di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
L’Ordinanza n. 2937 del 6 febbraio 2025, emessa dalla Sezione V Civile della Corte di Cassazione, costituisce un intervento significativo in tema di processo tributario telematico (PTT). La pronuncia fornisce importanti chiarimenti interpretativi sull’art. 2, comma 3, del D.M. 4 agosto 2015, n. 163, in riferimento al regime transitorio di facoltatività del PTT e alle sue implicazioni nel secondo grado di giudizio.
Questa decisione si colloca nel più ampio percorso di digitalizzazione del processo tributario, rafforzando il principio costituzionale del giusto processo e sottolineando l’equilibrio necessario tra forma e sostanza.
Con l’Ordinanza n. 2937/2025, la Corte ha ribadito come, nel periodo in cui il PTT era facoltativo (2013-2019), la garanzia sostanziale del diritto di difesa debba prevalere su una rigida interpretazione formalistica degli adempimenti tecnici. Si consolida così un orientamento che valorizza la funzionalità e l’efficacia degli atti processuali rispetto al semplice rispetto delle formalità procedurali.
Premessa e contesto normativo
La controversia da cui nasce l’ordinanza riguarda un doppio accertamento emesso nel 2011 dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Ravenna nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci. Dopo l’annullamento degli atti in primo grado, l’Agenzia ha impugnato la sentenza nel 2018 utilizzando modalità tradizionali di notifica e deposito (cartacee), benché in primo grado fosse stato adottato il deposito telematico.
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione della normativa che impone coerenza tra le modalità di notificazione e deposito in primo e secondo grado (art. 2, comma 3, D.M. 163/2013).
Il quadro normativo chiave comprende:
- l’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 che regolava la facoltatività del Processo Tributario Telematico (PTT) nel periodo in esame;
- l’art. 2, comma 3, del D.M. 163/2013 che imponeva la coerenza nelle modalità di notifica e deposito tra primo e secondo grado;
- l’art. 156 c.p.c., che esclude la nullità degli atti quando questi abbiano raggiunto il loro scopo sostanziale.
Il principio di diritto affermato dalla Corte
La Corte di Cassazione ha affermato che, nel periodo antecedente al 1° luglio 2019, caratterizzato dalla facoltatività del PTT, l’inosservanza dell’obbligo di coerenza procedurale tra primo e secondo grado non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione, purché sia dimostrata l’effettiva conoscenza degli atti da parte della controparte e l’assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
In sostanza, la violazione formale della coerenza procedurale non comporta la nullità o l’inammissibilità, a meno che non si dimostri un reale danno alla parte.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui:
- la nullità non si applica quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo sostanziale;
- l’eccezione di nullità è rilevabile solo in presenza di un concreto pregiudizio;
- i vizi meramente formali sono assorbiti dalla regolarità sostanziale del processo.
La ratio della decisione: equilibrio tra innovazione e garanzie
La Corte ha bilanciato due esigenze costituzionali fondamentali: da un lato l’efficienza e funzionalità del processo, dall’altro la tutela effettiva del diritto di difesa, sancito dall’art. 111 Cost.
Ne risulta un’interpretazione funzionalista delle norme tecniche, in cui la forma è strumento per garantire il contraddittorio, la decisione sul merito e la ragionevole durata del processo, non un fine a sé stessa.
Questa lettura si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale che riconosce l’importanza dell’innovazione digitale solo se compatibile con le garanzie processuali fondamentali.
Implicazioni pratiche per gli operatori del diritto tributario
La pronuncia guida gli operatori nella gestione delle formalità nel regime transitorio:
- la notifica e il deposito in appello possono avvenire in forma cartacea, anche se in primo grado si era utilizzato il canale telematico, purché sia certa la conoscenza effettiva degli atti da parte della controparte;
- le eventuali irregolarità formali non comportano nullità o inammissibilità se non arrecano un concreto pregiudizio;
- l’eccezione di nullità è rilevabile d’ufficio solo se sussiste un danno sostanziale;
- tali principi si applicano esclusivamente alle controversie sorte nel periodo di facoltatività (2013-2019).
È quindi essenziale verificare la presenza di un effettivo pregiudizio e il momento temporale della controversia prima di invocare la nullità o l’inammissibilità.
Conclusioni
L’Ordinanza n. 2937/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per l’interpretazione delle norme tecniche nel processo tributario telematico durante il regime transitorio. Essa consolida un orientamento che privilegia la sostanza sulla forma, garantendo la funzionalità degli atti e la tutela del diritto di difesa.
Pur limitata al periodo di facoltatività del PTT, la pronuncia è un precedente metodologico prezioso per interpretare le clausole transitorie nella digitalizzazione dei processi, ribadendo che l’innovazione tecnologica deve sempre essere contemperata con le garanzie processuali fondamentali.