Il TAR Napoli, Sez. VIII, con l’ordinanza n. 1653 del 15 marzo 2018, rimette in termini per errore scusabile il ricorrente che abbia notificato il ricorso in proprio a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro IPA.
– l’indice PA “viene considerato valido per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 163/2013, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo, soprattutto in mancata iscrizione dell’ente nel registro PEC tenuto dal Ministero della Giustizia”.
Segue un interessante ricognizione giurisprudenziale, in cui il Collegio richiama, tra le altre, l’ordinanza 13 novembre 2017, n. 420, del Tar Molise, che aveva rimesso in termini il ricorrente per aver notificato all’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato indicato nel sito Internet dell’avvocatura stessa, e la sentenza 5 febbraio 2018, n. 744 del Consiglio di Stato, Sez. III, secondo la quale “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata”.
Senza contare che – continua il Collegio – vengono in gioco i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento per cui l’Amministrazione, a fronte di un suo inadempimento all’obbligo di comunicare al Ministero entro il 30 novembre 2014 il proprio indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Suoi confronti (obbligo imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012), “non può trincerarsi dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche”.
Consiglio di stato, sez. III, sentenza n. 744/18 – link