App. Firenze, sent. 26 gennaio 2017 n. 189 (Pres. Monti, rel. Afeltra)

 
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Impugnazioni – Appello – Notifica via PEC – Notifica effettuata dopo le ore 21 – Perfezionamento – Scissione del momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario – Applicabilità

 

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di impresa

 

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa , composta dai magistrati:

-dr. EDOARDO MONTI Presidente

-dr. ISABELLA MARIANI Consigliere

-dr. SIMONETTA AFELTRA Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. nn/aaaa R.G.

Promossa da *** SRL IN LIQUIDAZIONE con il patrocinio degli avv. R.S.e A.S. come da procura in atti

Appellante

Contro

SPA con il patrocinio degli avv. M. C. e E.M. mandati in calce alla comparsa di costituzione

Appellata

***

Intervenuto

La causa è stata tenuta in decisione all’udienza del 14.7.2016 sulle seguenti

Conclusioni: come in atti. In questi:

Parte appellante: “chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello riformi la sentenza n. 2091/2015 del Tribunale di Firenze , rigettando le domande proposte da *** spa e ordinando il dissequestro e la restituzione all’appellante degli olii lubrificanti oggetto del provvedimento di descrizione e sequestro emesso inaudita altera parte il 10.5.2011;

–          in ipotesi, riformi la sentenza  dichiarando che non sussiste  danno patrimoniale e all’immagine liquidato ad ***

–          Con vittoria delle spese e del compenso professionale dei due gradi del giudizio”.

Parte appellata“ nel merito, in via preliminare: dichiarare rinammissibilità e/o inaccoglibilità dell’atto di appello avversarlo per tardività e/o intervenuta decadenza;

-nel merito:confermare integralmente la sentenza di primo grado e, comunque, rigettare l’atto di citazione in appello avversario e le domande tutte ivi formulate in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;

-in via istruttoriarigettare tutte le istanze istruttorie avversarie ed ammettere , se del caso, le prove come richieste nel giudizio di primo grado;

-in ogni caso : col favore di spese, diritti e onorari del doppio grado del giudizio”.

PG: “visto per intervento , conclude per la reiezione della proposta impugnazione con conseguente conferma dell’opposta decisione di primo grado”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis

4.Con memoria ritualmente depositata si costituiva *** SPA eccependo preliminarmente la decadenza dall’impugnazione, per avvenuto decorso del terminedi sei mesi ex art. 327 cpc dato che la sentenza, non notificata, era stata pubblicatail 12/6/2015 con conseguente scadenza del termine il 12/1/2016 mentre controparte aveva notificato l’atto di appello in quella data, ma alle ore 21,45 equindi dopo le ore 21.00 in violazione dell’art. 147 c.p.c. e 16 septies DL 179/2012.

Nel merito comunque chiedeva il rigetto del gravame

Istruita la causa con documenti, la stessa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.7.2016, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc .

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.Previo rigetto dell’eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione, l’appello è comunque infondato.

6.Non può essere accolta l’eccezione preliminare di tardività dell’impugnazione, per le considerazioni che seguono.

*** spa, dopo aver premesso che la sentenza è stata pubblicata il 12.6.2015 e che non è stata notificata per cui il termine lungo per proporre appello scadeva il 12.1.2016 , ha eccepito che, per l’atto di appello, è stata richiesta la notifica in modalità telematica alle 21,45 di quel giorno.

Invocando il combinato disposto degli artt. 147 cpc e dell’art. 16 septies DL 179/2012 novellato dalla L.114/2014,ai sensi del quale la notificazione eseguita dopo le ore 21 si deve intendere perfezionata alle ore 7 del giorno successivo , *** spa ha eccepito che sia la notifica dell’appello , ma prima ancora la stessa richiesta di notifica, sono successive alle ore 21 per cui la notifica deve intendersi perfezionata solo il 13.1.2016 , con conseguente tardività dell’impugnazione proposta, per decorso del termine “lungo” di impugnazione ai sensi dell’art. 327 cpc. Ritiene invece la Corte che, per il soggetto notificante e cioè *** srl, la notificazione si sia perfezionata comunque il 12.1.2016 e quindi nell’ultimo giorno utile e che, invece, l’art. 16 septies, quando afferma che l’esecuzione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, valga con riferimento al destinatario della notifica stessa.

Questo Collegio conosce il precedente citato dall’appellata (Cass.Sez. Lav. 4.5.2016 n. 8886) che ha ritenuto che una notifica eseguita dopo le ore 21 si deve considerare “perfezionata” il giorno successivo perché l’art. 16 septies non prevede la ” scissione” tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante .

Premesso che il precedente art. 16 quater co.3 dispone che “la notifica siperfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68″, si ritiene che il successivo art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente CASS. SU 24822 del 9.12.2015 .

In ogni caso, l’art. 16-quater-“ Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53″ nell’inserire l’articolo 3 bis nella legge 53/94, ha quindi disposto che anche per le notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC, debba ritenersi operativa la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Ne consegue che ad oggi permane il principio “ scissionistico” tra i due momenti della notifica e che l’eccezione preliminare sollevata da *** spa debba quindi essere respinta.

Omissis