controricorso

Annunci

Cass., SS.UU., sent. 27 aprile 2018 n. 10266 (Pres. Mammone, rel. Cirillo)

ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica a mezzo PEC – Allegati – File con estensione PDF e non P7M – Firma digitale – Mancanza – Esclusione – Formato CAdES e formato PAdES – Equivalenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNI MAMMONE – Primo Presidente –

PIETRO CURZIO – Presidente Sezione –

FRANCESCO TIRELLI – Presidente Sezione –

GIUSEPPE BRONZINI – Consigliere –

ETTORE CIRILLO – Rel. Consigliere –

UMBERTO BERRINO – Consigliere –

PASQUALE D’ASCOLA – Consigliere –

CARLO DE CHIARA – Consigliere –

FRANCO DE STEFANO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso NN/AAAA proposto da:

U. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso Io studio dell’avvocato G. G., rappresentata e difesa dall’avvocato A. G.;

– ricorrente –

contro

Z. P., in persona dell’amministratore di sostegno P. G., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato A. D. T., rappresentato e difeso dall’avvocato P. B.;

Z. G., Z. M., elettivamente domiciliati in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato M. M., rappresentati e difesi dall’avvocato G. N.;

– controricorrenti –

nonchè contro

CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2216/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 26/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge per quanto riguarda le spese;

uditi gli avvocati A. G., G. N. e P. B..

FATTI CAUSA

1. Con il primo ricorso, notificato il 27 giugno 2016, la Soc. U. SPA, difesa dall’avv. A. G. giusta procura generale del 18 ottobre 2010, ricorre per la cassazione della sentenza con la quale, il 26 aprile 2016, il tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’opposizione contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti nel procedimento di espropriazione presso terzi promosso nei confronti del Consorzio. Il Consorzio non svolge attività difensiva, mentre gli altri intimati resistono con controricorsi del 22 e del 25 luglio 2016, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale in capo al difensore.

2. Sennonché con il secondo ricorso, notificato il 19 settembre 2016, la U. SPA, sempre difesa dall’avv. A. G. in forza della ridetta procura generale menzionata in atto e di diversa e allegata procura speciale, reitera l’impugnazione avverso la medesima sentenza. Gli intimati, già controricorrenti, resistono con nuovi controricorsi del 19 e del 26 ottobre 2016, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del secondo ricorso per tardiva reiterazione dell’impugnazione.

3. Formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente deposita memoria, con la quale, tra l’altro, solleva questione circa la ritualità della notifica del controricorso di P. Z., siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre files con estensione <*.pdf> e non <*.p7m> e quindi da ritenersi privi di firma digitale; nell’occasione ribadisce pure la ritualità della procura allegata al secondo ricorso, siccome appunto sottoscritta digitalmente con estensione <*.p7m>.

4. All’esito, con ordinanza interlocutoria (Cass., 31/08/2017, n. 20672), la sez. 6-3 investe le sezioni unite della quaestio juris relativa alla scelta tra l’alternativa PAdES, opzionata da uno dei controricorrenti, o CAdES della modalità strutturale dell’atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall’avvocato, circa la configurabilità o meno, al riguardo, ed in particolare, quando l’atto da notificare comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., posta a pena di nullità, nonché, nella stessa fattispecie, sull’applicabilità del principio di sanatoria dell’atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo.

5. Indi, la causa perviene all’odierna udienza pubblica, in vista della quale la sola difesa di P. Z. deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

1.1 Il primo ricorso, notificato il 27 giugno 2016, è riconducibile all’opera di difensore privo di procura speciale. Non vale, infatti, la procura generale rilasciata il 29 ottobre 2010 per ricorrere, per di più, contro una sentenza del 2016. E’ noto, in proposito, che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare. Essa è, dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass., 16/12/2005, n. 27724). A maggior ragione è inammissibile il ricorso proposto in forza di procura di carattere generale conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata e, come nella specie, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi in cassazione (Cass., 14/08/1997, n. 7611; conf. 07/12/2005, n. 27012). Trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati (conf. Cass., 04/08/2000, n. 10235; 28/03/2006, n. 7084; 06/04/2010, n. 8200; 11/09/2014, n. 19226; 07/01/2016, n. 58), dai quali non v’è ragione di discostarsi e che, ora anche a sezioni unite, vanno ribaditi. Né vale invocare con la memoria l’esistenza di una e-mail con una sorta di ratifica della società cliente, che si pone del tutto al di fuori dalla fattispecie legale delineata dal codice di rito per il rilascio di una procura speciale.

1.2 Il secondo ricorso, pur sorretto da nuova procura speciale riferita alla sentenza impugnata e al ricorso da proporsi in cassazione, risulta notificato solo il 19 settembre 2016, ovverosia dopo il decorso del termine breve dalla prima notificazione, sebbene relativa a ricorso inammissibile. La notifica dell’impugnazione dimostra, infatti, la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Sicché la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass., Sez. U., 13/06/2016, n. 12084; conf. Cass., 19/10/2016, n. 21145). Nella specie il termine breve per ricorrere non è soggetto, atteso l’oggetto della vertenza, alla sospensione feriale e, quindi, è scaduto il sessantesimo giorno dal 27 giugno 2016, ovverosia venerdì 26 agosto 2016. Sul punto, va ribadito, ora a sezioni unite, che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla legge 07/10/1969, n. 742, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 r.d., 30/01/1941, n. 12, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617, 619 cod. proc. civ. e a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 cod. proc. civ., nonché ai giudizi sorti per contestare il diritto ad agire in executivis nelle forme di cui agli artt. 612 e seg. cod. proc. civ. (Cass., 18/09/2017, n. 21568; 25/01/2012, n. 1030).

1.3 Infine va esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell’art. 182 cod. proc. civ.. La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all’art. 359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l’attribuzione e l’anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione. Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519). Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3).

2. Orbene, agli unici fini di regolare le spese nei rapporti tra la U. SPA ricorrente e uno solo dei controricorrenti (P. Z., in persona del suo amministratore di sostegno P. G.), è necessario delibare l’eccezione difensiva della banca ricorrente circa l’asserita violazione delle disposizioni tecniche sui modi degli «atti del processo in forma di documento informatico».

2.1 Premesso che il formato dell’atto del processo quale documento informatico è regolato da provvedimento ministeriale (art. 12, provv. 28/12/2015) nel senso che la struttura del documento firmato è PAdES o CAdES e che, nel caso del formato CAdES, il file generato si presenta con un’unica estensione <*.p7m>, secondo il collegio rimettente risulterebbe sempre indispensabile l’estensione <*.p7m> a garanzia unica dell’autenticità del file, cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello <*.pdf>. Ciò sarebbe corroborato dal rilievo che la notifica insieme all’atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato <*.pdf>, ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest’ultimo appunto recare sempre l’estensione <*.p7m>, a garanzia della sua autenticità (art. 12, comma 2 e art. 13, lett. a), provv. 28/12/2015).

2.2 In altre parole, prosegue il collegio rimettente, «parrebbe dirsi che con l’imposizione dell’elaborazione del file in documento informatico con estensione <*.p7m> il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato ab origine in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto-se non altro con riferimento alla presente fattispecie – della regolare costituzione nel giudizio di legittimità (per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale), con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un unicum».

2.3 Di contro, aggiunge il collegio rimettente, «diversa […] valenza dovrebbe avere poi il potere di autenticazione riconosciuto in via generale dalla normativa primaria all’avvocato notificante, che dovrebbe riguardare appunto la conformità degli atti già ritualmente formati ai loro rispettivi originali, ma non parrebbe riferito anche all’intrinseca o strutturale regolarità almeno della procura speciale indispensabile per il ricorso o per il controricorso in Cassazione e, verosimilmente, per la firma in calce a questi ultimi due atti in quanto tali: riguardo ai quali le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore».

2.4 In tale prospettiva, conclude il collegio rimettente, non dovrebbero poter giovare i precedenti delle sezioni unite e delle sezioni semplici, laddove sono riferiti, ad esempio, al documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione <*.doc> anziché <*.pdf>, ovvero ad un atto trasmesso mediante file con estensione <*.p7m> dedotto come illeggibile ma comunque decifrato, ovvero riguardanti il principio generale dell’insussistenza di un diritto all’astratta regolarità del processo, «visto che l’intrinseca esistenza dell’atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell’uno e dell’altro ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa».

3. Tanto premesso, va chiarito in punto di fatto che entrambi i controricorsi dell’amministratore di sostegno P. G. nell’interesse di P. Z. e i relativi allegati sono corredati da attestazioni da parte del difensore circa la conformità delle copie cartacee depositate in cancelleria ai rispettivi documenti informatici notificati con PEC il 22 luglio e il 19 ottobre 2016 (art. 9, comma 1- bis, legge 21/01/1994, n. 53; art. 23, comma 1, cod. amm. digitale). Infatti, il processo telematico non è stato (ancora) esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che resta, tuttora, un processo essenzialmente analogico (con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal d.m. 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del d.I., 18/10/2012, art. 16, comma 10). Ciò, comportando la necessità di estrarre copie analogiche (cioè cartacee) degli atti digitali, ha fatto sì che il legislatore abbia espressamente disciplinato la materia, mediante anche il combinato disposto degli artt. 3, 3-bis, 6 e 9 legge, 21/01/1994 n.53 e dell’art. 23, comma 1, cod. amm. digitale. Sicché l’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, ha il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all’avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, compresivi dalla relazione di notificazione. Trattasi di principi di diritto, recentemente enunciati dal collegio previsto dal § 41.2 delle tabelle della Corte (Cass., Sez.6, ad. plen. 16/10/2017 – dep. 22/12/2017, n. 30765 e n. 30918), dai quali non v’è ragione di discostarsi e che, ora anche a sezioni unite, vanno ribaditi. Dunque, sotto tale profilo i controricorsi depositati in cancelleria danno ogni garanzia di conformità ai corrispondenti documenti digitali.

3.1 Dall’esame degli atti risulta, inoltre, che riguardo al primo controricorso la procura speciale e la relazione di notifica recano la stampigliatura «firmato digitalmente da P. B.», cioè dal difensore di P. Z., col consueto simbolo a forma di “sigillo”. Il rapporto della PEC contiene l’oggetto (notificazione ai sensi della legge n. 53/1994) e gli estremi identificativi di tre allegati: Controricorso Cassazione Z.-U.-signed.pdf; Procura Speciale G.-signed.pdf; Relata -signed.pdf.

3.2 Sempre dall’esame degli atti risulta, infine, che riguardo secondo controricorso la nuova procura speciale e la ulteriore relazione di notifica recano la stampigliatura «firmato digitalmente da P. B.», cioè dal difensore di P. Z., col consueto simbolo a forma di “sigillo”. Il rapporto della PEC contiene l’oggetto (notificazione ai sensi della legge n. 53/1994) e gli estremi identificativi di tre allegati: Controricorso Cassazione (II) Z. – U.-signed.pdf; Procura Speciale 29 09 2016-signed.pdf; Relata-signed.pdf.

3.3 n suffisso signed.pdf denota la «firma PDF», laddove l’acronimo individua il Portable Document Format, sviluppato da Adobe Systems a partire dal 1993.

4. La Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015 stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’art. 27, § 5, e all’art. 37, § 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. L’art. 1 stabilisce che «Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, […], riconoscono la firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF […]». L’allegato alla decisione, nel fissare «l’elenco delle specifiche tecniche per le firme elettroniche avanzate XML, CMS o PDF», stabilisce che «Le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1 della decisione devono rispettare una delle seguenti specifiche tecniche ETSI, […]: Profilo di base XAdES […]. Profilo di base CAdES […]. Profilo di base PAdES […l».

4.1 Il considerando (2) della medesima decisione chiarisce che il Regolamento (UE) n. 910/2014 obbliga gli Stati membri, che richiedono una firma elettronica avanzata, a riconoscere le firme elettroniche avanzate, aventi formati convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento, atteso che, in base al considerando (6), «Le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati sono simili dal punto di vista tecnico», laddove, in base al considerando (4), «La definizione di formati di riferimento è intesa a facilitare la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche e a migliorare l’interoperabilità transfrontaliera delle procedure elettroniche». Si tratta di approdi che, in larga misura erano stati già raggiunti, dalla precedente Decisione della Commissione UE del 25 febbraio 2011 (art. 1; All. Sez. 2-3).

4.2 Ne deriva che, secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced Electronic Signature, che qui interessano, sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il cd. regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ovverosia il Reg. UE, n. 910/2014, cit.) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506, cit.), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, Sez. 3, 27/11/2017, n. 5504).

5. Passando alla realtà nazionale, secondo i documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), la firma digitale è il risultato di una procedura informatica – detta validazione – che garantisce l’autenticità e l’integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento); b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione); c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento). La stessa Agenzia precisa che la firma digitale in formato CAdES, dà luogo un file con estensione finale <*.p7m> e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un’applicazione specifica. Invece, la firma digitale in formato PAdES, più nota come «firma PDF», è un file con normale estensione <*.pdf>, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato; inoltre prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, il che rende sì il documento più facilmente fruibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. Dunque, anche l’Agenzia certifica la piena equivalenza, riconosciuta a livello europeo, delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES.

5.1 In realtà, sin dal 2006 il CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica amministrazione), organismo all’epoca competente, e la società titolare del marchio (Adobe Systems) fu sottoscritto un protocollo, che riconobbe il formato PDF valido per la firma digitale, così come definita dal Codice dell’amministrazione digitale e in conformità alla Delib. CNIPA/4/2005.

5.2 Riguardo al processo civile, l’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall’art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44), stabilisce, al primo comma, che «L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata». Indi, al secondo comma, precisa: «La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo «firme multiple indipendenti» o «parallele», e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple».

5.3 Dunque, secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES. Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (www.agid.gov.it/sites/default/files/linee guida/firme multiple.pdf) a mente dell’art. 1, lett. y) – z), del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdES l’art. 12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il file generato si presenta denominato coll’estensione finale <*.p7m>, detta anche suffisso, ovverosia <nomefile.pdf.p7m>. Nel caso del formato PAdES, invece, l’art. 12 non dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto <nomefile.pdf>, che è solo apparentemente indistinguibile, poiché la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso, anche secondo il diritto euro-unitario (http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica).

5.4 Per completezza va precisato che il 27 gennaio 2018 è entrato in vigore il d.lgs., 13/12/2017, n. 217, che apporta alcune modifiche al codice dell’amministrazione digitale. In particolare precisa l’efficacia del documento informatico quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti che saranno fissati da Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore (art. 20, lett. a)). Peraltro, «restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico». Il che, per quanto qui interessa, non muta, neppure in chiave prospettica e d’interpretazione storica l’assetto normativo sopra delineato.

6. Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (pure a livello di diritto dell’UE) comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>. Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., d.P.R. 16/02/2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell’UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES (Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.).

7. Da ultimo va esaminato il profilo che più pare allarmare il collegio rimettente, ovverosia quello della procura speciale al difensore del controricorrente P. Z., in causa nella persona del suo amministratore di sostegno P. G.. Come si è già detto, dall’esame degli atti risulta che entrambi i controricorsi sono sorretti da procure speciali, ciascuna in copia per immagine in formato PDF dell’originale cartaceo con firma analogica, che recano ognuna la stampigliatura «firmato digitalmente da P. B.», cioè dal difensore, col consueto simbolo a forma di “sigillo”. I rapporti delle PEC delle due notifiche telematiche contengono gli estremi identificativi di allegati, che recano le denominazioni <Procura Speciale G.-signed.pdf> e <Procura Speciale 29 09 2016 – signed.pdf>. Dunque, entrambe le procure sono controfirmate dal difensore con firma digitale in formato PAdES, con la consueta estensione <*.pdf>.

7.1 Orbene, il terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ. stabilisce: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». Il quinto comma dell’art. 18 d.m. 21/02/2011, n. 44, chiarisce: «La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine». Il secondo e il quarto comma dell’art. 19 -bis del ridetto decreto dirigenziale (2014) precisano che i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF, con firma digitale o firma elettronica qualificata, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 12, che, come si è visto (§5.2 e §5.3) sancisce la fungibilità tra firme con gli standards CAdES e PAdES.

7.2 La seconda procura speciale, rilasciata al difensore di P. Z. dal suo amministratore di sostegno P. G. il 29 settembre 2016, rispetta il consueto paradigma del documento redatto in formato analogico (cartaceo) che, sottoscritto da parte del cliente, nonché dall’avvocato difensore per conferma dell’autografia della sottoscrizione dell’assistito, è digitalizzato mediante scansione per immagine in formato PDF, il cui file viene ad essere ulteriormente firmato digitalmente dall’avvocato difensore.

7.3 La prima procura speciale, che invece è notarile, rispetta comunque il paradigma del documento che redatto e autenticato dal notaio in formato analogico (v. cartaceo prodotto anche in originale), è digitalizzato, mediante scansione per immagine in formato PDF, sempre dall’avvocato difensore, che provvede a firmare digitalmente la copia informatica per immagine (similmente a quanto si richiede per la procura speciale a lui direttamente rilasciata in formato analogico).

7.4 I files della scansione della procura per immagine in formato PDF: (a) se controfirmati dal difensore in formato CAdES, recano il suffisso <*.p7m> che si aggiunge al nome del file secondo il consueto schema <nomefile.pdf.p7m>; (b) se controfirmati dal difensore in formato PAdES, non recano il suffisso <*.p7m>, ma la sola estensione <*.pdf> secondo il normale schema <nomefile.pdf>, che, come si si è detto (§5.3), è solo apparentemente indistinguibile, ma la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Peraltro, operando con la firma PAdES, il file firmato è salvato automaticamente con lo stesso nome del file originale, in disparte l’eventuale aggiunta del suffisso <*-signed> e l’aspetto <nomefilesigned. pdf>, che, per mera comodità, identifica la presenza di una firma digitale, così come risulta, ad esempio nei casi in esame: <Procura Speciale G.-signed.pdf> e <Procura Speciale 29 09_2016-signed.pdf>.

8. In conclusione, anche riguardo alle procure speciali «non nativamente digitali», nei controricorsi per la difesa di P. Z. e nei relativi allegati, ritualmente prodotti in cassazione con apposita attestazione di conformità, non è dato rilevare alcuna violazione di norme di diritto interne e/o euro-unitarie, laddove i rilievi del collegio rimettente hanno riguardo a modalità di firma digitale, invece, egualmente ammesse dall’ordinamento, nazionale ed euro-unitario, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>.

8.1 Ciò comporta, ai fini dell’art. 374 cod. proc. civ., l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».

8.2 Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella decisione della fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore rilievo, sollevato nell’ordinanza interlocutoria, circa l’operatività del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.) in caso d’ipotetica violazione di specifiche tecniche (es. Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665; conf. Cons. Stato, n. 5504/2017, cit.).

8.3 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore delle sole parti controricorrenti, con determinazione, però, di unico compenso per quelle parti aventi comune difesa (Cass., 29/11/2012, n. 21320).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per P. Z. nel compenso di € 6.000,00, nonché per G. e M. Z. nell’unico compenso di € 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 27/02/2018

Il Consigliere estensore

Ettore Cirillo

Il Presidente

Giovanni Mammone

Cass., SS.UU., sent. 27 aprile 2018 n. 10266 (Pres. Mammone, rel. Cirillo) Leggi tutto »

Cass., sez. III, sent. 2 marzo 2018 n. 4932 (Pres. Spirito, rel. Fiecconi)

 
ATTENZIONE

 

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica a mezzo PEC – Prova su supporto cartaceo (copie analogiche) – Attestazione di conformità – Mancanza – Irrilevanza – Art. 23, comma 2, Codice dell’amministrazione digitale – Applicabilità

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO – Presidente –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Consigliere –

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO – Consigliere –

Dott. FRANCESCA FIECCONI – Rel. Consigliere –

Dott. PASQUALE GIANNITI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

S. M., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato G. L., che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro Z. A. SPA in persona del procuratore speciale Dr. C. G., elettivamente domiciliata in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato V. G., che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

B. F., B. F.A , B. D. , B. E., S. C. di A. C. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12699/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per raccoglimento del 2 °motivo del ricorso;

udito l’Avvocato G. L.;

udito l’Avvocato V. G.;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. La sig.ra M. S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma la sig.ra F.A B., il sig. F. B. e la Z. A. SPA, rispettivamente conducente, proprietario ed istituto assicuratore del veicolo (in tesi) danneggiante, proveniente da tergo, al fine di vederli condannare all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il 13/04/2004. Si costituiva in giudizio Z. SPA contestando la responsabilità della propria assicurata nel verificarsi del sinistro, nonché l’entità del danno, chiedendo di chiamare in causa asseriti terzi responsabili (e precisamente, la sig.ra E. B., conducente del veicolo che per primo aveva dato inizio al tamponamento a catena, nonché del proprietario di tale veicolo il sig. D. B.). Successivamente, interveniva volontariamente in giudizio la S. C. di A. C. SRL, assicuratrice per la responsabilità civile del presunto terzo danneggiante che aveva causato il tamponamento a catena. In relazione al medesimo incidente veniva avviato un autonomo procedimento civile instaurato dal sig. M. P., passeggero dell’autovettura condotta dalla sig.ra M. S., avverso Z. SPA e i sig.ri B., conclusosi con sentenza n. 27679/2008 che accertava la responsabilità dei convenuti nel causare l’incidente e li condannava al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all’incidente, accertato con consulenza tecnica disposta in corso di giudizio. Una copia della suddetta sentenza veniva prodotta da M. S. nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace. Con sentenza n. 53504, emessa in data 26/10/2009, il Giudice di Pace di Roma accoglieva parzialmente la domanda attorea, accertando il 75% di responsabilità in capo alla sig.ra B., e liquidava in favore di M. S. l’importo di € 3.739,35, oltre interessi legali, rimborso spese della consulenza tecnica d’ufficio e rimborso parziale delle spese di giudizio.

2. Con atto di appello in data 2/3/2010 M. S. impugnava la sentenza di primo grado deducendo l’errata e illegittima motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità nel verificarsi del sinistro, l’errata e illegittima quantificazione del danno, nonché l’erra resisteva al gravame e proponeva appello incidentale con riguardo all’accertamento della responsabilità che sarebbe stata, in tesi, da ascriversi in toto a E. B., terza proveniente da tergo. Si costituiva, inoltre, la C. SRL al fine di evidenziare come nessuna delle parti del giudizio avesse svolto domande nei propri confronti. Con sentenza n. 12699/2015, depositata in data 11/06/2015, il Tribunale di Roma, quale Giudice d’Appello, negava valore di giudicato esterno alla sentenza n. 27679/2008, emessa nel giudizio tra M. P. e Z. SPA e i sig.ri B., escludeva la responsabilità di F.A B. nel determinare il sinistro, e rigettava la domanda di M. S. nei confronti dei sig.ri B. e di Z. SPA in accoglimento dell’appello incidentale di Z. SPA; compensava quindi le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con ricorso notificato in data 06/10/2015, M. S. chiede la cassazione della sentenza n. 12699/2015, deducendo due motivi di ricorso. Z. SPA compare con atto in data 09/11/2015, resistendo con controricorso e chiedendo il rigetto del ricorso principale. Veniva presentata memoria ex 378 cod. proc. civ. da parte di M. S. per dedurre la nullità della notifica del controricorso per mancata attestazione della conformità all’originale richiesta per le copie informatiche di atti analogici ex art. 3 bis della L. 53/1994. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Nell’ambito del preliminare controllo sugli atti introduttivi, si pone il problema della ritualità del controricorso di Z. SPA volto a contraddire il ricorso principale. L’atto della compagnia assicuratrice pare notificato con modalità telematica; tuttavia, le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore non sono munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa (nel fascicolo risultano copie fotostatiche informi, prive di firme o sigle). La questione riguarda le modalità di documentazione della notificazione nel giudizio di cassazione e, prima ancora, gli istituti processuali che la prova delle notifiche degli atti è volta a presidiare.

5. In proposito, si prospettano due diverse opzioni ermeneutiche.

a. Secondo una prima tesi, gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori. I termini per l’impugnazione, dunque, sono sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice: conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del termine per impugnare (il deposito della sentenza o la sua notificazione) e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione (la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale) e, per tale ragione, la sola produzione di copia fotostatica degli atti, mancante della garanzia di autenticità, deve reputarsi inidonea a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione «senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 cod. civ., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti» (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15624 del 18/09/2012, Rv. 623902-01; sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, anche Cass, Sez. 6-3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015, Rv. 635446-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015, Rv. 634419-01, ). Si spiegano così, peraltro, la ratio dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che pretende la produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata a pena di improcedibilità, e l’orientamento di legittimità che reputa superflua tale documentazione se risulta dal ricorso che la «sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, Rv. 636810-01). Sulle modalità di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. in caso di notifica eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 -bis della legge n. 53 del 1994, questa stessa Sezione si è pronunciata con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968-01 (analogamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23668 del 10/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 16/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 16/10/2017; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 17/10/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 26/10/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 26606 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del 09/11/2017; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 09/11/2017).Con riferimento al termine per la proposizione dell’impugnazione principale, la giurisprudenza di legittimità sanziona con l’inammissibilità il ricorso del quale non sia data prova della notifica; in particolare, si richiede che siano dimostrate sia la spedizione – cioè, la trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica – mediante la produzione della ricevuta ex art. 109 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23294 del 17/11/2005, Rv. 585460- 01), sia la ricezione – cioè, la consegna del ricorso al destinatario – attraverso il deposito della cartolina di ricevimento. Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si osserva che – a norma dell’art. 9, comma 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (il quale concerne «tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis») – l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il quale recita: «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»). Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico. Con specifico riferimento al deposito, da parte del mittente, del ricorso notificato telematicamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016: «Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68»; sull’esigenza di sottoscrizione autografa, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7443 del 23/3/2017, in motivazione: «nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte»; con riguardo alle modalità di deposito della copia cartacea della sentenza impugnata notificata con modalità telematica, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv. 644968- 01).Nella corrispondente notifica telematica il soggetto mittente fornisce la prova della spedizione mediante la ricevuta di accettazione (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata), che – unitamente alla relazione di notifica e al messaggio p.e.c. – individua il momento di “partenza” di un plico telematico identificato, e quella della ricezione attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (anch’essa rilasciata dal gestore), che attesta l’ “arrivo” del plico telematico nella sfera di controllo del destinatario. Nella notifica “tradizionale”, la Corte ha più volte stabilito che non è idonea a fornire prova certa del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014, Rv. 633254-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012, Rv. 624180-01; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del 07/04/1992, Rv. 476647-01). Come nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita – e, di conseguenza, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale (ex multis, con specifico riferimento al controricorso, Cass., Sez. L, Sentenza n. 4559 del 28/03/2001, Rv. 545278-01) -, lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla notificazione del controricorso eseguita con modalità telematica qualora non siano depositate su supporto analogico (cioè, cartaceo) le copie – debitamente autenticate mediante un’autografa sottoscrizione dell’attestazione di conformità – della relazione della notificazione e delle ricevute di accettazione e di consegna previste dall’art. 6 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, unici atti idonei a dare dimostrazione della spedizione e della ricezione dell’atto. Su questa posizione si pone da ultimo Cass. VI-3, ord. 30765 del 22.12.2017

b. Secondo un’altra tesi, con riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, il fatto che l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (concernente «tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche») richiami il solo comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale) non osta all’applicazione del successivo comma 2, a norma del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.». In mancanza di disconoscimento, la copia non autenticata avrebbe la stessa efficacia probatoria dell’originale, ai sensi dell’art. 23, comma 2, Codice dell’Amministrazione digitale e dell’art. 2719 cod. civ. La recente pronuncia Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017, Rv. 645480-01 (che espressamente richiama il precedente di Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13439 del 27/07/2012, Rv. 623498-01), dà conferma della fungibilità tra originale dei documenti attestanti la spedizione/ricezione degli atti processuali e la copia non disconosciuta dei medesimi: «La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti». In ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata potrebbe reputarsi sanata dal raggiungimento dello scopo e cioè, dalla conoscenza/conoscibilità dell’atto in vista delle difese (in giurisprudenza: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285-01): pur non risultando memorie o altre attività difensive dei ricorrenti che dimostrino la ricezione del controricorso, la comunicazione della cancelleria contenente la fissazione dell’adunanza dà atto della costituzione del controricorrente e abilita, quindi, il ricorrente ad esaminare le avversarie argomentazioni. Di conseguenza, quando la notificazione è stata eseguita con modalità “telematica”, la spedizione potrebbe ritenersi provata dalla produzione di copie fotostatiche delle ricevute di accettazione e consegna anche se prive di attestazione di conformità, purché tali fotocopie non siano disconosciute dalla controparte; comunque, anche a voler configurare una irrituale documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione del diritto di difesa dell’avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito del controricorso e di esaminarlo. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente si è opposta alla produzione del controricorso privo della suddetta attestazione di ricevuta con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo la nullità della notifica del controricorso che, in quanto prontamente eccepita, non abilita, quindi, il ricorrente, né tantomeno questo collegio, ad esaminare le avversarie argomentazioni ivi contenute. Pertanto, deve dichiararsi inammissibile il controricorso privo della attestazione di conformità all’originale della relata di notifica in forma analogica a quella informatica.

6. Occorre pertanto esaminare i motivi di ricorso.

omissis

 

Cass., sez. III, sent. 2 marzo 2018 n. 4932 (Pres. Spirito, rel. Fiecconi) Leggi tutto »

Cass., sez. VI-3, ord. 5 ottobre 2017 n. 23289 (Pres. Amendola, rel. Frasca)

 
ATTENZIONE

L’attività redazionale di anonimizzazione e di pubblicazione in un formato accessibile dei testi dei provvedimenti richiede un impegno notevole. I provvedimenti sono pubblici e possono essere liberamente riprodotti: qualora vengano estrapolati dal presente sito, si prega di citare quale fonte www.processociviletelematico.it

 

Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica – Mancata elezione di domicilio in Roma – Indicazione dell’indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria – Domiciliazione ex lege presso la cancelleria – Notifica in cancelleria – Validità

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA – Presidente –

Dott. RAFFAELE FRASCA – Rel. Consigliere –

Dott. ENRICO SCODITTI – Consigliere –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Consigliere –

Dott. ENZO VINCENTI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

S. P., Elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato P.S.;

– ricorrente –

contro

DE C. L., in qualità di erede universale di Cinto Fiore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato O. C.;

– controricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. NN/AA del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Rilevato che:

1) L’avvocato P. S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, contro F. C. e nei confronti di G.M.,avverso l’ordinanza del 5 agosto 2014, con cui il Tribunale di Fermo, a scioglimento della riserva assunta all’esito della fase sommaria di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi introdotto da esso ricorrente avverso un’ordinanza di assegnazione di somme pignorate in una procedura esecutiva mobiliare introdotta dal C. contro il M., nella quale aveva spiegato intervento, ha dichiarata inammissibile l’opposizione con gravame delle spese, senza fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

2) Al ricorso ha resistito con controricorso L. De C., nella qualità di erede universale testamentaria del C.

3) Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4) Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1)Il Collegio condivide la proposta del relatore, in quanto il ricorso è stato proposto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza decisoria del procedimento di opposizione agli atti. Ciò, giusta la consolidata giurisprudenza evocata nella proposta, di cui a Cass. (ord.) nn. 17860 del 2011 e, da ultimo, ex multis, Cass. (ord.) n. 9652 del 2017.

OMISSIS

3)Parte ricorrente nella memoria ha eccepito, poi, l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato in cancelleria in violazione «dell’art. 366, comma 2 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge

n. 183 del 2011», cioè ancorché il ricorrente, difensore di se stesso avesse indicato nel ricorso il proprio indirizzo di P.E.C.

3.1) L’eccezione è priva di fondamento alla stregua del principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall’art. 25 della legge

12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria» (Cass. n. 25515 del 2015; in senso conforme: Cass. n. 23412 del 2016).

Tale principio di diritto è applicabile, perché nel ricorso il ricorrente ha espressamente dichiarato di «volere ricevere le comunicazioni di cancelleria» all’indirizzo di P.E.C. che ha indicato, onde ai fini della notifica del controricorso era domiciliato in cancelleria.

3.2)Il Collego rileva al riguardo c

a) che la circostanza che l’indicazione del voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo di P.E.C. non potrebbe essere interpretata nel senso di non essere limitata ad esse e non anche alla notificazione del controricorso, sul riflesso che si sarebbe trattato di una indicazione inutile, in ragione del fatto che l’effetto di determinare l’obbligo della cancelleria di comunicare alla PEC comunque sarebbe disceso dal’ultimo comma dell’art. 366 cod. proc. civ. (come sostituito dal n. 2) della lettera i) del comma 1 dell’art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 in vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della medesima legge n. 183/2011, applicabile dal 1° febbraio 2012 in virtù del comma 5 del citato art. 25, legge n.183/2011, mentre il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 183/2011 e applicabile fino al 31 gennaio 2012 era il seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.») , secondo cui «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma»;

b) che, infatti, quella circostanza renderebbe inutile l’indicazione per le comunicazioni, ma non potrebbe giustificare, se non tramite una integrazione della dichiarazione, contraria alla buona fede processuale e gravosa per la parte resistente, che la si debba riferire alla indicazione del luogo di notificazione del controricorso e ciò in considerazione del fatto che lo stesso art. 366 dispone nel suo secondo comma espressamente come requisito di contenuto-forza riguardo a tale indicazione, stabilendo che «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione», in tal modo esige nel ricorrente un’attività di allegazione espressa per individuare nei confronti dell’intimato il suo indirizzo di PEC come luogo della notificazione del controricorso;

c) che la necessità di tale indicazione espressa riferita alle notificazioni, che non sono adempimenti di cancelleria e la previsione nella stessa norma dell’art. 366 di una distinta disposizione per le comunicazione della cancelleria evidenzia un criterio di esegesi obbligata della dichiarazione fatta nel ricorso con espresso riferimento alle comunicazioni di cancelleria e non anche alle notificazioni degli atti della controparte, che appare possibile espressione di una scelta consapevole, dovuta al non voler determinare un appesantimento della propria PEC con la ricezione di atti notificati per esteso;

d) che tale esegesi, ove si trattasse di un lapsus calami, è imposta dal dovere di rispetto della buona fede della controparte, anche emergente dall’art. 88 cod. proc. civ. e ciò tenuto conto che l’indicazione della PEC si accompagnò a quella anteriore di un indirizzo di fax, che poteva trovare spiegazione solo nell’essere l’indicazione diretta alla sola Cancelleria della Corte, atteso che l’alternativa della indicazione dell’indirizzo di fax era contemplata, come si è visto dal testo previgente dell’ultimo comma dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il controricorso venne, dunque, notificato ritualmente in Cancelleria.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Giusta la richiesta se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrentealla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in euro milleottocento, oltre duecento per esborsi, le spesegenerali al 15% e gli accessori come per legge. Distrae le spese cosìliquidate a favore dell’Avvocato O. C. Ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, il 22 giugno 2017.

Il Presidente

 

 

Cass., sez. VI-3, ord. 5 ottobre 2017 n. 23289 (Pres. Amendola, rel. Frasca) Leggi tutto »

La Cassazione si pronuncia nuovamente sulla notifica a mezzo PEC di un file con estensione .doc

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27 giugno 2017, n. 15984, ribadisce, in relazione ad un ricorso dell’Agenzia delle Entrate notificato in formato “doc”, il principio espresso lo scorso anno dalle Sezioni Unite, che con la sentenza 18 aprile 2016 n. 7665 avevano affermato: “l’irritualità della notificazione di un atto […] a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale“. 

Scopo che si è raggiunto nel caso oggetto della recente ordinanza, essendosi il controricorrente regolarmente costituito e ampiamente difeso. È, infatti, inammissibile l’eccezione con la quale quest’ultimo aveva lamentato un mero vizio procedimentale, senza dedurre un’effettiva lesione del diritto di difesa.

 

Per ulteriori approfondimenti:

Cass., sez. VI-T, ord. 27 giugno 2017 n. 15984 (Pres. Schirò, rel. Manzon)

Cass., SS.UU., sent. 18 aprile 2016 n. 7665 (Pres. Macioce, rel. Cirillo)

Irritualità della notifica via pec e raggiungimento dello scopo: note a Cassazione, Sez. Unite, n. 7665 del 2016

 

La Cassazione si pronuncia nuovamente sulla notifica a mezzo PEC di un file con estensione .doc Leggi tutto »