Cass. sez. VI-3, ord. 21 dicembre 2017 n. 30745 (Pres. Frasca, rel. Olivieri)

 
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Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica via PEC – Ricorso per cassazione – Deposito della copia della sentenza di appello, del messaggio ricevuto e della relata di notifica – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.)

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE -3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA – Presidente –

Dott. STEFANO OLIVIERI – Rel. Consigliere –

Dott. ANTONIETTA SCRIMA – Consigliere –

Dott. ENZO VINCENTI – Consigliere –

Dott. AUGUSTO TATANGELO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso NN-AA proposto da:

D. C. P., elettivamente domiciliato in ROMA, ***, presso lo studio dell’avvocato M. T., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato G. T.;

 – ricorrente –

contro

C. A., elettivamente domiciliato in ROMA, *** presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato G. D. G., P. S. e T. S.;

– controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4463/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

IL COLLEGIO

Premesso

– La Corte d’appello di Napoli con sentenza 18.11.2015 n. 4463 ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto non provata la querela di falso proposta in via principale da P. D. C. ed avente ad oggetto la relata di notifica di avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, in ordine al quale pendeva giudizio di impugnazione avanti il Giudice tributario

– La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal D. C. con tre motivi

– hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e A. C.

– il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto

– che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo assolto il ricorrente all’onere prescritto dall’art. 369 comma 2, n.2) c.p.c..

La sentenza di appello è stata infatti notificata al D. C., in data 14 gennaio 2016, presso il difensore domiciliatario avv. G. T., in forma telematica a mezzo PEC, a cura dell’avv. P. S. difensore dell’appellato A. C., ai sensi dell’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (introdotto dall’art. 16 quater del DL18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221), norma che autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata.

Tale forma di procedimento notificatorio, che in applicazione delle norme di legge che disciplinano il “processo telematico” trova obbligatoria applicazione, peraltro secondo differenti scadenze temporali, negli uffici di merito, non è stato ancora esteso al giudizio di cassazione per il quale non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., essendo regolato pertanto tale giudizio dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica che, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa. — Ne segue che gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, per rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli artt. 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c., debbono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo.

Con specifico riferimento al deposito presso la Cancelleria di questa Corte della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.), che è funzionale alla necessaria verifica della tempestività del ricorso che la Corte è chiamata a compiere di ufficio, la copia della sentenza notificata all’indirizzo PEC del destinatario, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, e pervenuta quindi a tale indirizzo in formato elettronico, deve essere riprodotta in formato analogico conforme all’originale, essendo la copia provvedimento del Giudice -tanto se in originale generato e depositato come documento informatico quanto se depositato invece in forma analogica- comunicata in via telematica dalla Cancelleria (art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., modificato dall’art. 16 comma 3 lett. c) del DL n. 179/2012: l’obbligo della forma telematica è stato esteso a “decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione” dall’art. 2co1 del Decreto 19 gennaio 2016) od estratta dal difensore, sempre in via telematica, dal fascicolo informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/2012). A tal fine è espressamente attribuito ai difensori, che rivestono la qualità di pubblico ufficiale, il potere di attestazione della conformità dell’atto processuale od al documento estratto e poi trasmesso, alla corrispondente copia “presente” nell’archivio informatico che è considerata dalla legge equivalente all’originale, anche se priva della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale (ibidem). La attestazione di conformità del difensore attribuisce alla copia informatica -dallo stesso estratta dal fascicolo informatico e trasmessa all’indirizzo PEC del destinatario- il requisito di autenticità, venendo essa considerata equivalente all’atto o documento originale: nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell’atto processuale, la attestazione di conformità deve essere contenuta nella relata di notifica sottoscritta con firma digitale e che costituisce documento informatico separato da allegare, unitamente all’atto da notificare, al “messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3 bis comma 5 della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n. 179/2012).

Perfezionatasi la notifica della sentenza (per il notificante con la “ricevuta di accettazione” del messaggio generata dal server del gestore del servizio di posta elettronica, e per il destinatario con la ricevuta di “avvenuta consegna” del messaggio, anch’essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario “vedrà” inserito nel proprio “fascicolo informatico” il messaggio di posta elettronica cui è allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente. Conseguentemente, onde ottemperare al disposto dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., il difensore destinatario della notifica, dovrà procedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso che richiede, una nuova attestazione di conformità del documento cartaceo a quello “presente” nell’archivio informatico (art. 16 bis, comma 9 bis DL n. 179/20102: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma, equivalgono all’originale”), che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico (art. 16 undecies DL n. 179/20102 : “Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.”).

Tanto premesso il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto, della relata di notifica, della ricevuta di consegna e della attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente, non attribuiscono al provvedimento giudiziale ed ai documenti indicati il valore di copie equivalenti all’originale -espressamente richiesto dall’art. 369 c.p.c.-, in quanto non recano in calce, od a margine, né in foglio separato materialmente congiunto, la indispensabile “attestazione di conformità” -sottoscritta con firma autografa del difensore destinatario della sentenza notificata- ai corrispondenti documenti “presenti” nel fascicolo informatico dell’avv. T. dal quale sono stati estratti in forma analogica.

Né può soccorrere, come adempimento “sostitutivo”, il deposito della copia cartacea della attestazione di conformità che le legge impone di effettuare al mittente che procede alla notifica telematica dell’atto processuale : una volta infatti transitato per via telematica il documento dal fascicolo informatico del mittente al fascicolo informatico del destinatario, appare del tutto evidente come la originaria attestazione di conformità del documento trasmesso a quello presente nel fascicolo del mittente, non possa esplicare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di estrazione del documento elettronico, per consentirne la trasformazione in analogico, eseguita dal difensore destinatario della notifica, sfuggendo del tutto alla sfera di controllo del difensore mittente la successiva attività compiuta dal destinatario che interviene a confezionare una nuova copia del documento, contenuto nel proprio fascicolo informatico, che necessita, pertanto, di una nuova attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale.

In difetto di tale adempimento il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, dovendo essere confermato il precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la Cancelleria della Corte.

Le spese del giudizio di legittimità, debbono porsi a carico del ricorrente soccombente e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della Agenzia delle Entrate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito, ed in favore di *** in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 20/07/2017

 

Il Presidente

(Raffaele Frasca)