Cassazione: valida la notifica all’indirizzo PEC della società cancellata

La Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l’ordinanza del 9 aprile 2019, n. 9893, ha ritenuto valida la notifica a mezzo pec del ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di fissazione udienza all’indirizzo estratto dall’INI-PEC entro l’anno dall’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Nel caso di specie la cancelleria della Corte di Appello di Ancona aveva effettuato la notifica ai sensi dell’art. 15 co. 3 l. fall., all’indirizzo pec estratto dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata della sola società debitrice in liquidazione, ma non al liquidatore e al socio unico della stessa.

La VI-1 sez. della Corte, adeguandosi a una costante giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che “il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, 1.fall. (nel testo in precedenza indicato), all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (ifr. Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016). Tanto esclude anche qualsivoglia necessità della notificazione di quel ricorso a colui che aveva ricoperto la carica di liquidatore di una tale società anteriormente alla sua avvenuta cancellazione […]”: pertanto “nessun dubbio può sorgere in ordine alla regolarità del descritto procedimento notificatorio”, anche in relazione alla non necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio unico della società debitrice in liquidazione che, costituita in forma di s.r.l., limita responsabilità dei soci.

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato il recente avvallo del legislatore che, nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019, n. 14) prevede espressamente, all’art. 33, l’obbligo dell’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.