Trib. Trieste, ord. 16 novembre 2016 (est. Paulovich)

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Istanza di vendita – Termini – Esito automatico – Tempestivo – Esito cancelleria – Rifiuto dopo la scadenza del termine – Rimessione in termini

 

TRIBVNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dell’Esecuzione
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto sub R.g.e. nn/2016
 
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
 

VISTA l’Istanza di rimessione In termini depositata in via telematica in data 10/1/2016 dal difensore della parte opposta; considerato che dalla documentazione allegata risulta la tempestiva iscrizione a ruolo del pignoramento eseguito dall’UNEP di Trieste in data 27.09.2016 ai danni di ***, il cui termine per il deposito scadeva il 19/10/2016 (come da ricevuta di invio in data 19/01/2015 h. 17.00);

RILEVATO, infatti, che sebbene dalla stampata di depositi presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del 13.10.2016 non risulti il deposito dell’atto, tuttavia l’atto risulta essere stato consegnato solo il 19.10.2016 ad ore 18.47:44 (consegna della PEC di invio della busta telematica);

RILEVATO che, risulta che la ricevuta di avvenuta consegna sia stata generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero delia Giustizia solo in data 20.10.2016 ma che nel caso di specie nel caso di specie, il deposito effettuato dava come esito automatico (in data 19/10/2016 ore 18:49:30) il pallino giallo “esito negativo – attesa verifica di cancelleria (codice -1) Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”; – solo in data 20/10/2016 (ore 10:32:57) appariva nella console l’esito definitivo del deposito: l’esito dunque appariva come “rosso”, e specificamente “Esito negativo (codice -1) Altro. Deposito viziato da errore fatate; impossibile per la cancelleria procedere alla sua elaborazione. Atti rifiutati il 20/10/2016”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’attestazione del deposito, risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è difforme da quanto prescritto dai comma 7 dell’art. 16 bis D.L. 179/2012, dovendo in base alla disposizione di legge considerarsi il deposito avvenuto “al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”; considerato che la parte è incorsa in una decadenza inconsapevole e che comunque l’atto era depositato con successo in data 20.10.2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Trieste, nella sovra intestata composizione monocratica, cosi provvede:

RIMETTE in termini la difesa di parte opposta per il deposito telematico dell’istanza di vendita, dichiarando tempestivo il deposito avvenuto telematicamente in data 19.10.2016 e provvede sull’istanza di vendita come da separato decreto.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trieste, li 16.11.2016