CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIAGIO VIRGILIO – Presidente
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI – Consigliere
Dott. ALDO ACETO – Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO – Consigliere –
Dott. MARIA ENZA LA TORRE – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso NN-AA proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ***, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D’A.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ***, presso lo studio dell’avvocato G. P., che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1450/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 1450/44/16 dep. 18.2.2016, emessa su riassunzione del giudizio originato dal silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso proposto da D’A.A.M., ex dirigente Enel, di cui alla sentenza della Cassazione n. 241/2014, che aveva accolto il ricorso del contribuente demandando alla C.T.R. di quantificare la somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato” su cui applicare l’aliquota del 12,50%.
La C.T.R., sulla base della certificazione rilasciata dall’Enel, su cui è stata applicata l’aliquota TFR del 32,46%, ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50% sul rendimento certificato dall’Enel, disponendone il rimborso.
D’A.A.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica.
1.1.Va premesso che la notificazione telematica degli atti è disciplinata: dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3-bis, 6, 9 e 11; dall’art. 16-septies del d.l. 179/12 conv. I. n. 221/12; dall’art. 18 del D.M. 44/2011; dagli artt. 13 e 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, oltre che dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata). In particolare la legge n. 53/1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’articolo 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati— art. 18 del regolamento), emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che al comma 1 e al comma 2 prevede solo che l’atto sia in formato PDF; ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.
1.2.Ciò premesso l’Avvocatura di stato ha regolarmente depositato l’attestazione di conformità – del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione – all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6 e 9 della I. n. 53/94 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005. Non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la presenza di attestato di conformità all’originale informatico, sia circa la successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poiché questa può essere verificata aprendo il file con l’idoneo programma (Acrobat Reader) opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente.
1.3.Peraltro le Sezioni Unite (con sentenza del 18 aprile 2016) hanno stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, 11nammissibilità dell’«eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, «senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».
1.4.Quanto alla ulteriore deduzione di inammissibilità del ricorso per mancanza della firma nella relata di notifica, è anch’essa infondata, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. n. 6518 del 2017).