News PAT

Processo Amministrativo Telematico: modalità per attestare la conformità della copia informatica di documenti analogici

Il Tavolo Tecnico sul Processo Amministrativo Telematico istituito presso il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessario fornire un’interpretazione univoca sulle modalità di attestazione di conformità della copia informatica nel Processo Amministrativo Telematico a seguito della modifica del comma 2 dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Il novellato art. 22 co. 2 del d.lgs. 82 del 2005, modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2018), ora prevede che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida”; è soppressa, quindi, la disposizione secondo cui l’attestazione di conformità poteva essere effettuata “mediante dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata”.

Con nota congiunta in data 10 aprile 2018, il Tavolo Tecnico ha ritenuto di precisare che:
– la soppressione di tale inciso non elimina “tout court il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente mediante tali modalità”;
– l’attuale vigenza delle regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014, consente – nell’ambito del PAT – di asseverare la copia informatica sia nel medesimo file che in un differente documento, comunque sottoscritto con firma digitale, come previsto dal Regolamento di cui al d.p.c.m. n. 40/2016.

Il tutto nelle more dell’emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD, come modificato dall’art. 63 del decreto correttivo; Linee guida che vengono previste in sostituzione delle regole tecniche adottate dal d.p.c.m. 13 novembre 2014, che però “restano efficaci fino all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto” (ex art. 65 co. 10 d.lgs. 217/2017).

 

Approfondimenti

Interpretazione del Tavolo Tecnico

 

Processo Amministrativo Telematico: modalità per attestare la conformità della copia informatica di documenti analogici Leggi tutto »

Processo Amministrativo Telematico: rimesso in termini il ricorrente che notifica all’indirizzo PEC censito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)

Il TAR Napoli, Sez. VIII, con l’ordinanza n. 1653  del 15 marzo 2018, rimette in termini per errore scusabile il ricorrente che abbia notificato il ricorso in proprio a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro IPA.

Il TAR, innanzitutto, muove dal dato normativo, evidenziando che:
– l’indice delle Pubbliche Amministrazioni era inizialmente “equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012”;
– tale equiparazione è venuta meno a seguito della modifica al predetto art. 16ter ad opera del D.L. n. 90/2014; 

– l’indice PA “viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia”.

Segue un interessante ricognizione giurisprudenziale, in cui il Collegio richiama, tra le altre, l’ordinanza 13 novembre 2017, n. 420, del Tar Molise, che aveva rimesso in termini il ricorrente per aver notificato all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato indicato nel sito Internet dell’avvocatura stessa, e la sentenza  5 febbraio 2018, n. 744 del Consiglio di Stato, Sez. III, secondo la quale “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata”.

Senza contare che – continua il Collegio – vengono in gioco i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento per cui l’Amministrazione, a fronte di un suo inadempimento all’obbligo di comunicare al Ministero entro il 30 novembre 2014  il proprio indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Suoi confronti  (obbligo imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012), “non può trincerarsi dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche”.

E’ alla luce di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale che il TAR Napoli ritiene di poter applicare l’istituto dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., con conseguente necessità di rimettere in termini la parte ai fini del rinnovo della notifica.
 
Approfondimenti

Consiglio di stato, sez. III, sentenza n. 744/18 – link

 

Processo Amministrativo Telematico: rimesso in termini il ricorrente che notifica all’indirizzo PEC censito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) Leggi tutto »

Processo Amministrativo Telematico: gli adempimenti del 2018

Dal 1° gennaio 2018 il Processo Amministrativo Telematico – che lo scorso anno ha permesso alla giustizia amministrativa di vincere il premio Agenda Digitale 2017 – è soggetto a diverse novità.

Innanzitutto l’obbligo di deposito telematico è diventato generalizzato in quanto, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’art. 7 del DL 168 del 2016, riguarda ora anche i depositi di atti e documenti relativi ai ricorsi “vecchi”, ossia iscritti a ruolo cartaceamente prima dell’avvento del PAT (1° gennaio 2017).

Anche il pagamento del contributo unificato è ormai unicamente telematico, e deve essere effettuato con il modello F24 Elide.

Inoltre, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 25 del Codice sul Processo Amministrativo, per la parte non è più necessario eleggere domicilio “nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso”, pena la domiciliazione in segreteria, e la conseguente notifica in segreteria in mancanza dell’elezione del domicilio: ha piena attuazione l’elezione del domicilio digitale.

A questa evoluzione telematica, però, si affianca il prolungamento dell’obbligo di deposito della copia di “cortesia” cartacea, che sarebbe dovuto terminare il 31/12/2017 ma che la legge di bilancio, e in particolare l’art. 1 comma 1150, modificando l’art. 7, comma 4 DL 168/2016, ha confermato.

 

Processo Amministrativo Telematico: gli adempimenti del 2018 Leggi tutto »