Normativa

Art 221 d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020 di conversione

Art. 221 (Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale).

1. All’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”.

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che, hanno la disponibilita’ del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita’ previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche’ l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita’ previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un’indifferibile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalita’ non telematica.

4. Il giudice puo’ disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa e’ sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo’ presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo’ avvenire in modalita’ telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio e’ preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche’ l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu’ parti o di uno o piu’ difensori puo’ avvenire, su istanza dell’interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo’ partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e’ depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalita’ del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice da’ atto a verbale delle modalita’ con cui accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta’. Di tutte le ulteriori operazioni e’ dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo’ disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L’udienza e’ tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e’ prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalita’ del collegamento. All’udienza il giudice da’ atto delle modalita’ con cui accerta l’identita’ dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta’. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni e’ dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo’ disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e’ assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell’imputato o del condannato e’ espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’udienza e’ tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e’ prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalita’ del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell’interessato o quando la misura e’ indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo’ essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall’articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e’ autorizzato il deposito con modalita’ telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche’ di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’ stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e’ adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».

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Decreto 19 gennaio 2016

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 gennaio 2016

Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile.

(GU n.16 del 21-1-2016)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d’appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 16;

Vista la richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione del 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;

Sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i Consigli degli ordini degli avvocati;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.

Art. 2

L’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.

Roma, 19 gennaio 2016

Il Ministro: Orlando 

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Provvedimento 28 dicembre 2015

 

Provvedimento 28 dicembre 2015

Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o. n. 50);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile convertito» convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162; Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»; Visto l’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche;

Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;

Rilevata la necessità di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Acquisiti i pareri dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

 

Art. 1.

Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti:

« cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.

dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».

2. All’art. 14 è aggiunto il seguente comma:

«11. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all’art. 11 comma 2.»

3. Dopo l’art. 19 -bis è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 19 –ter (Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) . —

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.

6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.».

 

Art. 2.

Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.

Roma, 28 dicembre 2015

Il direttore generale: Liccardo

 

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DECRETO 19 marzo 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 marzo 2015

Indicazione dei dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.

(GU n.68 del 23-3-2015)

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l’art. 18, comma 2, del decreto-legge n.132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n.162 del 10 novembre 2014, che ha introdotto l’art. 159-bis delle disposizioni d’attuazione del Codice di procedura civile;

Decreta

che nella nota d’iscrizione a ruolo dei processi esecutivi per espropriazione, di cui all’art. 159-bis disp. Att. C.p.c., ad integrazione dei dati già previsti dalla richiamata norma di legge, debbano obbligatoriamente essere presenti i dati che seguono.

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

Importo del precetto;

Dati identificativi del creditore:

Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,

Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

Dati identificativi del Debitore:

Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto, data di notifica pignoramento;

Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precetto data di notifica del pignoramento;

Dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore;

Descrizione del titolo;

Dati identificativi del bene immobile:

Indirizzo

Descrizione del bene;

Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.);

Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano e’ obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

Diritti sul bene immobile:

Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unita negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:

Importo del precetto;

Dati identificativi del creditore:

Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale,

Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.

Dati identificativi del Debitore:

Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precetto;

Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precetto;

Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

Dati identificativi dell’eventuale Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale;

Dati dei titoli esecutivi:

Nome Cognome/denominazione del creditore

Descrizione del titolo;

Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC)

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi:

Importo del precetto;

Data udienza in citazione;

Dati identificativi del creditore:

Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale,

Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;

Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo:

Cognome, Nome, Codice Fiscale;

Dati identificativi del Debitore:

Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto;

Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;

Dati identificativi del terzo pignorato:

Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;

Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;

Dati identificativi del Custode:

Cognome, nome, Codice Fiscale;

Dati del titolo esecutivo:

Nome e Cognome/denominazione del creditore;

Descrizione del titolo

Tipologia del bene.

Qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:

Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;

numero del provvedimento;

data provvedimento;

importo del credito.

 

Roma, 19 marzo 2015

Il direttore generale: Mancinetti

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Art. 15, comma 2, l. n. 59/1997

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

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