Processo Penale Telematico: arriva il sì a udienze da remoto e deposito telematico dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori)

Il d.l. 137/2020 (c.d Decreto Ristori), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre, prevede anche specifiche misure per il settore giustizia, con efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

Quanto al processo penale telematico, vengono in particolare introdotte:

  • 1) disposizioni riguardanti l’utilizzo di collegamenti da remoto nell’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e nello svolgimento delle udienze.
  • 2) altre misure per semplificare il deposito di atti, documenti e istanze.

Quanto al primo gruppo di misure, viene in rilievo l’art. 23 del succitato d.l. n. 137/2020 che, con riferimento al processo penale, così prevede:

  • Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento DGSIA, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all’interrogatorio di cui all’articolo 294 del codice di procedura penale. Questo l’iter descritto dalla norma:
    • Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.
    • Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.
    • Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
    • Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchè dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
  • Le udienze dei procedimenti penali (nonché civili) alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
  • La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
  • Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento DGSIA. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. Questo l’iter descritto dalla norma:
    • Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
    • Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di  cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.
    • I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
    • In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. 
    • L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonchè dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
  • Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Questo l’iter:
    • Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.
    • La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni.
    • Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. 
    • La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla cancelleria.
    • Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
    • Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore  del presente decreto.
  • Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Quanto al secondo gruppo di misure, l’art. 24 del d.l. n. 137/2020 reca disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito degli atti di documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica. E in particolare:

  1. In deroga a quanto prevista dall’articolo  221,  comma  11,  del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo  415-bis,  comma  3,  del codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalità  stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalità   stabilite    dal provvedimento
  2. Con uno o più decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sarà  reso  possibile  il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1;
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
  4. Per tutti gli atti, documenti e istanze, esclusi i depositi ex art. 415 bis comma 3 c.p.p. ed eventuali altre tipologie indicate mediante decreto del Ministro della Giustizia, è consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata: un apposito provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati indicherà gli indirizzi pec da utilizzare e le specifiche tecniche di tale invio;
  5. Per l’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.
  6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.