Pec e Processo Penale Telematico

di Daniela Muradore
Avvocato in Milano e Formatore pct

La recente sentenza della sezione III della Corte di Cassazione n. 37126 del maggio di quest’anno affronta il tema della validità della trasmissione di una istanza a mezzo Posta Elettronica Certificata per opera di una parte privata alla Cancelleria del Giudice competente, affermandone l’invalidità.

Nel caso di specie, il difensore aveva inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata alla Corte di Appello di Firenze una istanza per il differimento dell’udienza fissata per il 18 giugno 2018, istanza non presa in considerazione della Corte, nonostante le attestazioni di avvenuto ricevimento dell’istanza all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della competente Cancelleria.

La Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento espresso in numerose pronunce relativamente all’invalidità delle comunicazioni e notificazioni delle parti private nel processo penale a mezzo posta Elettronica Certificata, affermando la validità, da ultimo ex artt. 148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 cod. proc. Pen. e della L. 221/2012 (legge di conversione del DL 179/2012), delle sole comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall’imputato effettuate con tale strumento tecnologico.

Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione (Sezione III, 17.05.2018 n. 43184, depositata il 01.10.2018), aveva reso una decisione di contenuto opposto con riferimento alla validità del deposito degli atti a mezzo PEC da parte dei difensori all’interno del procedimento penale. In particolare, intervenendo nel dibattito sulle modalità di deposito degli atti, aveva ritenuto ammissibile, con una decisione per certi aspetti innovativa, il deposito di istanze proprio attraverso lo strumento telematico.

Anche in questo caso, la trasmissione dell’atto aveva ad oggetto la richiesta di rinvio, da parte del difensore dell’imputato, dell’udienza celebrata in Corte d’Appello a seguito di adesione all’astensione proclamata da un’associazione di categoria, non presa in considerazione dalla stessa Corte, che riteneva di nominare un difensore d’ufficio e, successivamente, emettere Sentenza di conferma della condanna nei confronti del ricorrente.

La Suprema Corte aveva rilevato che “.., per una parte della giurisprudenza, l’uso della PEC (anche se non rende l’atto irricevibile o inammissibile, così come già ritenuto per il Fax) comporta un dovere di diligenza del mittente di accertarsi della sottoposizione tempestiva dell’atto al Giudice: “La richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile nè inammissibile, anche se l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente” (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014 – dep. 18/11/2014, Pigionanti, Rv. 26096301). Per il fax: “L’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza” (Sez. 5, n. 535 del 24/10/2016 – dep. 05/01/2017, Asmarandei, Rv. 26894201; vedi anche Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 – dep. 17/01/2018, Deriù, Rv. 27204901). Non risulta però chiarito come (e perchè) il professionista deve interferire con l’organizzazione giudiziaria, per accertarsi dell’arrivo della PEC, quando la stessa automaticamente certifica la ricezione al destinatario della e-mail.

Inoltre, la posta elettronica certificata è stata considerata valida per la presentazione delle richieste, e delle memorie, delle parti nel procedimento di convalida del DASPO: “Nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti “ad horas”, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni” (Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 – dep. 04/04/2018, Barzanti e altri, Rv. 27269201).”

Tornando alla sentenza in esame, la Corte, al fine di motivare la propria decisione, fa invece riferimento ai principi che regolamentano la trasmissione degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata nel processo civile: rispetto a tali affermazioni è necessario fare alcune precisazioni.

I difensori eseguono ai sensi della Legge 53/1994, come modificata dal DL 90/2014, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo Posta Elettronica Certificata senza che sia necessaria, a differenza di quanto affermato dalla Corte nella sentenza qui in commento, alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (a differenza di quanto accade per le notificazioni a mezzo posta o a mani, dove permane la necessità di farsi autorizzare dal proprio Ordine).

Tutte le comunicazioni e le notificazioni alla parte costituita, nel processo civile, viene effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata, giusto il disposto del DL 179/2012, convertito nella Legge 221/2012.

La trasmissione degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata nei giudizi civili è divenuta obbligatoria, per i difensori delle parti costituite, dal giugno 2014, a seguito dell’introduzione del processo civile telematico obbligatorio (DL 179/2012 convertito nella L. 221/2012, modificata ed integrata dal DL 90/2014, convertito nella L. 114/2014).

L’impianto relativo alla trasmissione a mezzo PEC degli atti nel processo civile è poi ulteriormente normato da Regolamenti tecnici (tra cui il DM 44/2011), che stabiliscono i requisiti tecnici ed i meccanismi di trasmissione dei files, nonché i loro formati e le loro estensioni.

Nulla di tale impianto normativo è previsto per il processo penale.

Da queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione trae motivo per ritenere invalide le trasmissioni a mezzo Posta Elettronica Certificata del difensore nel processo penale, in quanto, tale meccanismo non sarebbe normato né nel codice né dalla Legge.

Tuttavia tale affermazione non è corretta.

Gli articoli 46, 46, 47, 48 e 49 del DL 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), disciplinano la validità delle trasmissioni di documenti a mezzo Posta Elettronica Certificata alle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l’art. 48 prevede espressamente:

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

Inoltre, il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 è il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

L’art. 13 comma 1 del decreto (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati), recita:

I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

La trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata di documenti nel processo penale è quindi normativamente consentita da una norma di rango primario (il Codice dell’Amministrazione Digitale), e dal Decreto Ministeriale 44/2011.

L’assunto relativo all’assenza di una previsione normativa, come sostenuto dalla Corte, appare quindi non corretto.

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Infine, interessante è lo spunto relativo all’introduzione nel processo penale di un sistema telematico di comunicazione alla persona diversa dall’imputato che non può che determinare, a parere di chi scrive, la legittima estensione dell’utilizzo dello stesso sistema su percorso inverso (e cioè dalla parte alla Cancelleria).

Nell’ambito di un ampio dibattito giurisprudenziale sul tema delle notificazioni civili a mezzo Posta Elettronica Certificata, la Corte Costituzionale, ha introdotto un principio di reciprocità, sostanziale uguaglianza tra le parti e affidabilità di utilizzo del mezzo tecnologico che appare interessante approfondire.

“Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva –, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.”

In sostanza, ci si chiede, se il legislatore ha introdotto l’obbligo di utilizzo del mezzo tecnologico per l’effettuazione di comunicazioni di Cancelleria ex artt. 148 comma 2 bis, 149, 150, 151 comma 2 cod. proc. Pen. e della L. 221/2012 (legge di conversione del DL 179/2012), è perché ritiene valido, legittimo ed efficace tale sistema. Perché dunque non ritenerlo valido, legittimo ed efficace per la trasmissione degli atti da parte del difensore?