Cass., sez. VI-3, ord. 5 ottobre 2017 n. 23289 (Pres. Amendola, rel. Frasca)

 
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Impugnazioni – Cassazione – Controricorso – Notifica – Mancata elezione di domicilio in Roma – Indicazione dell’indirizzo PEC ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria – Domiciliazione ex lege presso la cancelleria – Notifica in cancelleria – Validità

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA – Presidente –

Dott. RAFFAELE FRASCA – Rel. Consigliere –

Dott. ENRICO SCODITTI – Consigliere –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Consigliere –

Dott. ENZO VINCENTI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

S. P., Elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato P.S.;

– ricorrente –

contro

DE C. L., in qualità di erede universale di Cinto Fiore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato O. C.;

– controricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. NN/AA del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Rilevato che:

1) L’avvocato P. S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, contro F. C. e nei confronti di G.M.,avverso l’ordinanza del 5 agosto 2014, con cui il Tribunale di Fermo, a scioglimento della riserva assunta all’esito della fase sommaria di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi introdotto da esso ricorrente avverso un’ordinanza di assegnazione di somme pignorate in una procedura esecutiva mobiliare introdotta dal C. contro il M., nella quale aveva spiegato intervento, ha dichiarata inammissibile l’opposizione con gravame delle spese, senza fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

2) Al ricorso ha resistito con controricorso L. De C., nella qualità di erede universale testamentaria del C.

3) Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4) Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1)Il Collegio condivide la proposta del relatore, in quanto il ricorso è stato proposto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza decisoria del procedimento di opposizione agli atti. Ciò, giusta la consolidata giurisprudenza evocata nella proposta, di cui a Cass. (ord.) nn. 17860 del 2011 e, da ultimo, ex multis, Cass. (ord.) n. 9652 del 2017.

OMISSIS

3)Parte ricorrente nella memoria ha eccepito, poi, l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato in cancelleria in violazione «dell’art. 366, comma 2 cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge

n. 183 del 2011», cioè ancorché il ricorrente, difensore di se stesso avesse indicato nel ricorso il proprio indirizzo di P.E.C.

3.1) L’eccezione è priva di fondamento alla stregua del principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall’art. 25 della legge

12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria» (Cass. n. 25515 del 2015; in senso conforme: Cass. n. 23412 del 2016).

Tale principio di diritto è applicabile, perché nel ricorso il ricorrente ha espressamente dichiarato di «volere ricevere le comunicazioni di cancelleria» all’indirizzo di P.E.C. che ha indicato, onde ai fini della notifica del controricorso era domiciliato in cancelleria.

3.2)Il Collego rileva al riguardo c

a) che la circostanza che l’indicazione del voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo di P.E.C. non potrebbe essere interpretata nel senso di non essere limitata ad esse e non anche alla notificazione del controricorso, sul riflesso che si sarebbe trattato di una indicazione inutile, in ragione del fatto che l’effetto di determinare l’obbligo della cancelleria di comunicare alla PEC comunque sarebbe disceso dal’ultimo comma dell’art. 366 cod. proc. civ. (come sostituito dal n. 2) della lettera i) del comma 1 dell’art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 in vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della medesima legge n. 183/2011, applicabile dal 1° febbraio 2012 in virtù del comma 5 del citato art. 25, legge n.183/2011, mentre il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 183/2011 e applicabile fino al 31 gennaio 2012 era il seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.») , secondo cui «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma»;

b) che, infatti, quella circostanza renderebbe inutile l’indicazione per le comunicazioni, ma non potrebbe giustificare, se non tramite una integrazione della dichiarazione, contraria alla buona fede processuale e gravosa per la parte resistente, che la si debba riferire alla indicazione del luogo di notificazione del controricorso e ciò in considerazione del fatto che lo stesso art. 366 dispone nel suo secondo comma espressamente come requisito di contenuto-forza riguardo a tale indicazione, stabilendo che «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione», in tal modo esige nel ricorrente un’attività di allegazione espressa per individuare nei confronti dell’intimato il suo indirizzo di PEC come luogo della notificazione del controricorso;

c) che la necessità di tale indicazione espressa riferita alle notificazioni, che non sono adempimenti di cancelleria e la previsione nella stessa norma dell’art. 366 di una distinta disposizione per le comunicazione della cancelleria evidenzia un criterio di esegesi obbligata della dichiarazione fatta nel ricorso con espresso riferimento alle comunicazioni di cancelleria e non anche alle notificazioni degli atti della controparte, che appare possibile espressione di una scelta consapevole, dovuta al non voler determinare un appesantimento della propria PEC con la ricezione di atti notificati per esteso;

d) che tale esegesi, ove si trattasse di un lapsus calami, è imposta dal dovere di rispetto della buona fede della controparte, anche emergente dall’art. 88 cod. proc. civ. e ciò tenuto conto che l’indicazione della PEC si accompagnò a quella anteriore di un indirizzo di fax, che poteva trovare spiegazione solo nell’essere l’indicazione diretta alla sola Cancelleria della Corte, atteso che l’alternativa della indicazione dell’indirizzo di fax era contemplata, come si è visto dal testo previgente dell’ultimo comma dell’art. 366 cod. proc. civ.

Il controricorso venne, dunque, notificato ritualmente in Cancelleria.

4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Giusta la richiesta se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrentealla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione,liquidate in euro milleottocento, oltre duecento per esborsi, le spesegenerali al 15% e gli accessori come per legge. Distrae le spese cosìliquidate a favore dell’Avvocato O. C. Ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile-3, il 22 giugno 2017.

Il Presidente