonte di sostentamento.

A ciò si aggiunga che vi è un riscontro documentale piuttosto preciso costituita dal documento 10 e cioè una e-mail del 22 maggio 2009 in cui il convenuto chiede il saldo delle fatture 14,15, 16 e17 del 2008 e 2 e 3 del 2009, previste dall’originario piano di rientro, che è quello a cui fanno riferimento i testimoni. È prodotta in risposta una e-mail di L.Sc. del 25 maggio 2009 proveniente dall’indirizzo l***.s***@***.com, in cui questi dice che a seguito di insolvenze di propri clienti “ non è purtroppo possibile fare degli ulteriori pronostici di future uscite, al di là degli accordi presi ( che comunque, come sai, ho sempre rispettato compatibilmente con le sorte economiche della mia).” questo assieme alla chiusa “ti chiedo pertanto la cortesia di pazientare ulteriormente” conferma che vi era un debito da parte della attrice.

Poiché la attrice non contesta specificamente l’ammontare delle pretese avanzate con decreto ingiuntivo, ma si limita ad obiettare che non vi è prova del tutto, resta impossibile sindacare qualche singola fattura di quelle azionate, perché ciò significherebbe procedere d’ufficio all’esame della fondatezza di una voce di credito, quando la parte non muove specifiche contestazioni.

In ogni caso si osserva che la somma di euro 2000/2500 mensili per un impegno a tempo pieno ed anche oltre laddove occorra, quale quello risultant dalle testimonianze, è pienamente equa.

Si tratta peraltro delle fatture elencate nella corrispondenza sopra citata: fra cui per il 2008 la 14 e la 15, per progetti specifici, e la 16 e la 17 del 2008 per collaborazioni nei mesi di novembre e dicembre. Si è visto che i testi riferiscono di una retribuzione mensile e di una per progetti specifici e che proprio in quel periodo si verificò l’insolvenza.

Per quanto riguarda 2009 sono attivate le fatture 2,3, 4,5: si tratta della collaborazione del gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2009 ed i testi riferiscono che in quel periodo il convenuto prestò la sua opera.

Per quanto riguarda la e-mail la parte attrice eccepisce che si tratti di un documento non firmato.

In realtà si tratta di posta elettronica spedita dall’indirizzo della società attrice e quindi poiché in forza dell’articolo 46 del regolamento europeo EIDAS(n.910 del 2014) “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica” l’argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non può essere considerato.

Quanto ai documenti informatici va rilevato che il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) all’art. 21 prescrive che “Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e immodificabilita’.”

Sempre il regolamento EIDAS  contiene un principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale all’articolo 25 che recita: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate”.

Resta così confermato che è ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata. La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d’azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell’amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo. Si legge infatti nel citato articolo 3, al punto 10 che firma elettronica – anche semplice e non qualificata meno – è l’insieme dei “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”. Or bene l’utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento alla persona, unitamente al contenuto, indicano che quelle parole contenute nella e-mail 25 maggio 2009 sono riferibili all’accomandatario.

Vero è quanto eccepisce la parte attrice opponente che si tratta di caratteri facilmente modificabili, ad opera di chiunque avesse accesso alla casella di posta o anche successivamente, ma la parte attrice non ipotizza concretamente che questa modifica possa essere intervenuta e soprattutto nell’ambito complessivo delle risultanze processuali quella lettera appare pienamente confermata dalle testimonianze.

Devono dunque ritenersi sussistenti le prestazioni di cui alle fatture e cioè la realizzazione di due progetti e la prestazione della propria disponibilità a collaborare della società attrice fino al maggio 2009 e rigettarsi pertanto la opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo.

Spese per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge la opposizione come proposta avverso il decreto ingiuntivo n. nn/aaaa ruolo n. nn/aaaa per l’effetto autorizzando la apposizione della formula esecutiva.

Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro *** per compenso d’avvocato  oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Cosi’ deciso in data  16/10/2016  dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. Enrico Consolandi

Trib. Milano, sez. V, sent. 17 ottobre 2016 n. 11402 (est. Consolandi) Leggi tutto »