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Ricorso per riassunzione – Atto endoprocedimentale – Deposito su supporto cartaceo – Inammissibile
Il Presidente,
sciogliendo la riserva che precede, rilevato che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza da parte del giudice “a quo” è un atto endoprocedimentale per il quale si applica il disposto dell’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, che ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali; ritenuto che, pertanto, l’eccezione preliminare formulata dal resistente deve essere accolta in quanto il deposito del ricorso in riassunzione in modo tradizionale da un punto di vista giuridico è inesistente
PQM
dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione di M. A. e dichiara estinto il processo.
Si comunichi.
Nocera, 25-7-2018
Il Presidente
Catello Marano