In vigore il Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020): come cambiano le udienze civili

Il d.l. 137/2020 (c.d Decreto Ristoro), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre, prevede all’art. 23, rilevanti misure sulle udienze civili ai tempi dell’emergenza.

Anzitutto, viene previsto che le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell’art. 128 c.p.c.

In secondo luogo, è prevista la possibilità per il Giudice di disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale (di cui all’art. 711 c.p.c.) e di divorzio congiunto (di cui all’art. 9 della L. n. 898/1970) siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

In terzo luogo, è previsto il superamento, auspicato dalla prevalente dottrina, della previsione che imponeva che il Giudice partecipasse dall’ufficio all’udienza da remoto. Il comma 7 dell’art. 23 del decreto ristori prevede infatti che:

In deroga a quanto disposto nell’art. 221, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario”.

In quarto e ultimo luogo è prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al succitato art. 23 Decreto Ristori, nonché di quelle di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020 (ossia di quelle su trattazione delle udienze a distanza, nonché obbligo di deposito telematico e contributo unificato) ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.