La decorrenza del termine per impugnare dipende dalla forma (cartacea o telematica) della sentenza

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 9029/19, depositata il 1° aprile, ritiene inammissibile il ricorso per Cassazione presentato oltre il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c.

La Corte evidenzia come il termine lungo per impugnare, in caso di sentenza redatta in formato cartaceo – come nel caso in oggetto –, decorra dalla data di pubblicazione della sentenza, che coincide con la data di deposito in cancelleria della stessa (con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, ai sensi della Cass. S.U. n. 18569 del 2016), e non dalla data della comunicazione a mezzo pec della cancelleria.

Ribadisce quanto già affermato dalla stessa Corte, secondo cui – in caso di sentenza telematica – il termine lungo non decorre dalla data di deposito della stessa, ma dalla data di accettazione e contestuale comunicazione del cancelliere, perché è solo da quel momento che la sentenza diventa ostensibile agli interessati: “dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria – ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) – il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l’ha pronunziata; è legalmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici” (cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 13794). E anche “l’impugnabilità nel termine attualmente fissato in sei mesi, nel caso in cui la sentenza non risulti essere stata notificata, poggia sul presupposto che essa sia appunto conoscibile alla parte, pur attraverso la necessaria intercessione del difensore”.

Diverso è il caso dei provvedimenti cartacei, cui si applica l’opposta regola che “la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria non incide sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione, per cui trova applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito del provvedimento, nel caso che nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa”.