Trib. Bari, sez II, ord. 8 giugno 2016

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Comparsa di costituzione e risposta – Deposito per via telematica – Errata indicazione del numero di ruolo – Regolarizzazione

 

Il Giudice dott.ssa M.C

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.6.2016

verificato  che  dagli  atti  risulta che la comparsa di costituzione della società convenuta non è stata ritualmente depositata nonostante il  procuratore  sia  comparso all’udienza del 14.10.2015 dichiarando l’avvenuta costituzione in via telematica e svolgendo le sue difese e deduzioni

rilevato

che dagli atti emerge che al momento del deposito della comparsa è stata inviata una terza comunicazione (successiva alla ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione) in cui si indicava “numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” a cui non ha fatto seguito alcuna verifica;

considerato che in base all’art. 14 comma 7° delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 DM Giustizia 44/2011 l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di tipo “ERROR”, dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito trattandosi di errori diversi da quelli fatali che impediscono di ricevere l’atto;

considerato che la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 prevede all’art. 7 che le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, con la conseguenza che la mancata accettazione, da cui consegue il mancato inserimento nel fascicolo telematico non può condizionare la validità del deposito poiché in base all’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” (in questo senso Trib. Torino 13.5.2016);

ritenuto pertanto che alcuna contestazione possa essere mossa in ordine alla validità della costituzione della parte convenuta che, allo stato, tuttavia necessita di essere regolarizzata;

ritenuto che l’adempimento possa essere posto in essere dalla parte mediante l’ausilio della Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o, solo in caso di impossibilità di accettare l’atto per il quale era stato segnalato l’errore, a regolarizzare il deposito mediante nuovo invio dello stesso atto e degli allegati;

P.Q.M.

dispone la regolarizzazione della costituzione della parte convenuta secondo le modalità indicate.

Rinvia per il prosieguo e la verifica della regolarizzazione all’udienza del 28.9.2016.

Si comunichi.